Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6774 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22293-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

C.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE AUTORE N. 1, presso lo studio dell’avvocato GIULIANA ARCIGLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato TERESA NOTARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2019 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata

il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 333 del 2019, pronunciando in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., ha dichiarato sussistente il requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in favore di C.M.C. e ha condannato l’INPS al pagamento delle spese del giudizio;

2. contro la pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; C.M.C. ha resistito con controricorso;

3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. col primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia da parte del Tribunale sull’eccezione sollevata dall’Istituto, sia nel giudizio di ATP e sia nel giudizio di merito, di improponibilità della domanda per non avere la ricorrente presentato idoneo certificato medico ai fini della richiesta di indennità di accompagnamento;

5. col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 533 del 1973, art. 7, dell’art. 2697 c.c., del D.M. 9 novembre 1990 del Ministero del tesoro, artt. 1 e 2, in relazione alla L. n. 18 del 1990; del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, art. 11; del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, convertito in L. n. 102 del 2009 e della Circolare INPS n. 131 del 2009, emanata in esecuzione del D.L. n. 78 del 2009 cit., art. 20, comma 3, per avere il Tribunale dichiarato proponibile la domanda giudiziale, pur in presenza di una domanda amministrativa corredata da certificato medico senza segno di spunta sulla sussistenza delle condizioni per l’indennità di accompagnamento;

6. il primo motivo di ricorso è infondato;

7. questa Corte ha chiarito che ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi bi proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 24155 del 2017; n. 17956 del 2015; n. 20311 del 2011); e tale esito deve ritenersi abbia avuto l’eccezione preliminare sollevata dall’Inps in primo grado;

8. anche il secondo motivo di ricorso è infondato, alla luce dei principi già enunciati da questa Corte (cfr. Cass. n. 14412 del 2019; n. 24896 del 2019) e che qui di ribadiscono;

9. la presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione nelle controversie previdenziali, ai sensi dell’art. 443 c.p.c.;

10. nella fattispecie all’esame del Collegio non è in discussione la presentazione della domanda amministrativa ma ciò di cui si controverte è se il certificato medico carente del segno di spunta in ordine alla sussistenza delle condizioni per il diritto all’indennità di accompagnamento – rilasciato su modulo predisposto dall’INPS,- possa condizionare la stessa domanda amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall’atto d’impulso del procedimento amministrativo diretto all’accertamento delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio richiesto;

11. la sentenza di questa Corte n. 14412 del 2019 ha già risolto, in favore della proponibilità della domanda, l’incompleta compilazione della domanda amministrativa mancante del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento;

12. in continuità con tale arresto, nella successiva pronuncia n. 24896 del 2019, si è chiarito che anche “l’indicazione negativa, da parte del medico curante, della sussistenza delle condizioni legittimanti l’indennità di accompagnamento non preclude l’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio preteso”;

13. tale orientamento va ulteriormente confermato in questa sede;

14. il D.L. n. 78 del 2009, convertito con modif. nella L. n. 102 del 2009, vigente all’epoca dei fatti di cui è causa, che ha modificato il sistema precedente di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, disciplinante il procedimento per l’accertamento sanitario dell’invalidità, stabilisce all’art. 20, comma 3, che “a decorrere dal 10 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali”;

15. la disposizione, come affermato nei precedenti citati, attribuisce all’INPS solo l’individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze, non anche l’individuazione del contenuto delle domande e ciò in coerenza con l’esclusiva prerogativa del legislatore in merito alle condizioni di accesso alla tutela assistenziale;

16. l’art. 111 Cost., comma 1, stabilisce una riserva di legge assoluta, in materia di giusto processo, con tale formula indicandosi l’insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio;

17. per effetto di tale previsione va escluso che l’Inps possa introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all’uopo predisposta dall’ente previdenziale;

18. diversamente opinando, si realizzerebbe una sostanziale limitazione del diritto di azione, costituzionalmente garantito, dell’aspirante al riconoscimento del beneficio assistenziale;

19. a tali principi si è attenuta la sentenza impugnata che è dunque immune dai denunciati errori di diritto;

20. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;

21. sussistono presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Teresa Notaro.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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