Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6777 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 01/03/2022, (ud. 24/02/2022, dep. 01/03/2022), n.6777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13019/2017 R.G. proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona

del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof.

GIUSEPPE MARINO e dall’Avv. ROSAMARIA NICASTRO in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo

studio “Di Tanno e Associati Studio Legale Tributario”, Via

Crescenzio, 14;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 10148/49/16, depositata in data 16 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio

2022 dal consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE ha impugnato un provvedimento di irrogazione di sanzioni, relativo ai periodi di imposta 2007 e 2008, conseguente all’accertamento dell’omessa applicazione delle ritenute di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27, commi 1 e 5, sui dividendi distribuiti nei suddetti periodi di imposta dalla società contribuente in relazione alle partecipazioni non qualificate detenute da alcuni soci, persone fisiche;

che, in particolare, l’Ufficio contestava l’inapplicabilità dell’esenzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27-bis, applicativo della cd. direttiva madre-figlia e della riduzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, comma 2-ter, in quanto le operazioni, riconducibili anche alla società contribuente, avevano mostrato un quadro indiziario volto ad occultare la percezione dei dividendi da parte dei beneficiari finali, persone fisiche residenti in Italia, benché apparentemente percepiti da società non residente;

che il fallimento ha sostenuto che sarebbe spettata l’applicazione dell’esenzione di cui al D.P.R. cit., art. 27-bis, ovvero della riduzione delle ritenute a termini del D.P.R. ult. cit., art. 27, comma 3-ter, lamentando che sarebbe stata applicata la sanzione per omesso versamento delle ritenute cumulativamente alla sanzione per infedele dichiarazione e omessa esecuzione delle ritenute alla fonte, con conseguente duplicazione delle sanzioni;

che la CTP di Napoli ha rigettato il ricorso, sul presupposto che il comportamento della contribuente integrasse l’abuso del diritto;

che la CTR della Campania, con sentenza in data 16 novembre 2016, ha rigettato l’appello del fallimento, ritenendo che l’applicazione delle sanzioni scaturisce come effetto dell’accertamento di atti elusivi, ritenendo insussistente la duplicazione di sanzioni, atteso che il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, colpisce l’omesso versamento in acconto, fatto diverso dall’omessa dichiarazione che era stata precedentemente applicata dall’Ufficio;

che ha proposto ricorso per cassazione il fallimento contribuente, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

La contribuente ha depositato memoria, con cui dà atto di avere fatto ricorso alla definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, in relazione alla cartella 071 2013 0078239789 000, inerente anche alle pretese sanzionatorie in questione, alla quale è stata allegata comunicazione delle somme dovute dell’Agente della riscossione e il relativo pagamento;

che il ricorrente, nel comunicare l’avvenuta definizione della lite attraverso la definizione della cartella in oggetto, ha manifestato il proprio difetto di interesse al ricorso, analogamente alla rinuncia allo stesso, circostanza che comporta l’inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. V, 15 febbraio 2022, n. 4805; Cass., Sez. U., 10 dicembre 2020, n. 28182; Cass., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13923; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782);

che le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, stante la menzionata definizione della controversia;

che, in caso di sopravvenuto difetto di interesse, non trova applicazione l’istituto del raddoppio del contributo unificato ((Cass., Sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. III, 20 luglio 2021, n. 20697);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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