Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6777 del 15/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 15/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONTO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15009-2011 proposto da:

P.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GORIZIA 14 (C/O STUDIO SINAGRA-SABATINI-SANCI), presso lo

studio dell’avvocato AUGUSTO SINAGRA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABRIZIO FOGLIETTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PESCARA C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 27, presso

lo studio dell’avvocato GIANNI MASSIGNANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ARTURO MASSIGNANI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 07/03/2011 r.g.n. 608/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;

udito l’Avvocato LORENZO MINISCI per delega Avvocato FABRIZIO

FOGLIETTA;

udito l’Avvocato GIANNI MASSIGNANI per delega verbale Avvocato ARTURO

MASSIGNANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso in data 11.08.2009 l’avv. P.G., sull’assunto di aver stipulato nel giugno 2009 con il Comune di Pescara contratto di lavoro a t.i. per la qualifica di funzionario avvocato cat. D3 ma di lì a poco di aver avuto comunicazione di pretesa inefficacia del contratto per mancanza di attestazione di impegno di spesa, ha chiesto al Tribunale l’adozione di decreto ingiuntivo per il pagamento di Euro 1.957.68, oltre accessori, per le retribuzioni del mese di luglio 2009.

Oppostasi l’Amministrazione comunale, il Tribunale con sentenza 14.01.2010 ha accolto l’opposizione ed ha revocato l’ingiunzione sul rilievo della assorbente nullità del contratto. La Corte di l’Aquila, con sentenza 7.03.2011, ha accolto in parte qua l’appello del P. riconoscendo, nonostante la nullità del contratto e sulla base dell’art. 2126 c.c., la spettanza della retribuzione del luglio 2009 quale indicata nella ingiunzione (la opposizione avverso la quale ha quindi respinto).

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 27 aprile 2011, ha proposto ricorso il P. con atto notificato il 31.05.2011 ed articolato su due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. Il Comune di Pescara si è difeso con controricorso. Entrambi i difensori hanno discusso oralmente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che le censure formulate nel ricorso non meritino di essere condivise e che, pertanto, il ricorso debba essere rigettato.

Con il primo motivo viene denunziata ai sensi dell’art. 112 c.p.c. la omessa pronunzia della Corte di merito con riguardo al motivo di appello con il quale si sollecitava – in riforma della prima statuizione l’affermazione della piena validità ed efficacia del contratto tra le parti in data 9/6/2009.

Con il secondo motivo, quindi, si lamenta la falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 151, comma 4 ad una ipotesi nella quale semmai si sarebbe potuto parlare solo di inesistenza del visto di regolarità contabile, e quindi di carenza di un mero adempimento di efficacia della delibera di approvazione della stipula contrattuale e non già di elemento della sua validità.

Osserva il Collegio che la pretesa sottostante la prima censura è quella di aver proposto alla Corte territoriale una doglianza diretta alla affermazione della validità e permanenza di effetti del contratto 9/6/2009 al di là del solo mese di luglio al quale si sarebbero riferite le retribuzioni azionate in sede monitoria: si lamenta, cioè, che la errata affermazione di invalidità per difetto del requisito di visto contabile abbia fatto velo alla Corte di Appello la quale, oltre all’errore della riconduzione a invalidità della mera irregolarità commessa (errore denunziato anche, e direttamente, nel secondo motivo), avrebbe omesso di pronunziare sulla permanenza dell’intero rapporto anche oltre il mese di luglio nel quale vennero prestate le convenute attività lavorative, permanenza dovuta alla salvaguardia del momento contrattuale (post selettivo) quale fonte esclusiva del rapporto di lavoro. A criterio del Collegio l’omissione di pronunzia sull’intero problema prospettato appare priva di rilievo, posto che, quel che difettava in giudizio, e rendeva improponibile per novità la questione in sede di gravame, era la proposizione di una domanda diretta alla pronunzia de qua. E’ invero significativo che nel ricorso non viene affatto riprodotta la domanda monitoria nè quella che, in via riconvenzionale, si sarebbe potuta articolare in comparsa ad opponendum, ma viene solo fatto capo alla questione tardivamente posta in appello. Ed è altrettanto significativo che solo in memoria ex art. 378 c.p.c. (pag. 2), e quindi tardivamente, il ricorrente citi un passaggio del ricorso monitorio. Detto passaggio pervero attesta che una pretesa alla discussione sulla validità del contratto come specifica causa petendi, diretta a sostenere un autonomo petitum accertativo (quindi ben oltre la debenza della retribuzione del mese di luglio 2009) non venne mai posta; e tal questione quand’anche posta in quella sede (ove la scarna proposizione rammentata in memoria fosse in tal senso interpretabile), non è stata comunque e doverosamente richiamata nella sede della impugnazione di legittimità a sostegno della rilevanza della lamentata omessa pronunzia.

La infondatezza del primo motivo, con la conseguente impossibilità di ampliare il thema decidendum alla validità del contratto inter partes “in sè”, conduce, direttamente, a condividere il rilievo del contro ricorrente Comune sul difetto di interesse dell’avv. P. alla disamina della censura posta nel secondo motivo: avendo egli conseguito la retribuzione spettante ai sensi dell’art. 2126 c.c., che era l’unico bene della vita oggetto della sua domanda, nessun rilievo avrebbe l’errore della Corte di merito in ordine alla affermata invalidità (e non mera inefficacia esecutiva) della delibera che quel contratto ebbe ad autorizzare.

La censura, peraltro, parrebbe comunque inaccoglibile posto che la denunziata errata lettura di Cass. 12636/2006 (nel senso di aver omesso di considerare che l’assenza o la presenza del visto de quo nulla toglie, o nulla aggiunge, alla presenza, od assenza, della necessaria copertura finanziaria, come da ultimo rammentato da Cass. 11768/2016) appare di nessun rilievo. L’irrilevanza del difetto del visto contabile si sarebbe dovuta infatti collegare alla affermazione, da parte del ricorrente in tal senso interessato, della preesistenza della copertura finanziaria del contratto in discorso, affermazione evidentemente non formulata in alcuna sede perchè attinente ad un fatto che, a ben vedere, la stessa sentenza impugnata implicitamente esclude.

Il rigetto del ricorso impone di regolare le spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese in favore del contro ricorrente Comune di Pescara, spese che determina in Euro 2.700 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre spese generali nel 15% ed oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella c.d.c., il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA