Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6771 del 07/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6771 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 20E/0-2012 proposto da:
DE MARTINO LUIGI C.E. DMRLGU71P21F8390, domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCO TORTORANO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2016
214

contro

A.N.M. – AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.P.A. P.I.
06937950639, in persona del legale rappresentante pro
tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 07/04/2016

GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI
PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO
CASTIGLIONE, giusta delega in atti e da ultimo
domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;

avverso la sentenza n. 4755/2011 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/09/2011 r.g.n.
6625/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/01/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

– controricorrente

RG 20670/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Giudice del lavoro di Napoli, De Martino Luigi agiva nei confronti dell’Azienda
Napoletana Mobilità (A.N.M.) per l’accertamento del suo diritto a fruire, a titolo di “competenze
accessorie unificate” (CAU), della componente prevista alla colonna B del verbale di Accordo
aziendale del 29 marzo 2001.
1.1. Premesso di essere stato assunto con contratto di formazione e lavoro poi trasformato in
contratto a tempo indeterminato, con attribuzione della qualifica di operatore di esercizio,
parametro 140, il ricorrente deduceva che l’Accordo nazionale del 27.11.2000 aveva stabilito,

l’equiparazione dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro in corso ai nuovi assunti;
che l’Accordo aziendale del 29 marzo 2001, nel dare attuazione all’accordo nazionale, aveva
distinto le “competenze accessorie unificate” (c.cl. CAU) in

due diversi importi, il primo

denominato -colonna A” a ilsccondo duriumlnutg “Qvlynnu D” e queitrKeiv ~egnv
personarn; che l’Azienda non gli aveva riconosciuto la voce di cui alla colonna B, attribuita solo
al personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 27.11.2000.
1.2. Richiamata la previsione di cui all’art. 3, comma quinto, della legge n. 863 del 1984
secondo la quale, in caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di
formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio, il ricorrente deduceva che una
corretta interpretazione della normativa contrattuale alla luce del dettato legislativo imponeva
di ritenere che anche per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro stipulati in
epoca anteriore al 27.11.2000 le competenze accessorie unificate dovessero essere corrisposte
integralmente, poiché entrate nella struttura della retribuzione, e che non potesse operare la
limitazione riguardante i nuovi assunti.
2.

La società convenuta resisteva alla domanda deducendo che le “competenze accessorie

unificate” non rientravano tra le componenti della retribuzione dei lavoratori in contratto di
formazione e lavoro, i quali pertanto durante lo svolgimento di tale rapporto non le avevano
percepite; che l’Accordo aziendale del 29 marzo 2001, attuativo dell’Accordo nazionale del 27
novembre 2000 e dell’Accordo nazionale preliminare del 2 marzo 2000, nel ristrutturare
l’istituto riducendone il valore per tutti i lavoratori nella misura di cui alla colonna A, aveva
previsto per i soli lavoratori a tempo indeterminato già in servizio alla data del 27 novembre
2000, cioè per coloro che a quella data già percepivano le competenze accessorie unificate, un
assegno ad personam,

impropriamente denominato CAU B, pari alla differenza tra il

precedente maggior valore del trattamento in atto e il successivo minore importo rideterminato
in sede di accordo; che legittimamente l’assegno non era stato corrisposto a chi alla data del
27.11.2000 non godeva delle competenze accessorie unificate, ossia ai lavoratori assunti dopo
tale data e ai lavoratori che avevano un contratto di formazione e lavoro in corso. Contestava

nel contesto del riordino dei compensi e delle indennità previste aziendalmente,

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che tale interpretazione ed applicazione della disciplina contrattuale contrastasse con la
disposizione di cui all’art. 3,comma quinto, della legge n. 863 del 1984.
3. La domanda veniva accolta in primo grado, con sentenza riformata dalla Corte di appello di
Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da A.N.M..
3.1. Ad avviso della Corte territoriale, per i lavoratori in CFL non poteva neppure ipotizzarsi un
trattamento economico deteriore che giustificasse l’attribuzione dell’assegno ad personam;
tale emolumento era infatti stato attribuito con il fine di salvaguardare l’irriducibilità della
retribuzione a coloro già percepivano le competenze accessorie unificate e che ne avrebbero
visto ridotto il valore nella misura di cui alla colonna A, c.d. nuova CAU, attribuita a tutti i
dipendenti. Né gli accordi collettivi si ponevano in contrasto con l’art. 3, comma quinto, della
legge n. 863 dei 1984, il quale sancisce il diritto dei lavoratori al computo dell’anzianità di
servizio maturata nel periodo di formazione e lavoro, poiché tale disciplina, di carattere
imperativo, non veniva in considerazione nella fattispecie in esame, in cui l’attribuzione della
componente rivendicata non era correlata all’anzianità di servizio.
4.

Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore propone ricorso, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la A.N.M. s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5, della
legge n. 863/1984; con il secondo violazione e falsa applicazione dei principi ermeneutici di
interpretazione del contratto in relazione all’Accordo aziendale del 29 marzo 2001, nonché vizio
di motivazione.
1.1. Si deduce che, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella
sentenza n. 20074 del 2010, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato
nell’anzianità di servizio anche quando l’anzianità è presa in considerazione ai fini
dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva.
L’interpretazione offerta dalla Corte di appello non costituiva una corretta applicazione di tale
principio, poiché essa finiva per pregiudicare gli effetti dell’anzianità di servizio maturata dai
lavoratori con contratto di formazione e lavoro convertiti successivamente all’Accordo
nazionale del 27.11.2000 limitandone l’operatività ai soli casi di progressione economica,
anziché estenderla con piena inclusione del periodo di formazione e lavoro mediante la
configurazione di un rapporto unitario sin dall’origine.
1.2. In via subordinata, si sostiene l’erronea interpretazione dell’Accordo aziendale del 29
marzo 2001 nella parte in cui disciplina il trattamento delle competenze accessorie unificate
spettanti al personale “attualmente in forza”. L’espressione usata nell’accordo, priva di
ulteriori specificazioni, deponeva per l’inclusione di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, fossero
dipendenti dell’azienda alla data del 27.11.2000. Pertanto, ove disattesa la tesi principale – del

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,.

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riconoscimento del diritto con decorrenza dalla data della trasformazione del rapporto,
avvenuta con attribuzione del parametro (140) di primo inquadramento -, il diritto alla
componente CAU B dovrebbe essere riconosciuto almeno dal momento dell’assegnazione del
successivo parametro retributivo (158) attribuito in corso di svolgimento del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato.
2. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso ex art. 327 cod. proc. civ.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria,
il 9 settembre 2011; il termine per proporre l’impugnazione sarebbe scaduto il 9 settembre

successivo, in cui è stato ritualmente avviato il procedimento notificatorio del ricorso per
cassazione.
2.1. Sempre in via preliminare, va respinta l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso.
2.1.1. Con specifico riferimento al primo motivo, rubricato nei seguenti termini “violazione e
falsa applicazione dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 726/84, conv. in legge n. 863/1984 e del
relativo principio di diritto enunciato dalle S.U. della Suprema Corte di Cassazione con
sentenza n. 20074/2010 (art. 360 n. 5 c.p.c.)”, il tenore delle censure – nello sviluppo
argomentativo dell’impugnazione – è teso a contestare l’interpretazione dell’art. 2, lett. F,
dell’Accordo collettivo nazionale del 27.11.2000 operata dalla Corte di appello, per contrasto
con norma di legge e violazione del principio di non discriminazione.
2.1.2. Poiché si verte in un’ipotesi di denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti
o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., come
modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, che è parificata sul piano processuale a
quella delle norme di diritto, ciò comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle relative
clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. cod. civ.)
come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione
dell’esattezza e della congruità della motivazione (Cass. 19 marzo 2014 n. 6335, il cui
orientamento viene qui condiviso e ribadito).
2.1.3. Deve dunque ritenersi che, nel regime processuale speciale introdotto dal d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi
collettivi nazionali accomuni questi alle fonti di diritto oggettivo, limitatamente al sindacato
esperibile in sede di legittimità.
3. Tutto ciò premesso, la Corte giudica itricorsi9infondatP.
3.1. Innanzitutto, occorre richiamare la giurisprudenza formatasi specificamente in ordine al
medesimo contenzioso della presente causa e precisamente la sentenza Cass. n. 18946 del
2014, seguita da numerose altre, tutte conformi: Cass. nn. 18947, 18948, 18949, 18950,

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2012, ma, cadendo in un giorno festivo (domenica), è stato prorogato di diritto al giorno

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18951, 19434, 19435, 19436; Cass. n. 21329, 21330, 21331, 21332, 21333, 21334, 21335,
21336, 21337, 21338; da ultimo, v.pure la recentissima Cass. n. 25256 del 2015.
4.

L’Accordo nazionale 11.4.1995, art. 7, nel regolare il trattamento retributivo spettante ai

lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non contemplava le competenze
accessorie unificate (“la retribuzione per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro
è costituita dalla retribuzione conglobata, dall’ex indennità di contingenza, dalla indennità di
mensa e dalla indennità domenicale”),

che difatti non sono state erogate – e neppure

rivendicate – per il periodo di svolgimento del contratto di formazione e lavoro. Oggetto della

formazione e lavoro, non avendo il lavoratore contestato la legittimità del trattamento
economico percepito durante l’esecuzione di tale contratto fino al momento della
trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La giurisprudenza è consolidata
nel ritenere legittima la previsione di trattamenti retributivi sotto alcuni profili inferiori per i
lavoratori in formazione lavoro, in ragione della peculiarità di questo contratto in cui una parte
del tempo è dedicata alla formazione (cfr. Cass. 15.5.2008, n. 12321 e Cass. 29.1.1998, n.
887)
4.1. Occorre altresì premettere che esula dall’oggetto del contendere ogni questione
concernente la legittimità di tale contratto, trasformato in rapporto a tempo indeterminato alla
sua scadenza. La causa petendi della rivendicazione economica non risiede nell’assunto
dell’esistenza di vizi del contratto di formazione lavoro, tali giustificarne la conversione
giudiziale in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nella controversia non si fa
questione di diritti patrimoniali consequenziali all’accertamento della conversione del rapporto
con effetto ex tunc.
5. Venendo all’esame delle fonti normative che regolano la fattispecie, deve osservarsi quanto
segue.
5.1. L’Accordo nazionale preliminare del 2.3.2000, intendendo operare “una riforma della
retribuzione…”, stabilì, al punto 3, che, a livello di contrattazione aziendale, le parti sociali
avrebbero proceduto “alla riclassificazione degli istituti salariali aziendali, nella prospettiva di
realizzarne una semplificazione e razionalizzazione”

e che in quest’ambito sarebbe stata

definita “la quota delle voci salariali aziendali da riservare ai nuovi assunti, escludendo
prioritariamente quelle voci non collegate a prestazioni effettivamente svolte e al premio di
risultato di cui all’art. 6 del vigente C.C.N.L.”.
5.2. Il successivo Accordo nazionale 27.11.2000, all’art. 2, lett. F), ebbe a precisare che “Ai
fini dell’attribuzione della retribuzione aziendale, i CFL in corso alla data di sottoscrizione del
contratto vanno considerati nuovi assunti. Di conseguenza per essi deve valere quanto è stato

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domanda non è la mancata erogazione delle competenze accessorie unificate nel periodo di

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determinato o sarà determinato a livello aziendale in applicazione del punto 3 dell’accordo 2
marzo 2000 e successive integrazioni”.

5.3. L’Accordo aziendale del 29.3.2001, intervenuto per dare attuazione ai predetti accordi
i nazionali, ha così provveduto a definire, “nel rispetto dei diritti acquisiti, una nuova struttura
della retribuzione aziendale”, nonché “la retribuzione aziendale da corrispondere ai nuovi
assunti a decorrere dal 1 gennaio 2001”. In tale contesto ha previsto di:
“- uniformare e definire per il personale in servizio a tempo indeterminato l’importo della CAU
nell’ambito dello stesso parametro trasformando in assegno ad personam (come stabilito dalla

quello che si andrà a corrispondere”;
” – corrispondere al personale attualmente in forza che assumerà, successivamente
all’inquadramento di prima applicazione e a qualsiasi titolo un nuovo parametro retributivo, le
CAU della colonna A e l’importo indicato dalla colonna 8 relativamente al nuovo parametro
assegnato”;
“- corrispondere al personale assunto successivamente al 27.11.2000 la voce CAU indicata
nella colonna A della tabella allegata”.

6. Parte ricorrente assume che la previsione di cui all’art. 2, lett. F), dell’Accordo nazionale del
27.11.2000, nel contemplare l’equiparazione dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro
in corso ai nuovi assunti, ai fini della determinazione della “quota delle voci salariali aziendali”
da riservare agli stessi in sede di “attribuzione della retribuzione aziendale”, violerebbe il
disposto di cui all’art. 3 del dl. n. 726 del 1984, convertito dall’art. 1 della legge n. 863 del
1984, nell’interpretazione fornita da Sezioni Unite sent. n. 20074 del 2010.
7. Secondo tale pronuncia, in caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, il
periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, anche quando
l’anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di
emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva (come nel caso degli
aumenti periodici di anzianità).
7.1. Quando si tratta di verificare la computabilità del periodo di formazione e lavoro
nell'”anzianità di servizio” dei lavoratori assunti inizialmente con contratto di formazione e
lavoro ed il cui rapporto sia stato poi trasformato in ordinario lavoro a tempo indeterminato
(comma 5 dell’art. 3 cit.) ovvero che siano stati assunti a tempo indeterminato, con chiamata
nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro (comma 12
dell’art. 3 cit), la particolare garanzia posta, per il lavoratore, dall’art. 3, commi 5 e 12, cit.,
non riguarda solo gli istituti di fonte legale (quale all’epoca l’indennità di anzianità ed
attualmente il trattamento di fine rapporto), che, in ragione di tale prescrizione, non sono

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colonna 8 della tabella allegata) la differenza tra il valore economico attualmente corrisposto e

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suscettibili di deroghe in peius ad opera della disciplina collettiva, ma anche istituti di fonte
contrattuale la cui regolamentazione sia interamente rimessa alla contrattazione collettiva.
7.2. Il problema si era posto con specifico riferimento agli aumenti periodici della retribuzione,
istituto non previsto dalla legge e quindi interamente rimesso alla regolamentazione collettiva,
in quanto la normativa contrattuale, nel regolamentare appunto gli scatti di anzianità del
lavoratore, aveva escluso dal computo dell’anzianità utile il periodo del contratto di formazione
lavoro.
7.3. E’ stato così affermato che ” Il contratto collettivo potrebbe non prevedere affatto

la progressione di tali aumenti retributivi automatici, ma non può escludere dal computo
dell’anzianità di servizio, a tal fine, il pregresso periodo di formazione e lavoro. L’equiparazione
tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si
sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può
sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua
regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in
senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di
formazione. Con riguardo agli istituti contrattuali l’anzianità di servizio può valere tanto o poco
– ciò rientra nell’ambito dell’autonomia collettiva – ma non è possibile, per la contrattazione
collettiva, a fronte della prescrizione legale suddetta, “sterilizzare” il periodo di formazione e
lavoro prevedendo che a qualche fine, come quello degli scatti di anzianità, non valga: il
legislatore considera che la formazione congiunta al lavoro sia ex lege equiparabile a lavoro
prestato.
7.4. Sotto questo profilo l’equiparazione suddetta opera anche come una clausola di non
discriminazione: il lavoratore, una volta inglobata nella sua anzianità di servizio il pregresso
periodo di formazione e lavoro, non può più essere discriminato in ragione del fatto che una
porzione della sua anzianità di servizio è tale solo in forza dell’equiparazione legale suddetta.
Analogamente non sarebbe possibile una disciplina differenziata in ragione della pregressa
formazione perché ciò integrerebbe la fattispecie di una discriminazione vietata…” (S.U., sent.
cit.).
8. Osserva il Collegio che, nel caso in esame, non si controverte della disciplina riguardante
l’applicazione degli istituti contrattuali collegati all’anzianità di servizio, come gli scatti di
anzianità e i passaggi automatici di classe stipendiale. La componente retributiva denominata
CAU B, o assegno ad personam, è un istituto contrattuale la cui erogazione non trova
fondamento nell’anzianità di servizio, di talché non appaiono direttamente invocabili i sopra
citati principi delle S.U., pienamente condivisi anche da questo Collegio e che nemmeno
v tet r Ci

l’Azienda ricorrente contesta.

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l’istituto degli scatti di anzianità, come anche lo può prevedere articolando nel modo più vario

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9. Risulta dal tenore degli Accordi nazionali, nel significato letterale e in una lettura sistematica
della clausole, che le parti sociali, intendendo operare una riclassificazione degli istituti
salariali aziendali, nella prospettiva di realizzarne una semplificazione e razionalizzazione nei
contesto di una riforma della retribuzione, equipararono i lavoratori con contratto di
formazione e lavoro in corso ai nuovi assunti (come si è visto, l’accordo collettivo nazionale
27.11.2000 prevede a tal fine: “i CFL in corso alla data di sottoscrizione del contratto vanno
considerati nuovi assunti”); ciò al solo, limitato fine di definire la quota delle voci salariali
aziendali da riservare agli stessi, con esclusione delle voci non collegate a prestazioni

dal senso complessivo della clausole consente di ritenere che, con tali previsioni, le parti
collettive abbiano inteso pregiudicare i diritti derivanti dall’anzianità di servizio maturata dai
lavoratori durante -o per effetto- del contratto di formazione e lavoro o abbiano inteso
introdurre un trattamento discriminatorio o comunque lesivo di diritti quesiti. Dette clausole,
prive di tale significato, si prestano invece ad essere interpretate in conformità alla norma
imperativa di cui si discute.
9.1. L’Accordo aziendale del 29 marzo 2001 ha dettato, a sua volta, una disciplina in linea con
l’Accordo nazionale, interpretato nel rispetto della legge n. 863/84. La componente CAU 8,
qualificata assegno ad personam, corrisponde – nell’accertamento di fatto compiuto in sede di
giudizio di merito – alla differenza tra il trattamento percepito dal personale in servizio prima
dell’accordo e quello, di minore importo, risultato dalla revisione dell’istituto. Il dato di fatto è
circostanza pacifica in giudizio. Ciò non può che corroborare l’assunto secondo cui l’intenzione
delle parti contraenti fosse quella di garantire il rispetto del principio di irriducibilità della
retribuzione (art. 2103 cod. civ.), state la volontà, espressamente enunciata, di fare salvi,
nella “nuova struttura della retribuzione aziendale”, “i diritti acquisiti”.
9.2. Tale principio certamente interessava coloro che alla data dell’Accordo nazionale del
27.11.2000 già percepivano le competenze accessorie unificate, ma non coloro che – come i
lavoratori con CFL e i nuovi assunti – non percepivano tale emolumento. Costoro non potevano
dunque subire il pregiudizio che l’assegno ad personam era destinato a compensare.
9.3. Tale interpretazione è coerente con il senso delle parole usate nella prima parte della
clausola, diretta ad “uniformare e definire per il personale in servizio a tempo indeterminato
l’importo della CAU nell’ambito dello stesso parametro trasformando in assegno ad personam
(come stabilito dalla colonna 13 della tabella allegata) la differenza tra il valore economico
attualmente corrisposto e quello che si andrà a corrispondere”,

previsione testualmente

riferibile alla sola funzione di “compensazione” tra il trattamento in atto e il minore importo che
sarebbe stato erogato in futuro a tutto il personale in servizio.
10.

Né potrebbe invocarsi l’esistenza di un diritto quesito.

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effettivamente svolte e al premio di risultato. Nessun elemento emergente dalle parole usate o

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10.1, Giova ricordare che nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti,
che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico
mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a
situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel
caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future
o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un
rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e
suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti

10.2. Nel caso in esame, le c.d. CAU, nel valore riconosciuto al personale prima della revisione
dell’istituto e della riduzione della sua misura, non erano mai entrate nel patrimonio individuale
dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; pertanto, costoro non potevano
vantare alcun diritto quesito in ordine alla loro percezione nella corrispondente misura per il
futuro.
10.3. Per la stessa ragione, l’attribuzione della sola voce CAU indicata nella colonna A della
tabella allegata all’accordo aziendale non ha introdotto un trattamento discriminatorio per i
lavoratori assunti a seguito di trasformazione del contratto di formazione e lavoro, che non
hanno subito alcuna decurtazione del trattamento retributivo in essere, né potevano vantare
diritti (ma mere aspettative) circa il futuro riconoscimento delle CAU nella stessa misura dei
lavoratori che in precedenza già le percepivano.
10.4. Come affermato da Cass. n. 6018 del 2009, alla stregua dell’art. 3 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a
tempo indeterminato il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di
servizio, gli istituti, di legge e di contratto collettivo, collegati a detta anzianità retroagiscono
alla stipula del contratto di formazione e lavoro, mentre per il resto, il lavoratore deve
considerarsi come neo-assunto.
11. Né la recente sentenza n. 13496 del 13 giugno 2014 di questa Corte ha affermato principi
diversi per avere dichiarato l’illegittimità della previsione contenuta nell’accordo per il rinnovo
del CCNL per i dipendenti del settore degli autoferrotranvieri del 25 luglio 1997 che, nel
sopprimere il c.d. terzo elemento salariale, Io aveva mantenuto in vita per i soli lavoratori già
in forza a tempo indeterminato alla medesima data. In tale fattispecie, è stata ritenuta la
disparità di trattamento – come si desume dalla sentenza – per il fatto che un determinato
istituto salariale non fosse stato “mantenuto” per i lavoratori con contratto di formazione e
lavoro in corso alla data dell’accordo, senza che tale diversità di trattamento rispetto ai

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collettivi (Cass. n. 20838 del 2009, n. 1576 del 2000; v. pure Cass. n. 3982 del 2014).

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lavoratori già in forza a tempo indeterminato fosse giustificata dall’esistenza di elementi precisi
e concreti.
12.

Esclusa la violazione denunciata in ricorso, l’attribuzione di “quote di voci salariali” rientra

nell’ambito delle valutazioni e le scelte dell’autonomia collettiva nella determinazione delle
componenti del trattamento retributivo e non é consentito al giudice del merito valutare la
razionalità del regolamento di interessi realizzato dalle parti sociali, a meno che le predette
disposizioni non violino specifiche norme di diritto.
13. Quanto alla conformità alla disciplina in materia di contratti a tempo determinato (al cui

dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante
quale allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve osservarsi che – come
emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia -, per quanto riguarda l’indennità per
anzianità di servizio, i lavoratori a tempo determinato non devono ricevere un trattamento che,
al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sarebbe meno favorevole di quello riservato al
riguardo a lavoratori a tempo indeterminato comparabili (v., in tal senso, sentenze Del Cerro
Alonso, punti 42 e 47, nonché Impact, punto 126). La Corte ha poi ritenuto che rientrano nella
nozione di «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, le
indennità triennali di anzianità di servizio (v., in tal senso, citate sentenze Del Cerro Alonso,
punto 47; Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, punti da 50 a 58, nonché ordinanza del 18
marzo 2011, Montoya Medina, C-273/10, punti da 32 a 34).
13.1. Deve osservarsi, tuttavia, che la fattispecie in esame – per tutti i motivi sopra esposti non riguarda una indennità il cui riconoscimento trovi titolo nell’anzianità di servizio.
13.2. Giova pure rilevare che, la clausola 2, punto 2, dell’accordo quadro conferisce agli Stati
membri un margine di discrezionalità per quanto attiene all’applicazione dell’accordo quadro a
talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro. Infatti, detta disposizione offre agli Stati
membri e/o alle parti sociali la facoltà di sottrarre al campo di applicazione di tale accordo
quadro i «rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato» nonché i «contratti e
rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e
riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici»

(sentenze

Adeneler, punto 57; Sibilio, punti 52 e 53, nonché Della Rocca, punto 35).
14. In via subordinata, parte ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’assegno

ad

personam almeno dal momento del transito al parametro (158), successivo a quello di primo
inquadramento (140) attribuito all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro. Sostiene
che, anche qualora si ritenesse corretta l’interpretazione dell’accordo aziendale quanto al
riconoscimento della sola componente di cui alla colonna A in sede di prima applicazione

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genus appartiene anche il contratto di formazione e lavoro) dell’Unione europea dettata

RG 20670/2012
(“corrispondere al personale assunto successivamente al 27.11.2000 la voce CAU indicata nella
colonna A della tabella allegata”),

non potrebbe comunque negarsi l’attribuzione anche della

componente di cui alla colonna B in un momento successivo, quello del transito del lavoratore
nel successivo parametro retributivo, stante la volontà delle parti collettive di “corrispondere al

personale attualmente in forza che assumerà, successivamente all’inquadramento di prima
applicazione e a qualsiasi titolo un nuovo parametro retributivo, le CAU della colonna A e
l’importo indicato dalla colonna B relativamente al nuovo parametro assegnato”.
14.1. Anche tale censura è infondata. La sentenza impugnata ha osservato, con

ermeneutica contrattuale, che la locuzione “personale attualmente in forza” non può che
riferirsi a quello già in servizio prima del 27.11.2000, perché solo per esso è previsto il
meccanismo di adeguamento della voce integrativa di cui alla tabella B, allo scopo di
agganciane il valore economico al nuovo parametro acquisito, limitando in tal modo l’effetto
erosivo derivante dalla cristallizzazione del valore indicato nella tabella A. Inoltre, l’opposta
interpretazione renderebbe incoerente il riferimento contenuto nell’accordo aziendale rispetto
alle indicazioni di quello nazionale, sopra esaminate.
15. Giova pure osservare che la vicenda in esame non è sovrapponibile a quella decisa da
questa Corte con altra serie di sentenze, relative a cause solo apparentemente analoghe a
quella del presente contenzioso.
15.1. Come chiarito da Cass. nn. 8295 e 9620 del 2015 di questo Collegio all’ultimo paragrafo
del punto 5), la vicenda esaminata in quella sede – precisamente la stessa già esaminata dal
questa Corte con le sentenze nn. 18944, 18945, 19427, 19428, 19429, 19430, 19431, 19432,
19433 del 2014, menzionate al punto 4 delle sentenze nn. 8295 e 9620 del 2015 – non era
sovrapponibile a quella oggetto del diverso contenzioso instaurato nei confronti della società
A.N.M.
15.2. Come può evincersi chiaramente dal tenore testuale delle sentenze nn. 18944, 18945,
19427, 19428, 19429, 19430, 19431, 19432, 19433 del 2014 della Corte, in tali diversi
giudizi, i lavoratori dipendenti della convenuta C.S.T.P. Azienda di Mobilità erano stati
precedentemente assunti dalla A.N.M. di Napoli con contratto di formazione e lavoro
convertito, alla scadenza, in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed erano poi transitati
alle dipendenze della C.S.T.P. per effetto di passaggio diretto avvenuto ai sensi del R.D. n. 148
del 1931, art. 20, allegato A. Costoro avevano lamentato che la convenuta non aveva loro
corrisposto tutte le indennità in precedenza godute, per non avere considerato il periodo di
formazione e lavoro a tutti gli effetti come anzianità di servizio in relazione a “scatti di
anzianità, indennità aziendali di presenza giornaliera e di guida e alla differenza di c.a.u. in
origine percepite, rispetto a quelle corrisposte in conseguenza del passaggio a C.S.T.P.”.

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interpretazione immune da vizi logici e svolta in corretta applicazione del canoni di

RG 20670/2012

Dunque, la pretesa afferiva alla conservazione delle CAU nella misura già in precedenza
percepita durante il periodo di lavoro svolto alle dipendenze di A.N.M.

(“…c.a.u. in origine

percepite…”).
15.3. Sulla scorta di tali premesse, è stato affermato dalla Corte che dal passaggio ex art. 20,
allegato A, R.D. cit., qualificabile cessione di contratto e non successione nel tempo di
autonomi contratti, scaturiva in applicazione della norma imperativa di cui al D.L. n. 726 del
1984, art. 3 convertito dalla L. n. 863 del 1984, art. 1, nella interpretazione datane da questa
Corte (v. Cass. ss.uu. n. 20074 del 2010), il diritto del lavoratore al computo dell’intera

maturata presso il precedente datore di lavoro e la necessità di considerare, quale data di
assunzione quella del contratto di formazione e lavoro presso A.N.M. al fine di “individuare i
lavoratori ai quali era conservato, ad personam, il più favorevole trattamento economico
goduto prima delle modifiche introdotte con la norma collettiva”. E’ stato difatti osservato in
quella sede che il lavoratore “…percepiva al momento del passaggio presso C.S.T.P. gli
emolumenti oggetto della pretesa azionata”.
15.4. Dunque, nei casi ivi esaminati, i lavoratori avevano rivendicato, nei confronti della
C.S.T.P., la conservazione ad personam degli emolumenti – tra quali le CAU – che già
percepivano durante il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’A.N.M., situazione all’evidenza
del tutto diversa da quella oggetto del presente ricorso in cui non risulta che il lavoratore abbia
mai percepito nel periodo di formazione e lavoro le competenze accessorie unificate.
15.5. In conclusione, il caso in esame non è sovrapponibile a quelli esaminati da questa Corte
con le sentenze nn. 18944, 18945, 19427, 19428, 19429, 19430, 19431, 19432, 19433 del
2014 e nn. 8295 e 9620 del 2015. Il caso è, invece, sovrapponibile a quelli decisi con le
sentenze nn. 18946, 18947, 18948, 18949, 18950, 18951, 19434, 19435, 19436 del 2014 e
Cass. n. 21329, 21330, 21331, 21332, 21333, 21334, 21335, 21336, 21337, 21338 del 2014,
e, da ultimo, a Cass. 25256 del 2015, nelle quali si dà atto che la componente CAU B,
qualificata assegno ad personam, corrispondendo alla differenza tra il trattamento già
percepito dal personale e quello, di minore importo, risultato dalla revisione dell’istituto, era
riferibile solo a coloro che alla data del 21 novembre 2000 già percepivano le competenze

anzianità di servizio (compreso il periodo di assunzione con contratto di formazione e lavoro)

accessorie unificate, ma non coloro che, come i lavoratori assunti dalla A.N.M. con contratto di
formazione e lavoro e i nuovi assunti – non le percepivano a tale data.
16. Va quindi ribadito il principio secondo cui non violano l’art. 3, comma 5, d.l. n. 726 del
1984, conv. in I. n. 863 del 1984, né introducono un trattamento discriminatorio, le clausole
della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti

9ir

contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro in /,..,

4100

corso dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al

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personale di nuova assunzione ai limitati fini della attribuzione di nuove voci salariali aziendali,
senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio.
17. Il ricorso va dunque respinto.
18. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti, considerato che il ricorso
per cassazione è stato proposto anteriormente alla giurisprudenza di legittimità formatasi in
argomento.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Il Cons. est.

Il Presid t

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 gennaio 2016

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