Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6769 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

signor T.A., di seguito anche “Contribuente”,

rappresentato e difeso dall’avv. Torti Luigi ed elettivamente

domiciliato presso l’avv. Achille Reali, Piazza dei Martiri di

Belfiore 2, Roma;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del

Direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi 12;

– intimata e controricorrente –

e sul ricorso incidentale rgn 26837/2006, proposto da:

Agenzia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

– ricorrente incidentale –

contro

il signor T.A., come sopra rappresentato, difeso e

domiciliato;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Milano 17 maggio 2006, n. 64/2/06, depositata il 18 maggio 2006;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 4

febbraio 2010 dal Cons. Dott. Meloncelli Achille;

udito l’avv. Diego Giordano per l’Agenzia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’assorbimento di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimita’.

1.1. Il ricorso principale del signor T.A..

1.1.1. Il 7 luglio 2006 e’ notificato all’Agenzia un ricorso del Contribuente per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Ufficio Milano (OMISSIS) dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano n. 186/33/2004, che aveva rigettato il ricorso del Contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sulla sua domanda di rimborso di Euro 53.596,87 pagati per IRAP 2002.

1.1.2. Il ricorso per Cassazione del Contribuente e’ sostenuto con due motivi d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa in Euro 53.596,87, si conclude con la richiesta che, in via principale, sia cassata con rinvio la sentenza impugnata, e, in subordine, che la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio e con decisione nel merito.

1.2. Il controricorso e il ricorso incidentale dell’Agenzia.

Il 30 settembre 2006 e’ notificato al Contribuente un documento incorporante il controricorso al ricorso principale e un ricorso incidentale condizionato, sostenuto con un solo motivo d’impugnazione, dell’Agenzia, che conclude per il rigetto del ricorso principale, per l’accoglimento di quello incidentale e per l’adozione di ogni statuizione consequenziale, anche in ordine alle spese di giudizio.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il signor T.A., attore, versa Euro 53.596,87 per IRAP 2002;

b) sulla sua domanda di rimborso l’Ufficio tributario resta inerte;

c) il silenzio rifiuto dell’Ufficio e’ impugnato dal Contribuente dinanzi alla CTP di Milano, che rigetta il suo ricorso;

d) l’appello del Contribuente e’, poi, rigettato dalla CTR con la sentenza ora impugnata per Cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, e’ cosi’ motivata:

a) e’ “precluso il diritto al rimborso del contribuente, essendo venuto meno nella fattispecie l’oggetto del conflitto giudiziale …

infatti, … a norma della citata disposizione L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita’, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente e all’applicabilita’ delle esclusioni. Ne deriva che la definizione automatica implica rinuncia da parte del contribuente a far valere nella sede contenziosa eventuali cause di esclusione”;

b) “vale la pena di precisare che la definizione agevolata non comporta la rinuncia al rimborso, ai sensi dell’art. 7, comma 13 e del comma 9, solo nel caso di pagamento indebito, (cui e’ estraneo quello dell’esclusione, espressamente disciplinato dalla legge), che derivi da un errore commesso in sede di dichiarazione, stante la chiara disposizione delle disposizioni citate sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte … in base all’art. 36 bis … del decreto del Presidente della Repubblica”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. In via preliminare deve disporsi la riunione dei ricorsi, principale ed incidentale, ex art. 335 c.p.c..

1. Il ricorso principale del Contribuente.

5. Il ricorso principale del Contribuente e’ sostenuto con due motivi, il primo dei quali denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione sulla richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione della rivalutazione monetaria sull’imposta chiesta in restituzione, mentre il secondo ipotizza la violazione e la falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7.

Dei due motivi dev’essere esaminato per primo quello proposto per secondo, perche’ il suo eventuale rigetto renderebbe superfluo l’esame del motivo precedente, che rimarrebbe cosi’ assorbito.

6. Il secondo motivo d’impugnazione.

6.1. Con il secondo motivo d’impugnazione del ricorso principale si denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7.

Il ricorrente, richiamate varie disposizioni contenute nella L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 9 contesta che in base ad esse si possa considerare preclusivo del rimborso dell’IRAP indebitamente pagata la presentazione di domanda di condono, che non figurerebbe tra le cause di esclusione.

A conclusione del motivo il Contribuente formula il seguente quesito di diritto: “dica la Suprema Corte di Cassazione se il contribuente, che ha aderito alla sanatoria prevista dalla L. 27 dicembre 2002, art. 7 sia obbligato a rinunciare al richiesto rimborso nonostante l’esclusione, su cui si fonda la sua pretesa, non sia prevista espressamente dalla legge”.

Il ricorrente indica, quindi, come norma, su cui si fonda il motivo d’impugnazione, quella secondo cui “la domanda di condono non preclude il diritto al rimborso dell’indebito di IRAP”.

5.2. Le argomentazioni addotte dal Contribuente a sostegno del suo motivo non sono in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimita’, secondo la quale il condono tributario premiale attribuisce al contribuente un diritto potestativo di scelta tra il procedimento amministrativo di accertamento tributario ordinario, con conseguente pretesa all’eventuale rimborso del tributo indebitamente pagato, e il procedimento amministrativo di accertamento tributario straordinario di condono, che si articola in un oggetto qualitativamente e quantitativamente diverso da quello dichiarato e nella determinazione di una quantita’ del contenuto dell’imposta diversa da quella risultante dall’esercizio del potere di accertamento tributario ordinario, con la conseguenza che l’opzione del contribuente per il condono preclude ad entrambi i soggetti del rapporto il ricorso al procedimento di accertamento ordinario e, quindi, anche ogni pretesa al rimborso da parte del contribuente, il cui eventuale ricorso al giudice tributario diviene inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse (in questo senso, in generale, Corte di cassazione 8 settembre 2009, n. 22559, e, specificamente per l’IRAP, Corte di cassazione 16 febbraio 2007, n. 3682), con il vincolo per il giudice di rilevare d’ufficio tale inammissibilita’, perche’, “in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 l’esercizio della facolta’ di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra” (Corte di Cassazione 3 dicembre 2007, n. 25239).

Il principio di diritto alla stregua del quale si deve decidere sul motivo e’, dunque, il seguente: “la domanda del contribuente di condono premiale preclude l’esercizio del diritto al rimborso dell’indebito tributario”.

In conclusione, il secondo motivo e’ infondato e dev’essere rigettato.

6. La riconosciuta infondatezza del secondo motivo d’impugnazione comporta la superfluita’ dell’esame del primo motivo, che resta, pertanto, assorbito.

7. Poiche’ l’infondatezza del secondo motivo del ricorso principale del Contribuente e’ di per se’ sufficiente perche’ si rigetti l’intero ricorso principale, resta assorbito anche il ricorso incidentale condizionato proposto dall’Agenzia.

8. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano la riunione dei ricorsi, il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale.

I tempi di consolidamento della giurisprudenza di legittimita’ sulla questione esaminata, posteriori alla proposizione dei ricorsi, inducono a compensare tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale del Contribuente e dichiara assorbito il ricorso incidentale dell’Agenzia. Sono compensate tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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