Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6772 del 07/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6772 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 10433-2013 proposto da:
L.T.M. – LIVORNO TERMINAL MARITTIMO – S.R.L. C.E.
01259090494, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato
ALBERTO ANGELETTI, che la rappresenta e difende
2016
220

unitamente all’avvocato VITO VANNUCCI, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

LUCCHESI MASSIMO C.E. LCCMSM51H02E625N, elettivamente

Data pubblicazione: 07/04/2016

domiciliato in ROMA, LARGO GENERALE GONZAGA

VODICO 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
PAZZAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARIA PIA LESSI, giusta delega in atti;

avverso

la

sentenza n.

con troricorrente

1206/2012

della

CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/11/2012 r.g.n.
1111/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/01/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato VANNUCCI VITO;
udito l’AvvocaLo LESSI MARIA PIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale

Dott.

RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

R.G. 10433/13

FATTO
La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma (per il solo profilo della prescrizione delle
differenze retributive anteriori al 18 marzo 2003) della sentenza di primo grado (che, in
accoglimento del ricorso del suo dipendente Massimo Lucchesi, aveva accertato la

“flessibilità oraria turno” e “indennità pioggia à tortale, ma senza un corretto inserimento
negli elementi fissi retributivi ai fini del calcolo dei conseguenti istituti contrattuali e
condannato la società datrice al ricalcolo degli istituti contrattuali con dette voci
sostitutive quali elementi fissi della retribuzione dal 4 dicembre 2002 all’effettivo
ripristino ed alla corresponsione delle relative differenze retributive, oltre interessi e
rivalutazione dalla maturazione al saldo), con sentenza 27 novembre 2012, rigettava nel
resto l’appello di L.T.M. – Livorno Terminal Marittimo s.r.l. avverso di essa, condannandola
alla rifusione delle spese del grado.
In via pregiudiziale di merito, essa riteneva la prescrizione quinquennale delle pretese
retributive anteriori alla data suindicata, per l’esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione il 18 marzo 2008.
Nel merito, premessa una breve puntualizzazione della vicenda lavorativa di Lucchesi
(assunto, come altri colleghi dopo lo scioglimento della Compagnia Portuale di Livorno
alle cui dipendenze egli aveva lavorato fino al 31 dicembre 2000, da L.T.M. s.r.l. con
decorrenza dal 1° gennaio 2001, in qualità di rallista inquadrato al IV livello del CCNL per
le aziende del settore imbarchi e sbarchi, con mansioni di utilizzo di mezzi meccanici a
bordo e sul piazzale per operazioni di imbarco e sbarco dei semirimorchi e relativa
movimentazione), la Corte territoriale ravvisava la corretta allegazione dal lavoratore dei
fatti costitutivi delle proprie pretese, sulla base del contratto individuale prevalente per la
disciplina in bonam partem sul CCNL citato, espressamente richiamato (anche se dalla
società datrice concretamente applicato quello nuovo unico dei porti, sopravvenuto in
corso di rapporto) e la loro fondatezza, per la sostituzione, già con la busta paga di
febbraio 2001, dell’assegno ad personam (espressamente annoverato nel contratto di
assunzione tra gli elementi base del trattamento retributivo) con le voci “indennità di
reperibilità”, “flessibilità oraria turno” e “indennità pioggia à

forfait”, di pari valore

economico ma elementi variabili non rientranti nel computo degli istituti contrattuali
indiretti (mensilità supplementari, ferie, maggiorazioni turno e lavoro straordinario, … ).
Essa infine escludeva la rinuncia del lavoratore a dette pretese per comportamento
concludente, per il mero intervallo temporale (sette anni) decorso tra la prima busta paga

compensazione in valore dell’assegno ad personam con le voci “indennità di reperibilità”,

R.G. 10433/13
operante detta sostituzione (febbraio 2001) e l’iniziativa giudiziaria (con esperimento del
tentativo obbligatorio di conciliazione nel marzo 2008), in assenza di ulteriori elementi
inequivoci di una tale volontà abdicativa, tanto meno consapevole per la realizzazione del
pregiudizio con progressiva gradualità, per giunta mensilmente parcellizzata nel minor
importo di una serie di istituti contrattuali indiretti in busta paga.

cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste
Massimo Lucchesi con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2099
c.c., 414 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non
corretta allegazione e difetto di prova degli elementi costitutivi della domanda dei
lavoratori, in assenza di specifica indicazione e di produzione del CCNL fonte degli istituti
indiretti in cui non computate le voci, sostitutive per pari importo complessivo
dell’assegno ad personam,

mensilmente corrisposte in busta paga, con la relativa

impossibilità di identificazione degli istituti contrattuali da ricalcolare.
Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 c.c.,
414 c.p.c. e 1362 ss. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea
interpretazione della lettera di assunzione tra le parti, senza alcun obbligo in essa della
datrice al computo dell’importo dell’assegno ad personam negli istituti indiretti, per cui le
medesime parti avevano invece espressamente rinviato alla contrattazione collettiva.
Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 e 1362
SS., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (solo tralaticíamente indicato il n.
5, in assenza di cenno alcuno ad un censurato vizio di motivazione), per erronea
esclusione della volontà abdicativa dei lavoratori alle pretese (tardivamente) avanzate,
sulla base di plurimi e inequivoci elementi, non valorizzati dalla Corte territoriale,
deponenti per una totale carenza di contestazione pienamente consapevole ed informata
per sette anni.
I primi due motivi (violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 c.c., 414 c.p.c. e 2697
c.c., per non corretta allegazione e difetto di prova degli elementi costitutivi della
domanda del lavoratore: primo; violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 c.c., 414
c.p.c. e 1362 ss. c.c., per erronea interpretazione della lettera di assunzione tra le parti:
secondo) possono essere congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione.
Essi sono fondati.

Con atto notificato il 18 aprile 2013, L.T.M. – Livorno Terminal Marittimo s.r.i. ricorre per

R.G. 10433/13
Con essi la ricorrente si duole, infatti, dell’affermazione della funzione delle tre indennità
sostitutive dell’assegno ad personam (“indennità di reperibilità”, “flessibilità oraria turno”
e “indennità pioggia à forfait”) quale base di calcolo degli istituti indiretti, in assenza di
allegazione su quali fossero tali istituti e su quale fosse la previsione inclusiva del CCNL

Ora, è nota l’inesistenza, in tema di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei
cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), di un principio
generale ed inderogabile di omnicomprensività, individuabile soltanto nella previsione di
specifiche norme di legge o di contratto collettivo (Cass. 24 marzo 2015, n. 5918; Cass.
15 gennaio 2013, n. 813; Cass. 6 aprile 2012, n. 5591; Cass. 7 febbraio 2008, n. 2872;
Cass. 3 marzo 2004, n. 4341; Cass. 16 maggio 2003, n. 7707).
Ed è parimenti acquisito il principio per cui si ritiene l’infondatezza della domanda (con il
suo conseguente rigetto), qualora, in difetto di produzione in giudizio, dalla parte che ne
invochi l’applicazione, di un contratto collettivo post-corporativo, ne siano contestati dalla
controparte l’esistenza o il contenuto, per impossibilità di determinazione dell’an e del
quantum della pretesa fatta valere; non anche nell’ipotesi in cui la controparte si sia

limitata a contestarne l’applicabilità, sussistendo, per il giudice il potere-dovere, ai sensi
dell’art. 421 c.p.c., di acquisizione d’ufficio, attraverso consulenza tecnica, del contratto
collettivo di cui l’attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia
fornito idonei elementi di identificazione (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 12 aprile
2000, n. 4714).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha disatteso i superiori principi in materia di
necessaria previsione, ai fini della determinazione della base di calcolo delle voci
retributive da includere nei cc.dd. istituti indiretti, di specifiche norme (oltre che di legge)
di contratto collettivo. In proposito, limitandosi all’affermazione delrespresso richiamo”
del contratto individuale di assunzione del lavoratore

“al C.C.N.L. per le aziende del

settore imbarchi e sbarchi” sostituito “subito dopo l’instaurazione del rapporto

inter

partes” dal “nuovo contratto unico dei porti … concretamente applicato dalla società (così
a pg. 4 della sentenza impugnata), ritenendo non pertinenti le censure datoriali di
mancata specifica indicazione delle norme contrattuali in esso disciplinanti i vari istituti
contrattuali.
La Corte fiorentina ha quindi individuato la causa petendi della domanda del lavoratore
nel suddetto contratto individuale (integralmente trascritto a pgg. 34 e 35 del ricorso),
ben sindacabile nella presente sede di legittimità, in quanto il secondo mezzo di
doglianza afferisce (non già al risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei

applicabile.

R.G. 10433/13
giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma) alla verifica del rispetto dei canoni legali
di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta (Cass. 10 febbraio
2015, n. 2465), con esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante
specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti e

legali assunti come violati, pure applicati in base ad argomentazioni illogiche e
contraddittorie (Cass. 15 aprile 2013, n. 9054).
Ma esso si limita alla previsione, nel novero delle voci retributive, dell’assegno

ad

personam con indicazione del relativo importo, senza nulla dire sul suo regime di
computabilità negli istituti retributivi indiretti: come è di norma, per la pertinenza di una
tale indicazione alla contrattazione collettiva di settore, in assenza nel caso di specie di
alcuna specifica allegazione al riguardo (come sopra illustrato).
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente, in accoglimento dei due motivi
congiuntamente scrutinati (ed assorbito il terzo, relativo a violazione e falsa applicazione
degli artt. 2113 e 1362 ss. c.c. e contraddittoria motivazione, per erronea esclusione
della volontà abdicativa del lavoratore alle proprie pretese), la cassazione della sentenza
impugnata, con decisione nel merito, esclusa la necessità di ulteriori accertamenti in fatto
a norma dell’art. 384, secondo comma, ult. parte c.p.c., nel senso della reiezione della
domanda del lavoratore, con la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità
secondo il regime di soccombenza e la compensazione invece tra le parti di quelle dei due
gradi di merito, tenuto conto del loro andamento.

P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda proposta da Massimo Lucchesi nei confronti di L.T.M. s.r.l. e, compensate le
spese dei gradi di merito, lo condanna alla rifusione, in favore di L.T.M. s.r.I., delle spese
del giudizio di legittimità, che liquida in € 100,00 per esborsi e e 3.500,00 per compenso
professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2016

Il consigli

est.

Il Presid nte

del modo e delle considerazioni con cui il giudice del merito si sia discostato dai canoni

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