Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6772 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2177-2006 proposto da:

ASER SRL in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CONTE VERDE 15, presso lo studio

dell’avvocato DI BENEDETTO PIETRO, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

sul ricorso 18585-2006 proposto da:

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ONOFRI LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ASER SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 68/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 31/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibile l’incidentale.

 

Fatto

Il Comune di Roma impugnava innanzi alla C.T.P. di quella città avviso di accertamento, n. (OMISSIS), concernente la mancata denuncia I.C.I. per l’anno 1993, notificatigli dall’Ufficio tributi del Comune di Pomezia, relativo ad alcuni immobili di cui era proprietario siti in territorio di tale Ente.

Deduceva il Comune ricorrente l’invalidità degli atti per nullità della notifica e per mancanza della motivazione ed indicazione degli elementi essenziali; nel merito, lamentava, inoltre, l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’imposta di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, dato che tali immobili erano stati locati a persone bisognose.

Si costituiva in giudizio il Comune di Pomezia, eccependo l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione dell’esenzione, dato che tali immobili non erano adibiti a fini istituzionali dell’Ente, ma locati a fini abitativi e commerciali ed, in parte, anche allo stesso Comune di Pomezia per gli uffici del Giudice di pace.

La C.T.P. accoglieva il ricorso solo per la parte degli immobili locati per uso abitativo di persone indigenti; rigettava tutte le altre pretese.

La società A.SER.s.r.l., società concessionaria per la gestione delle entrate, a prevalente capitale pubblico costituita dal Comune di Pomezia per l’accertamento, la liquidazione e riscossione dei tributi, proponeva appello, chiedendo la riforma della parte della sentenza ad essa sfavorevole. Non si costituiva il Comune di Pomezia.

Resisteva il Comune di Roma, proponendo anche appello incidentale con il quale deduceva, in via preliminare, la carenza di legittimazione della società appellante, per non avere la stessa il potere di rappresentanza e di difesa del Comune, essendo preposta per la sola riscossione, mentre detto potere apparteneva al solo Comune; nel merito contestava quanto detto nell’impugnativa. Con l’appello incidentate ripeteva quanto dedotto in primo grado sull’inesistenza della notifica e sulla nullità dell’atto d’imposizione ed eccepiva la violazione dell’art. 2697 c.c. in ordine all’onere della prova, per non avere il Comune di Pomezia provato che parte degli immobili erano locati a fini commerciali e per gli uffici del Giudice di pace.

La C.T.R. dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’A.SER.s.r.l. in quanto non parte nel giudizio di primo grado, essendo stato il ricorso introduttivo indirizzato al solo Comune di Pomezia ed essendo la società intervenuta solo successivamente con semplice memoria ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 cui non poteva riconoscersi la natura di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., dato l’espresso richiamo fatto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32.

La stessa C.T.R. rigettava in toto anche l’appello incidentale, deducendo, in particolare, nel merito, che il Comune di Roma non aveva provato l’esistenza delle condizioni per applicare l’esenzione richiesta in ordine a quella parte d’immobili non locata a fini abitativi, escludendola anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità per i casi di utilizzazione indiretta del bene, come nella specie.

Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione la società A.SER.s.r.l. sulla base di due motivi; resisteva con controricorso e ricorso incidentale articolato in due censure il Comune di Roma.

La causa veniva fissata per la trattazione in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. per l’udienza camerale del 4.4.2007 e da questa rinviata alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 5, lett. b), nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art 10, per avere la C.T.R., erroneamente ritenuto inammissibile l’appello della società A.SER.s.r.l. perchè priva di legittimazione processuale, mentre, sostiene parte ricorrente, sulla base della norma sopraindicata ai Comuni è data facoltà, di attribuire alle società costituite per lo svolgimento di talune prerogative e servizi dell’ente di svolgerli in piena autonomia ivi compresa l’attribuzione di legittimazione processuale nelle controversie che involgono la verifica della legittimità degli atti per cui è costituita e nei quali si concreta la capacità impositiva (avvisi di accertamento, di liquidazione e di rettifica).

Con la seconda censura del detto ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 5, lett. b), in relazione alla L. n. 142 dei 1990, art. 22, comma 3, lett. c), come modificato dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 113 con la quale si insiste sul riconoscimento della legittimazione processuale dell’A.SER.s.r.l. sulla base della convenzione stipulata tra il Comune di Pomezia e la stessa società con la quale si è affidata a quest’ultima, in rapporto concessorio, il potere dovere di svolgere un’attività di pubblico servizio diretto alla riscossione delle imposte.

Il Comune di Roma con il suo ricorso incidentale, oltre a contrastare quanto ex adverso dedotto, eccepisce l’inammissibilità del ricorso principale per carenza d’interesse sostanziale e di legittimazione processuale in quanto l’atto impugnato non era stato emesso dall’ASER, ma dal funzionario responsabile dell’ufficio tributi e si era costituita in giudizio senza che il ricorso introduttivo le fosse stato notificato e senza procura da parte del Comune che in primo grado era costituito mediante proprio funzionario con delega del Sindaco; nè infine le censure avanzate erano state suffragate dalla produzione di un documento che provasse il rapporto convenzionale con il comune di Pomezia.

Parte resistente avanza, anche un’eccezione di giudicato interno in ordine al riconoscimento del diritto all’esenzione per la parte degli immobili locati ad uso abitazione a famiglie indigenti per non essere stato detto punto oggetto d’impugnativa , nè da parte del Comune di Pomezia, non costituitosi in sede di gravame, nè dalla società A.SER.s.r.l..

Ripropone, inoltre, in via subordinata, le stesse censure avanzate in appello e respinte dalla C.T.R. in ordine al diletto di motivazione dell’atto impositivo per essere lo stesso privo dell’indicazione dell’aliquota applicata, erroneamente ritenuta riprodotta dalla C.T.R. nelle premesse dell’atto ed impedendo così al contribuente il controllo sull’esattezza della somma richiesta a titolo I.C.I..

Deduce anche la nullità dell’atto per non essere stati allegati i documenti sui quali si fonda l’avviso di liquidazione ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7.

Con l’ultima censura del suo gravame, il Comune di Roma deduce la violazione del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. nonchè difetto di motivazione sul punto, per avere la C.T.R. riconosciuto l’esenzione solo per la parte di immobili locati ad uso abitativo, escludendo tale diritto per il resto, addossando l’onere della prova al Comune di Roma in relazione all’inesistenza di locazioni commerciali e alla dismissione degli Uffici del Giudice di pace, mentre detto onere sarebbe dovuto gravare sull’ente impositore, in quanto fatto ostativo ed impeditivo per l’imposizione.

Occorre, in via preliminare, riunire ex art 335 c.p.c. il ricorso n. 18585/2006 a quello n. 2177/2006 ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

I due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, data la loro connessione logico giuridica.

Tali motivi sono fondati.

E’ necessario premettere che la società A.SER.s.r.l., società concessionaria per la gestione delle entrate, a prevalente capitale pubblico, è stata costituita dal Comune di Pomezia per l’accertamento, la liquidazione e riscossione dei tributi, a seguito di Delib. Consiglio Comunale 4 agosto 1999, n. 100 mediante convenzione approvata con Delib. Giunta Comunale 21 febbraio 2000, n. 58. Detta società, quindi, è succeduta al Comune di Pomezia per la gestione delle sopraccitate attività tributarie nelle more del giudizio di primo grado.

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie ed, in particolare, dell’art. 52, comma 5, sono stati dettati, tra l’altro, i criteri cui devono essere informati i regolamenti per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali prevedendo espressamente alle lett. b)1) e b)2) le categorie di soggetti terzi – nelle quali deve considerarsi rientrare, anche la società ricorrente – cui, su base convenzionale, l’ente locale può trasferire il relativo potere.

Peraltro, questa Corte ha ritenuto che qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 che regola la potestà regolamentare generale – affidi (ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nelle norme suddette, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune (cfr., tra le tante, Cass. civ. sent. n. 15079 del 2004).

All’attribuzione di tali poteri consegue quale ineludibile conseguenza non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (cfr., cass. civ. sent. n. 1138 del 2008).

Conseguentemente, pur se la C.T.R., non ha negato la capacità sostanziale della società A.SER, tuttavia avendo ritenuto irrituale la costituzione nel giudizio di primo grado per essere la stessa avvenuta mediante deposito di memoria D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32 punto peraltro non impugnato dalla ricorrente, ha affermato la carenza di legittimazione processuale ad avanzare impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del solo Comune di Pomezia.

Tale affermazione è errata; infatti, non può negarsi che la società, essendo succeduta al Comune di Pomezia ex art. 111 c.p.c. nelle more del giudizio innanzi alla C.T.P., aveva la facoltà ed il potere di intervenire sia nel giudizio di primo grado che di proporre autonoma impugnazione ai sensi dell’art. 111 c.p.c..

Dall’accoglimento del ricorso principale consegue l’assorbimento di quello incidentale e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per un nuovo esame ad altra sezione della C.T.R. del Lazio.

La stessa C.T.R. provvederà anche al governo delle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il principale, dichiara assorbito l’incidentale e, cassata la sentenza impugnata, rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione tributaria, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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