Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6770 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 15/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.15/03/2017),  n. 6770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24926-2013 proposto da:

I.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

HILTON ITALIANA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7973/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/01/2013 r.g.n. 989/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato SERGIO MATRONOLA per delega verbale Avvocato PIER

LUIGI PANICI;

udito l’Avvocato RIDOLA MARIO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Roma in data 24.1.2008 la società HILTON ITALIANA srl (in prosieguo per brevità: HILTON) proponeva opposizione avverso il precetto notificato da I.A., con il quale sul presupposto della successione della HILTON – ai sensi dell’art. 2112 c.c. – nel rapporto di lavoro intercorso tra la I. e la società CALDOLO FITNESS, si intimava alla HILTON, quale cessionaria della azienda, di adempiere alla sentenza del Tribunale di Roma nr. 22853/2007 (con la quale la CALDOLO FINTNESS veniva condannata alla reintegra in servizio della I. ed al pagamento di una indennità risarcitoria).

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12.11.2010 (nr. 18004/2010), accoglieva la opposizione.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 16.10.2012-10.1.2013 (nr. 7973/2012), rigettava l’appello della I..

La Corte territoriale rilevava che la società HILTON, che gestiva l’albergo “ROME CAVALIERI HILTON”, aveva affidato ad Eschilo 1 srl, cui era poi subentrata la società Caldolo Fitness srl, l’appalto per la fornitura dei servizi operativi per il centro di fitness e benessere interno all’albergo.

La società HILTON non aveva mai trasferito la gestione del centro ed aveva provveduto ad un mero appalto di servizi, contratto con il quale il committente non dismette un segmento produttivo ma si avvale dei prodotti e servizi che gli necessitano attraverso la fornitura da una impresa terza.

Sulla base dei documenti e della prova testimoniale era stata accertata la esistenza di un appalto genuino per la esecuzione delle attività inerenti al centro di benessere; doveva pertanto escludersi che con la cessazione dell’appalto si fosse verificata una retrocessione del ramo di azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c..

Per la cassazione della sentenza ricorre I.A., articolando un unico motivo.

Resiste con controricorso la società HILTON ITALIANA srl, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente ha denunziato- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione un ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Ha assunto che la esistenza di una fattispecie di appalto di servizi non escludeva, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello, il verificarsi di una ipotesi di trasferimento di azienda.

Il trasferimento si era realizzato nel momento della cessazione dell’appalto di servizi, allorquando la attività era stata nuovamente internalizzata; invero i locali, le attrezzature, l’organizzazione complessiva del centro fitness e quasi tutti i dipendenti erano passati alla gestione diretta della HILTON.

La fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. poteva verificarsi indipendentemente dallo strumento giuridico adottato ed anche nella ipotesi di cessazione di un appalto di servizi allorchè alla scadenza si fosse realizzato un passaggio della azienda dall’appaltatore al committente.

Il motivo è fondato sotto il profilo della violazione dell’art. 2112 c.c..

Ai fini del trasferimento d’azienda la disciplina dell’art. 2112 c.c. postula che il complesso organizzato dei beni dell’impresa – nella sua identità obiettiva – sia passato a un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio.

Questa Corte ha già affermato, con principio che va qui ribadito, che il trasferimento d’azienda o di un ramo di azienda è configurabile anche in ipotesi di successione nell’appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2013, n. 11918; Cass. 13 aprile 2011 n. 8460; Cass. 15 ottobre 2010 n. 21278; Cass. 10 marzo 2009 n. 5708; Cass. 8 ottobre 2007 n. 21023; Cass. 13 gennaio 2005 n. 493; Cass. 27 aprile 2004 n. 8054; Cass. 29 settembre 2003 n. 13949). Analoghe considerazioni valgono quando alla cessazione dell’appalto il servizio torni in gestione diretta all’imprenditore già committente.

Questo assunto trova conforto in numerose decisioni della Corte di Giustizia; secondo una giurisprudenza costante del giudice Europeo (per tutte: Corte giustizia UE, sez. 2, 09/09/2015, Joào Filipe Ferreira da Silva e Brito più altri e giurisprudenza ivi citata), il criterio decisivo, per stabilire se sussista un trasferimento, nel senso della direttiva 2001/23, consiste nel fatto che l’entità economica conservi la sua identità a prescindere dal cambiamento del proprietario, il che si desume in particolare dal proseguimento effettivo o dalla ripresa della sua gestione. Per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela nonchè il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività.

Questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva sicchè l’importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia in funzione dell’attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi.

In accordo con il giudice Europeo deve precisarsi, quanto all’elemento del trasferimento dei mezzi di produzione, che l’accertamento dell’avvenuto trasferimento non è subordinato al trasferimento della proprietà degli elementi materiali (cfr. Corte di Giustizia, sez. 3, 15 dicembre 2005 Nurten Gliney-Gorres e altri, punti 37-42 e giurisprudenza ivi richiamata) ed ancora, quanto al trasferimento del personale, che quando un’entità economica sia in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali significativi la conservazione della sua identità, al di là dell’operazione di cui essa è oggetto, non può dipendere dalla cessione di tali elementi sicchè, nei settori in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla mano d’opera, un gruppo di lavoratori- costituente parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore alla attività- può corrispondere ad un’entità economica (cfr. Corte di giustizia sez. 6, 24 gennaio 2002, Temco Service Industries SA; 14 aprile 1994, Schmidt; 11 marzo 1997, Suzen; 10 dicembre 1998, Hernandez Vidal e a.).

La Corte di merito, nell’escludere il trasferimento di azienda in capo alla società opponente arrestandosi al dato formale della esistenza di una fattispecie di appalto di servizi, non si è conformata ai suddetti principi, ritenendo erroneamente decisivo il tipo contrattuale.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella corte d’appello di Roma in diversa composizione affinchè provveda ad una nuova valutazione della fattispecie di causa alla luce del principio di diritto sopra affermato.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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