Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6772 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8486-2019 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SABRINA MAUTONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80014130928, MINISTERO DELLA DIFESA

80425650589, in persona dei rispettivi Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5674/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

con la sentenza n. 5674/2018 la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da P.G. avverso la sentenza che aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento, quale vittima del dovere L. n. 266 del 2005, ex art. 1, commi 563 e 564, dei benefici assistenziali previsti dalla normativa.

A fondamento della domanda la Corte negava la ricorrenza dei presupposti tipizzati nella L. cit., commi 563 e 564, avendo il ricorrente riportato il disturbo “schizotipico di personalità” per cause estranee ai presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici speciali per cui è causa, in quanto come era emerso dalla CTU espletata davanti alla Corte dei Conti per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, la causa o concausa dell’infetinità sofferta dall’appellante non era collegata ad un preciso evento bensì all’ingresso delle donne nelle forze armate che lo avrebbe sconvolto; inoltre il ricorrente non aveva offerto alcuna prova, ed ancor prima allegato alcun episodio specifico subito anche durante le missioni fuori area che lo avessero sottoposto a particolari condizioni ambientali operative o anche solo ad un maggior rischio quale causa o concausa della patologia per cui chiedeva gli speciali benefici.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.G. con quattro motivi ai quali ha resistito il Ministero della Difesa. Il ricorrente ha depositato istanza di immediata fissazione di udienza per motivi di salute.

E’ stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RILEVATO

CHE:

1.- col primo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Omesso esame di fatto decisivo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, in relazione agli artt. 2, 29,30 e 32 Cost. Omesso esame di fatto decisivo art. 360 c.p.c., n. 5, Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5, omesso esame di fatto decisivo in relazione all’art. 115 e 116 c.p.c. Erronea valutazione della documentazione allegata. Erronea valutazione dei fatti. Vizio di extra petizione. E ciò in quanto la questione della straordinarietà del servizio doveva ritenersi superata dalla giurisprudenza di legittimità; le disquisizioni del giudice erano contraddittorie nella parte in cui pur riconoscendo la patologia da cui era affetto il ricorrente come riconducibile a causa di servizio, sostenevano che non vi fosse indicazione di un episodio specifico e da qui che non potesse ritenersi

l’esistenza di particolari condizioni ambientali operative. Esse

omettevano di tener conto dell’evoluzione giurisprudenziale della materia e di correlarla al caso concreto; mentre il ricorrente aveva fornito sufficienti elementi di fatto che se correttamente acquisiti e valutati avrebbero potuto indurre l’Amministrazione ad una diversa e più immediata valutazione di merito; atteso che il comma 564, ricomprende tutti i casi in cui il soggetto subisca durante l’attività lavorativa infermità in situazioni particolari che si discostano dai normali rischi connessi all’esercizio delle proprie mansioni.

2.- Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, correlati con la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Erronea valutazione della documentazione allegata. Erronea valutazione dei fatti. Difetto di istruttoria; per avere la Corte operato una ricostruzione assolutamente superficiale e non ancorata al complesso sviluppo della vita militare del P. e delle vicissitudini che lo stesso aveva dovuto subire come dimostrava la documentazione tutta allegata in prime cure; e per l’errato richiamo della CTU resa nel giudizio pensionistico e della sentenza della Corte dei Conti relativa al riconoscimento della pensione privilegiata in capo al ricorrente.

3.- Con il terzo motivo viene dedotta violazione falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, in relazione alla L. N. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, correlati con la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Erronea valutazione della documentazione allegata. Erronea valutazione dei fatti. Vizio di extra petizione atteso che le modalità in cui è stata contratta l’infermità da parte del ricorrente rientravano nell’ipotesi prevista dai commi numeri 563 e 564 cit., anche secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato; nelle patologie sofferte dall’opponente, già riconosciute come dipendenti da causa di servizio, doveva essere individuato l’ulteriore nesso specifico di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 6, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere.

4.- Col quarto motivo viene dedotta violazione falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, in relazione al disposto di cui alla L. n. 533 del 1973 cit., art. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; in quanto era assolutamente ingiusta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali del giudizio di secondo grado; posto che a tacer d’altro la giurisprudenza maggioritaria afferma la vigenza del principio di gratuità del processo pensionistico anche rispetto alle spese legali.

5. I motivi di ricorso, da trattare unitariamente per il contenuto delle censure, sono inammissibili in quanto mirano ad una generale critica di merito della sentenza sotto profili diversi, promiscuamente accorpati, come se quello in cassazione fosse un terzo grado di giudizio di merito. In ogni caso, al di là della intitolazione della rubrica, i motivi di ricorso mirano esclusivamente alla rivalutazione del materiale istruttorio in merito all’esistenza dei presupposti di fatto previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato vittima del dovere. Essi sono quindi inammissibili dal momento che in caso di doppia conforme può essere denunciato in cassazione solo la violazione di legge e non il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5. Laddove invece il ricorrente non denuncia neppure l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo discusso tra le parti e si limita a denunciare la carenza motivazionale della decisione presa in sede amministrativa che non rileva in questa sede. Oppure ad affermare assertivamente, e con modalità non rispettose del principio di autosufficienza, di aver contratto la malattia di cui è affetto in conseguenza del servizio che era stato comandato a prestare (che nemmeno indica) e a contestare la valutazione operata dai giudici in base alla CTU.

Il ricorso si rivela perciò inammissibile anche perchè, per consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio può essere contestata in Cassazione soltanto in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata in ricorso, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi; mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce un mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (v. explurimis da ultimo Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124, Cass. 19/05/2017 n. 12722).

Il ricorso confonde inoltre i presupposti della pensione privilegiata con quelli previsti per il riconoscimento della qualità di vittima del dovere. Peraltro la Corte d’appello, secondo un iter argomentativo lineare sul piano logico, richiamando la CTU espletata presso la Corte dei Conti, ha individuato le cause delle patologie di cui è affetto il ricorrente, in fattori che nulla hanno a che vedere con i presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento degli speciali benefici previsti in favore delle vittime del dovere. Ha altresì escluso che il ricorrente abbia mai dedotto alcun episodio specifico che lo abbia sottoposto a particolari condizioni ambientali operative o anche soltanto ad un maggior rischio quale causa o concausa della patologia sofferta. Ha proceduto alla corretta interpretazione della normativa sopraindicata e si sottrae, perciò, alle censure formulate con il ricorso, le quali pongono questioni in fatto non ammissibili in sede di legittimità e comunque non sono riconducibili ad alcuno dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c.

Anche il motivo di ricorso sulle spese processuali è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., dal momento che l’invocato principio di gratuità del processo previdenziale è inesistente ed il provvedimento impugnato ha perciò condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali – da rifondere all’amministrazione rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato – secondo soccombenza, in conformità alla normativa ed alla giurisprudenza consolidata.

6.- In conclusione il ricorso pone questioni in fatto non ammissibili in sede di legittimità cassazione, questioni non riconducibili ad alcuno dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c., o comunque manifestamente infondate secondo la giurisprudenza di questa Corte. Esso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali.

7.- Sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive Euro 2700, di cui Euro 2500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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