Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6770 del 07/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6770 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 5017-2012 proposto da:
LAURO ALFONSO C.F. LRALNS70D24F839Y, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato VINCENZO RICOARDI, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2016
contro

205

A.N.M. – AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.P.A. P.I.
06937950639,

in persona del legale rappresentante pro

tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 07/04/2016

GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI
PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO
CASTIGLIONE, giusta delega in atti e da ultimo
domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;

avverso la sentenza n. 331/2011 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 07/03/2011 R.G.N. 8940/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/01/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

– controricorrente

RG 5017/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Napoli, Lauro Alfonso agiva nei confronti dell’Azienda

1.

Napoletana Mobilità (A.N.M,) per l’accertamento del suo diritto a fruire, a titolo di “competenze
accessorie unificate” (CAU), della componente prevista alla colonna B del verbale di Accordo
aziendale del 29 marzo 2001.
Premesso di essere stato assunto con contratto di formazione e lavoro poi trasformato in
contratto a tempo indeterminato, con attribuzione della qualifica di operatore di esercizio,
parametro 140, il ricorrente deduceva che l’Accordo nazionale del 27.11.2000 aveva stabilito,

l’equiparazione dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro in corso ai nuovi assunti;
che l’Accordo aziendale del 29 marzo 2001, nel dare attuazione all’accordo nazionale, aveva
distinto le “competenze accessorie unificate” (cd. CAU) in due diversi importi, il primo
denominato “colonna A” e il secondo denominato “colonna B” e qualificato assegno

ad

personam; che l’Azienda non gli aveva riconosciuto la voce di cui alla colonna B, attribuita solo
al personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 27.11.2000.
Richiamata la previsione di cui all’art. 3, comma quinto, della legge n. 863 del 1984 secondo
la quale, in caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione
e lavoro è computato nell’anzianità di servizio, il ricorrente deduceva che una corretta
interpretazione della normativa contrattuale alla luce del dettato legislativo imponeva di
ritenere che anche per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro stipulati in
epoca anteriore al 27.11.2000 le competenze accessorie unificate dovessero essere corrisposte
integralmente, poiché entrate nella struttura della retribuzione, e che non potesse operare la
limitazione riguardante i nuovi assunti.
2.

La società convenuta resisteva alla domanda deducendo che le “competenze accessorie

unificate” non rientravano tra le componenti della retribuzione dei lavoratori in contratto di
formazione e lavoro, i quali pertanto durante lo svolgimento di tale rapporto non le avevano
perceplte., che, l’Accordo zilitnclalg eigl 29 marzo 20n1, attuatìver dett’Acreirelei naTionate

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