Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6774 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.D., elettivamente domiciliata in Roma, via G. Battista

Gandino n. 12, presso l’avv. Iannello Salvatore, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio Palermo (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 110/04/06, depositata il 25 luglio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. G.D. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 110/04/06, depositata il 25 luglio 2007, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, gli è stato negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2000.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

2. Il ricorso, con il quale si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo ed il vizio di motivazione, appare manifestamente fondato, poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata (secondo la quale, ai fini dell’assoggettamento all’imposta, ciò che rileva è che l’attività abituale deve essere organizzata in modo da svolgersi autonomamente, cioè in maniera stabile e non occasionale e che venga svolta in regime di autonomia, libera da subordinazione, da controlli, da coordinamento di altri) non è conforme al in principio ripetutamele affermato da questa Corte in materia, secondo cui, la norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (ex plurimis, Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 del 2007 e numerosissime successive conformi).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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