Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6769 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA

DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato NASO DOMENICO,

rappresentati e difesi dagli avvocati MATTIUZZO FLAVIO, MINNITI

GIUSEPPE, BATTISTUTTA ADRIANA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8 9/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 02/09/2006 r.g.n. 153/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per dichiarazione dei

inammissibilità.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.A.R. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, tutti già dipendenti degli enti locali transitati successivamente nei ruoli del personale ATA, chiedono l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Trieste, pubblicata il 2.9.2006, che, in riforma della sentenza resa in prime cure, ha rigettato la domanda dagli stessi proposta per il riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità maturata presso gli enti di provenienza.

Il ricorso è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con ordinanza resa all’udienza del 6.6.2008, ritualmente comunicata, è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti dell’Avvocatura generale dello Stato.

La parte onerata non vi ha provveduto.

Il ricorso è, quindi, inammissibile.

Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA