Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6772 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10385-2020 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato VALENTINA NANULA;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1333/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con sentenza del 20/9/2019 la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da E.M., cittadino nigeriano, proveniente dall’Edo State, Uromi, Benin City, avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Brescia che gli aveva negato ogni forma di protezione internazionale umanitaria, a spese compensate;

avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 19/3/2020 ha proposto ricorso per cassazione E.M., svolgendo due motivi, al quale ha resistito il Ministero dell’Interno depositando memoria del 13/5/2020, al solo fine di prender parte a eventuale discussione orale;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

ritenuto che:

con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, e lamenta la mancata cooperazione istruttoria da parte dell’autorità giudiziaria e la mancata considerazione della normativa che in Nigeria vieta e punisce gli atti omosessuali;

le censure così sollevate in ordine alla pretesa mancata cooperazione istruttoria circa la situazione della Nigeria e la repressione in quel Paese dell’omosessualità appaiono inammissibili perchè del tutto inconferenti rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato;

la Corte territoriale ha infatti fondato la decisione sulla ritenuta non credibilità del racconto relativo alla storia personale reso dal richiedente e sulla mancata proposizione di un motivo di appello specifico sul punto, con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione della decisione di primo grado;

anche quanto alla situazione generale della Nigeria, la censura sollevata appare inammissibile, perchè rivolta ad articolare un mero dissenso nel merito dalla valutazione effettuata dalla Corte di appello, corredata dalla preventiva consultazione e dalla debita citazione delle fonti informative;

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 198, art. 5, comma 6, e art. 19, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria nonostante il livello di integrazione e radicamento del richiedente in Italia e l’attuale situazione interna della Nigeria e della Libia;

quanto alla mancata valutazione situazione attuale in Libia, secondo la giurisprudenza della Corte, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide (Sez. 1, n. 31676 del 06/12/2018, Rv. 651895 – 01);

è stato poi precisato che il Paese di transito può assumere rilievo, allorchè l’esperienza ivi vissuta presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (Sez. 1, n. 13758 del 03/07/2020, Rv. 658092 – 01), cosa peraltro nè dedotta, nè risultante nel caso di specie;

nella giurisprudenza di questa Corte è stato anche riconosciuto (Sez. 1, n. 13096 del 15/05/2019; Sez.1 n. 1104 del 20/1/2020; Sez. 1, n. 13565 del 02/07/2020) che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018) costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l’espulsione del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona;

il ricorso non indica però alcuna concreta e specifica vulnerabilità conseguente al periodo trascorso in Libia e alcun valido elemento perchè debba essere valutata l’attuale situazione della Libia, paese in cui il richiedente non rischia affatto di essere rimpatriato.

più in generale, quanto alla richiesta protezione umanitaria, il motivo non è pertinente alla ratio decidendi perchè non affronta la ragione di diniego addotta dalla Corte territoriale (ossia: la mancata indicazione nell’atto di appello di fattori di vulnerabilità soggettiva);

in ogni caso il ricorrente ripropone quale fattore di vulnerabilità individuale solo la propria vicenda legata al proprio orientamento omosessuale, sul quale non è stato ritenuto credibile;

l’asserita situazione generale di precarietà e instabilità della Nigeria (peraltro prospettato in un quadro diverso da quello accertato dalla Corte di appello) non è rilevante in difetto di alcun riferimento ai necessari fattori di vulnerabilità soggettiva e individuale del richiedente asilo (Sez. 3, n. 8571 del 06/05/2020, Rv. 657814 – 01; Sez. 1, n. 13079 del 15/05/2019, Rv. 654164 – 01; Sez. 6 – 1, n. 9304 del 03/04/2019, Rv. 653700 – 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza pronuncia sulle spese in difetto di rituale costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA