Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6776 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24356-2019 proposto da:

S.G., S.A., SA.GI.,

SA.AL., SA.GA., SA.AN., quali

eredi unici del Sig. S.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ETTORE PAIS 18, presso lo studio

dell’avvocato LUCIA DI COSIMO, rappresentati e difesi dall’avvocato

FABIO GAETANO CAVALLARO;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 5524/2018 del TRIBUNALE di CATANIA,

depositato il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Catania, con decreto del 6.6.2019, pronunciando in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., ha omologato l’accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in favore di S.S., a far data dalla domanda amministrativa, ed ha compensato le spese di lite “in considerazione della natura della lite e stante che l’accertamento condotto dal c.t.u. è rimasto condizionato in punto di determinazione della percentuale di invalidità dalla impossibilità di sottoporre a visita medica S.S. in ragione del sopravvenuto decesso dello stesso nelle more del presente giudizio”;

2. contro la statuizione sulle spese gli eredi di S.S. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; l’INPS ha resistito con controricorso;

3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso è dedotta insufficiente o contraddittoria motivazione del capo relativo alla liquidazione delle spese di giudizio; violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 5;

5. la parte ricorrente, premesso che il c.t.u. ha riconosciuto l’esistenza del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento a far data dal febbraio 2018, quindi da epoca anteriore alla domanda amministrativa del 6.3.2018, e che tale accertamento è stato omologato dal Tribunale, ha censurato come illogica la motivazione di compensazione delle spese rilevando che il decesso intervenuto prima della prima udienza non potesse condizionare in alcun modo le valutazioni della consulenza medico legale, disposta dal giudice dopo il decesso medesimo; ha denunciato la violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. non ricorrendo nel caso in esame una condizione di soccombenza reciproca nè gli altri elementi giustificativi della compensazione delle spese di lite;

6. il ricorso è fondato e merita accoglimento;

7. occorre premettere che nel caso in esame trova applicazione l’art. 92 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, convertito dalla L. n. 162 del 2014, secondo cui “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”;

8. la Corte Cost. con sentenza n. 77 del 2018 ha dichiarato l’illegittimità della disposizione in esame “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”;

9. nel caso di specie, deve escludersi una condizione di reciproca soccombenza; la parte ricorrente è risultata totalmente vittoriosa avendo ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario richiesto per la prestazione oggetto di causa da epoca addirittura anteriore alla domanda amministrativa;

10. quanto alle “gravi ed eccezionali ragioni”, questa Corte ha precisato che ove le stesse risultino illogiche o erronee, è configurabile il vizio di violazione di Regge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 6 n. 9977 del 2019); vizio che deve ritenersi denunciato nel caso di specie, unitamente al vizio di motivazione illogica, con conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata sul punto dall’Inps;

11. la motivazione adottata dal Tribunale a sostegno della compensazione delle spese di lite risulta del tutto generica laddove fa riferimento alla “natura della lite” ed illogica nel resto, atteso che l’impossibilità di sottoporre a visita medica il ricorrente, perchè deceduto, non determina necessariamente una maggiore difficoltà nell’indagine sul requisito sanitario e, nella specie, nessun rilievo in tal senso è stato formulato da parte del c.t.u. che ha potuto eseguire e completare le operazioni peritali sulla base della documentazione medica in atti;

12. per le ragioni esposte il ricorso merita accoglimento;

13. la sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio al Tribunale di Catania, nella persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania, nella persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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