Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 677 del 15/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 677 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 1705-2012 proposto da:
PRIVITERA GIANCARLO PRVGCR75L30C351Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. SPANTI PAOLO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
MAZZEO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato STORACE
FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato TESTONI
BLASCO FERDINANDO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controlicorrente –

Data pubblicazione: 15/01/2014

avverso la sentenza n. 2612/2011 del TRIBUNALE di CATANIA,
depositata il 13/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;

orale) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

Ric. 2012 n. 01705 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

udito per il controricorrente l’Avvocato Francesco Storace (per delega

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Con sentenza del 13 luglio 2011 il Tribunale di Catania — decidendo sugli
appelli proposti, in via principale, da Pietro Mazzeo e, in via incidentale, da
Giancarlo Privitera avverso la sentenza del Giudice di pace di Catania n. 1045 del
2009 — ha accolto l’appello principale e, per l’effetto, ha rigettato l’opposizione

emesso inter partes dal Giudice di pace di Catania in data 24.04.2007 per la somma
di € 1.589,29 per prestazioni professionali relative a una consulenza medico legale
redatta a seguito di incidente stradale occorso al Privitera; ha rigettato l’appello
incidentale e condannato Giancarlo Privitera al pagamento delle spese del doppio
grado.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione Giancarlo
Privitera formulando un unico motivo.
Pietro Mazzeo ha resistito con controricorso.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato
inammissibile.
4.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
(art. 360 n.5 cod. proc. civ.).
4.1. Prima di ogni altra considerazione occorre evidenziare l’inosservanza del
disposto dell’art. 366 n.6 cod. proc. civ., che impone, a pena di inammissibilità del
ricorso, la specifica indicazione degli atti e documenti sui quali il motivo è fondato,
con l’indicazione della sede processuale in cui essi sono reperibili.
Sull’interpretazione dell’art. 366, co.1 n. 6 cod. proc. civ. sono intervenute le
SS.UU. di questa Corte con sentenze 2 dicembre 2008, n. 28547, affermando il
principio, puntualizzato con sentenza 25 marzo 2010, n. 7161 (e ribadito da
SS.UU. 22 maggio 2012, n.8077 in motivazione), secondo cui l’art. 366, primo

Rel. dott. A. A

3

proposta da Giancarlo Privitera avverso il decreto ingiuntivo di pagamento

comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere
l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a
fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il
documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di
procedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve
ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto

la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato
prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia
stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il
documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se
cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art.
369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non si
costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo
produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle
fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art.
372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato
dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di
produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e
indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.
In definitiva, ai fini dell’assolvimento dell’onere indicato, è necessaria la
specificazione dell’avvenuta produzione in sede di legittimità, accompagnata dalla
doverosa puntualizzazione del luogo all’interno di tali fascicoli, in cui gli atti o
documenti evocati sono rinvenibili. Nel caso di specie parte ricorrente fa
riferimento a una congerie di documenti (tra l’altro, a una fattura che la
controparte assume non essere mai esistita, tantomeno prodotta in giudizio), oltre
a brani di deposizioni testimoniali, senza fornire alcuna delle indicazioni sopra
precisate, come richieste a pena di inammissibilità del ricorso.

Rel. dott. A.

4

nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante

4.2. Peraltro il ricorso si sostanzia in una serie di personali valutazioni e, in
definitiva, esprime un convincimento contrario a quello del giudice del merito,
così sollecitando un inammissibile riesame del materiale probatorio e una
soluzione della controversia favorevole alla sua tesi; e ciò esula dal sindacato di
legittimità di cui all’art. 360 cod. proc. civ., il quale non consiste nella rivalutazione
degli elementi di merito, ma soltanto nel controllo del processo logico seguito dal

estintivi o modificativi del rapporto in contestazione ed all’obbligo di munire la
decisione di un’adeguata e logica motivazione. Ne consegue che il preteso vizio
della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà
della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento
del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente
esame di punti “decisivi” della controversia, ovvero quando esista insanabile
contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione
(ex p/urimis Cass. 26 gennario 2007 n. 17.2007 n. 1754; Cass. 21 agosto 2006 n.

18214; Cass. 20 aprile 2006 n. 9234). Il che non può dirsi nel caso all’esame, in cui
il Tribunale ha indicato in termini congrui e logici le ragioni del proprio
convincimento, segnatamente individuando i precisi riscontri documentali vuoi del
conferimento dell’incarico dal Privitera al Mazzeo (lettera in data 20.07.2003
sottoscritta dal Privitera e non disconosciuta, documentazione medica relativa al
Privitera), vuoi del suo espletamento (relazione medica del 23.01.2004).»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.~.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei
parametri di cui al D.M. n. 140/2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Rel. dott.

giudice in ordine all’esercizio del potere dovere di esaminare i fatti costitutivi,

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al
rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 600,00 (di cui €
200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge.

Roma 7 novembre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA