Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6771 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato

CONTICIANI PAOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

D.T.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 58/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 13/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIGLIANO Eugenia;

udito per il ricorrente l’Avvocato CONTICIANI, che si riporta al

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso, assorbito il secondo motivo.

 

Fatto

Il Comune di (OMISSIS) notificava, in data 29.12.2000, a D.T. R., proprietaria di un immobile sito in quel Comune, in via (OMISSIS), sei avvisi di accertamento I.C.I. per gli anni dal 1993 al 1998, con il quale veniva richiesta una maggiore imposta con le relative sanzioni ed interessi. Con unico ricorso la contribuente impugnava innanzi alla C.T.P. di Viterbo tutti gli avvisi, facendo presente che per quegli anni aveva pagato l’imposta sulla base di una rendita presunta assegnatele dall’U.T.E. e che era venuta a conoscenza della nuova rendita solo a seguito della notifica del 29.12.2000; chiedeva, pertanto, l’annullamento degli avvisi di accertamento e la remissione delle sanzioni e degli interessi.

Resisteva l’Ufficio, affermando che la nuova rendita era stata messa in atti fin dal 1.1.1992, a seguito della modifica delle tariffe d’estimo attribuite in campo nazionale e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale per cui la contribuente avrebbe dovuto accertarsi della nuova rendita al momento di eseguire la prima dichiarazione I.C.I.;

conseguentemente era legittimo il recupero dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni e degli interessi, trattandosi di dichiarazione infedele.

La C.T.P. di Roma accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando dovuta la differenza dell’imposta, non corrisposta, senza pero’ le sanzioni e gli interessi. La C.T.R. del Lazio confermava la pronuncia di primo grado, respingendo l’appello del Comune.

Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione il Comune di (OMISSIS) sulla base di due motivi. Non risulta costituita la contribuente.

Diritto

Con il primo motivo il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 34, comma 3 in combinato disposto con D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5, 10, 11 nonche’ della L. n. 342 del 2000, art. 74 per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che nel caso in esame fosse applicabile il citato art. 74, secondo i quale non si possono applicare le sanzioni e gli interessi fino alla comunicazione della nuova rendita catastale. Nella specie, invece, secondo parte ricorrente, si verte nell’ipotesi di dichiarazione infedele in quanto la modifica delle rendite applicate era sopravvenuta alla verifica eseguita in campo nazionale e le nuove rendite erano state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale per cui la contribuente, avendone conoscenza legale, avrebbe dovuto accertarsi della nuova rendita al momento di eseguire la prima dichiarazione I.C.I, dato che le rendite messe in atti dal 1.1.1992 e, quindi, in epoca precedente al 1.1.2000, hanno effetto da quel momento e non dalla comunicazione delle stesse.

Conseguentemente non era applicabile il disposto della L. n. 342 del 2000, art. 74 riservato ai contribuenti che non avessero conoscenza legale delle modifiche del valore dei propri immobili perche intervenute a loro insaputa per effetto di provvedimenti della P.A., non potendosi invece applicare nel caso in esame laddove, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 34 la conoscenza legale e’ collegata al momento della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale.

Con il secondo motivo si deduce t’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione della decisione impugnata, per avere la C.T.R. affermato l’applicabilita’ della L. n. 342 del 2000, art. 74 in modo apodittico senza motivare in ordine alle doglianze avanzate con l’atto di appello del Comune in ordine alla legittimita’ dell’accertamento in presenza di una dichiarazione infedele dato che le tariffe d’estimo erano state variate fin dal 1.1.1992 e, pur implicitamente condividendo la tesi del Comune sugli avvisi di accertamento, aveva ritenuto non applicabili le sanzioni e gli interessi.

Il ricorso e’ infondato.

E’ vero che questa Corte ha piu’ volte affermato, in relazione alla decorrenza dell’applicazione delle nuove rendite catastali ai fini della quantificazione delle imposte dovute, il principio secondo cui, In tema di ICI, le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorche’ sollecitate all’ufficio dal contribuente, conseguendo all’originaria acquiescenza di quest’ultimo alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2 in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione, anche in assenza di comunicazione o notificazione al contribuente, prescritta solo a decorrere dal 1 gennaio 2000 ai sensi del D.P.R. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1″ (cfr., ex multis, cass. civ. sentt. nn. 18023 e 22571 del 2004).

Tuttavia l’art. 74, comma 2, che sancisce la non applicabilita’ delle sanzioni ed interessi, puo’ ritenersi applicabile anche nella specie, in quanto questa Corte con la sentenza n. 6871 del 2005 ha espresso il seguente principio di diritto, condiviso integralmente da questo Collegio: “Gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale hanno effetto per il contribuente, dal gennaio 2000, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 soltanto dal giorno della loro notificazione. Ne consegue che, in tema di accertamento dell’ICI, a decorrere dal 1 gennaio 2000, non sono dovuti sanzioni e interessi fino alla data dell’avvenuta notifica della nuova determinazione della rendita catastale, ancorche’ gli atti comportanti tale determinazione, adottati entro il 31 dicembre 1999, non siano stati ancora recepiti – alla data di entrata in vigore della citata legge – in atti impositivi degli enti locali. Le disposizioni della L. n. 342 del 2000, art. 74 vanno, infatti, inquadrate nell’ambito del nuovo sistema sanzionatorio tributario introdotto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ispirato a generali principi di legalita’, fra i quali e’ compreso il profilo soggettivo della colpevolezza della condotta, non ravvisabile quando il contribuente non abbia avuto effettiva conoscenza della pretesa fiscale. Nella specie, infatti il Comune ricorrente in ordine alle sue pretese non fa riferimento all’effettiva conoscenza della contribuente escussa, ma solo alla conoscenza legale che la stessa avrebbe dovuto avere a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di tutte le nuove rendite a seguito della modifica delle tariffe d’estimo attribuite in campo nazionale, affermazione corretta da un punto di vista strettamente giuridico, ma non rispondente ai principi introdotti con il D.Lgs. n. 472 del 1997.

Peraltro, il principio sopra enunciato, condiviso integralmente da questo Collegio alla luce del nuovo sistema sanzionatorio, e’ corroborato anche dalla statuizione dell’art. 74, comma 2, primo periodo, che rimette in termini i contribuenti, consentendo loro di proporre ricorso “avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione,.. entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.” (10.12.2000).

Lo stesso art. 74, comma 2, primo periodo, statuisce, inoltre, che “non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma.” (8.2.2000).

Tutto cio’ premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso va respinto.

Non occorre statuire sulle spese, dato che la parte intimata non ha svolto alcuna attivita’ difensiva in questa fase di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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