Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6774 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 15/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.15/03/2017),  n. 6774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO GIUSEPPE – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI FEDERICO – Consigliere –

Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI – Consigliere –

Dott. AMENDOLA FABRIZIO – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11800-2015 proposto da:

FERROVIE APPULO LUCANE F.A.L. S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73 SC B, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI DI CAGNO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Z.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI, 6, presso lo studio dell’avvocato

MICHELE DI CARLO, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO

CANDALICE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2622/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/01/2015 R.G.N. 4947/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato DI CAGNO GIOVANNI;

udito l’Avvocato CANDALICE FABIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

assorbito il secondo motivo del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza pubblicata il 23 gennaio 2015, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato che tra Z.A. e Ferrovie Appulo Lucane – FAL – Srl si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 4 giugno 2001; ha altresì dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato alla Z. da SIA Sas, con comunicazione dell’8 aprile 2003, ed ordinato a FAL – Srl di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro già occupato alla data del 5 maggio 2003.

In fattispecie ricadente, ratione temporis, nella disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960, la Corte territoriale, sulla base dell’istruttoria già svolta in primo grado, ha ritenuto che, nell’ambito dei rapporti di fornitura di servizi (di consulenza aziendale e di inventario di magazzino) intercorsi tra SIA Sas e FAL Srl, si fosse realizzata una interposizione illecita di manodopera in quanto la Z. venne addetta ad un servizio che esulava da quelli oggetto dell’appalto ed esplicava la sua attività osservando le direttive delle Ferrovie e nell’ambito del servizio cui era adibito personale della committente medesima.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Ferrovie Appulo Lucane – FAL – Srl con due motivi. Ha resistito con controricorso l’intimata.

3. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti sostenendo che, “nei gradi di merito, l’indagine del Giudice non avrebbe mai potuto limitarsi all’esame delle mansioni prestate dalla lavoratrice interessata, ma avrebbe dovuto ampliarsi nella complessiva disamina di tutti gli elementi – espressamente sottoposti alla sua attenzione – atti a valutare compiutamente la sussistenza o meno di un appalto fittizio, finalizzato unicamente e mascherare una pura intermediazione di manodopera”.

La censura è inammissibile perchè investe l’accertamento e la valutazione dei fatti effettuata dai giudici del merito, travalicando i limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, di cui non si cura.

Con il secondo motivo si denuncia, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità del procedimento”, perchè l’attrice avrebbe “radicalmente omesso non solo di esibire gli invocati “contratti di lavoro applicati dall’interponente”, ma addirittura anche semplicemente di indicare detti “contratti di lavoro””; secondo la società la mancata concreta indicazione circa la contrattazione collettiva invocata avrebbe dovuto comportare “la declaratoria di improcedibilità del ricorso”.

Il mezzo di gravame è privo di fondamento in quanto mal si comprende come l’omissione denunciata possa comportare la nullità della sentenza impugnata, la quale si è limitata a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro già occupato presso la FAL, attenendo il concreto inquadramento alla fase esecutiva del comando giudiziale.

3. Pertanto il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione risulta nella specie proposto in data 30 aprile 2015 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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