Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 677 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.12/01/2017),  n. 677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24682/2015 proposto da:

C.S., C.R., CI.SE., A.I., C.N.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO, 21,

presso lo studio dell’avvocato ULDERICO CAPOCASALE, rappresentati e

difesi dall’avvocato ANTONIO MANICA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– intimata –

nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.S., CI.SE., C.R., C.N., A.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 291/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO del 15/01/2015, depositata il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue:

A.I., C.R., Ci.Se., C.S. e C.N. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva confermato la decisione di primo grado della CTP di Crotone. La vicenda originava dalla sentenza di questa Corte n. 4325 del 2007, che aveva cassato con rinvio la pronunzia dei giudici di merito, favorevole all’annullamento di una serie di avvisi di liquidazione dell’INVIM e dell’imposta di registro. Nessuna delle parti aveva però riassunto il giudizio nei termini di legge.

Ciò, secondo i giudici di merito, aveva determinato l’estinzione dell’intero processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2.

In particolare, la CTR ha affermato che la conseguente definitività degli avvisi di accertamento – anche a seguito dell’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione discendente dalla pendenza del processo – avrebbe costituito valido titolo per gli avvisi di liquidazione.

Il ricorso è affidato ad un unico mezzo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 384, 392, 393 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, del combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nonchè violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2945, 2946 c.c., D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 e D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Affermano i ricorrenti che la pronunzia della Cassazione n. 24002/08 non avrebbe carattere decisorio e sarebbe inidonea a costituire valido titolo esecutivo. L’unico atto valido ed efficace al fine di fondare la pretesa impositiva sarebbe stato l’avviso di accertamento, sicchè, in mancanza di una sentenza definitiva della commissione tributaria, la sola procedura attivabile sarebbe stata quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c).

Sotto diverso profilo, l’estinzione del processo avrebbe comportato l’esclusione degli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell’art. 2945 c.c., mentre la sospensione dei termini avrebbe svolto i suoi effetti solo in pendenza di giudizio e non anche in caso di estinzione. L’Agenzia si è costituita con controricorso, svolgendo ricorso incidentale condizionato, peraltro privo di motivazione.

Il motivo principale è infondato.

Diversamente dall’assunto dei ricorrenti, la CTR non ha mai affermato che la sentenza di annullamento della Suprema Corte potesse costituire il titolo per esigere il credito erariale. Ha invece, correttamente, parlato di definitività degli avvisi di accertamento.

Invero, è stata proprio la mancata riassunzione nei termini di legge a rendere definitivo l’accertamento, consolidatosi con il passaggio in giudicato, sicchè il termine a quo per l’emissione degli avvisi di liquidazione ha cominciato a decorrere, una volta inutilmente consumato il termine per la riassunzione (Sez. 5, n. 556 del 15/01/2016; Sez. 5, 03/07/2013). Gli avvisi di liquidazione sono dunque state tempestive, perchè non era decorso il termine di prescrizione, posta l’evidente e logica cesura fra la fase dell’accertamento e quella della liquidazione.

Del resto, l’argomento riguardante il necessario utilizzo del sistema della cartella esattoriale non è stato adombrato nel primo grado di giudizio ed è perciò inammissibile. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo all’eccezione di prescrizione delle pretese erariali, ex art. 2945 c.c., comma 2, che la CTR ha incongruamente delibato, giacchè gli appellanti l’avevano eccepita per la prima volta solo in quella sede.

Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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