Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6769 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. lav., 24/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6769
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.A., + ALTRI OMESSI
elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA
DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato NASO DOMENICO,
rappresentati e difesi dagli avvocati MATTIUZZO FLAVIO, MINNITI
GIUSEPPE, BATTISTUTTA ADRIANA, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 8 9/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 02/09/2006 r.g.n. 153/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, che ha concluso per dichiarazione dei
inammissibilità.
Fatto
FATTO E DIRITTO
C.A.R. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, tutti già dipendenti degli enti locali transitati successivamente nei ruoli del personale ATA, chiedono l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Trieste, pubblicata il 2.9.2006, che, in riforma della sentenza resa in prime cure, ha rigettato la domanda dagli stessi proposta per il riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità maturata presso gli enti di provenienza.
Il ricorso è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Con ordinanza resa all’udienza del 6.6.2008, ritualmente comunicata, è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti dell’Avvocatura generale dello Stato.
La parte onerata non vi ha provveduto.
Il ricorso è, quindi, inammissibile.
Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011