Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6774 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. lav., 24/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6774
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.A., domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI
20, presso lo studio dell’avvocato MIRAGLIA FRANCESCO, rappresentato
e difeso dall’avvocato MASIELLO MAURO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO TECNICO NAUTICO CARNARO DI BRINDISI, MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1867/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 30/10/2006 R.G.N. 621/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/02/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilità.
Fatto
FATTO E DIRITTO
M.A. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Lecce, pubblicata il 30 ottobre 2006.
11 ricorso venne notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Con ordinanza resa in udienza è stato disposto il rinnovo della notifica nei confronti dell’Avvocatura generale dello Stato, fissando un termine a tal fine.
La parte onerata non ha provveduto.
Il ricorso è quindi inammissibile.
Non vi sono spese da rimborsare.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011