Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6769 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 15/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.15/03/2017),  n. 6769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16307/-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. 97103880585, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato TRIFIRO’

SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 58, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

CARUSO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO SIRACUSA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 461/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/06/2010 r.g.n. 1884/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SOTTILE per delega verbale SALVATORE

TRIFIRO’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 aprile -11 giugno 2010 (nr. 461/2010) la Corte d’appello di Milano, pronunziando sull’appello di Poste Italiane nei confronti di S.P. avverso la sentenza nr. 3539/2006 del Tribunale di Milano, che aveva accolto la domanda proposta dalla S. per la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti in data 13.5.2002, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado ed accertava la nullità del termine condannando Poste Italiane alla riammissione in servizio della lavoratrice ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal 14.7.2003 al ripristino del rapporto.

Rilevava che la sentenza di primo grado era del tutto carente di motivazione e pertanto nulla.

Nel merito esponeva che tra le parti erano intercorsi tre contratti a termine per l’espletamento di mansioni di portalettere.

Il primo contratto – per il periodo dal 16.3 al 30.4.2002 – era stato concluso in ragione di:

“esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè alla attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11.12.2001 e 11 gennaio 2002”.

Doveva dichiararsi la illegittimità della clausola del termine per genericità della causale; la clausola faceva riferimento ad una pluralità di ragioni contestuali o alternative e conteneva un richiamo ad accordi aziendali di cui non erano specificati i contenuti.

Inoltre le prove offerte facevano generico riferimento alla situazione organizzativa a livello nazionale e non anche alle esigenze di riallocazione e riorganizzazione del personale nell’ambito provinciale o regionale nè alla situazione dell’ufficio postale di destinazione della lavoratrice (filiale di (OMISSIS)).

Era dunque carente la prova della effettività delle esigenze dedotte in contratto.

Le conseguenze della nullità del termine erano quelle della nullità parziale della clausola ex artt. 1418-1419 c.c. e del risarcimento del danno dalla costituzione in mora del datore di lavoro, nella specie avvenuta con la notifica del ricorso introduttivo della lite.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione POSTE ITALIANE, articolato in sette motivi.

Resiste con controricorso S.P..

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi dal numero 1 al numero 5 attengono alla dichiarazione di illegittimità del termine.

1. Con il primo motivo Poste Italiane denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, nonchè omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione.

Il motivo investe la statuizione di applicabilità nella fattispecie di causa del D.Lgs. n. 368 del 2001.

La parte ricorrente deduce che tale statuizione non teneva conto del disposto dell’art. 11 dello stesso D.Lgs., a tenore del quale continuavano ad avere efficacia sino alla scadenza le clausole dei contratti collettivi che, in attuazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, avevano introdotto nuove ipotesi di assunzione a termine.

In particolare l’art. 25 del CCNL 11.1.2001 prevedeva, al punto 2, la possibilità di Poste Italiane di effettuare assunzioni a termine negli stessi termini in cui la causale era stata riportata nel contratto individuale.

2. Con il secondo motivo Poste Italiane denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 e L. n. 56 del 1987, art. 23, ed, in subordine, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

Censura la mancanza di motivazione della ritenuta genericità della clausola del termine.

In punto di diritto assume che le norme disciplinanti la fattispecie non prevedevano che la assunzione a termine dovesse essere ricondotta ad un’ unica causale giustificativa; ben potevano dunque prevedersi congiuntamente due o più circostanze legittimanti la apposizione del termine.

3. Con il terzo motivo la società Poste Italiane lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 e L. n. 56 del 1987, art. 23.

Assume che le norme richiamate non ponevano limiti alla apposizione di più causali al contratto e che la L. n. 56 del 1987, art. 23, conferiva delega piena alla autonomia collettiva per la individuazione di nuove ipotesi di assunzioni a termine. In tal senso la assunzione era legittimamente avvenuta ai sensi dell’art. 25 CCNL 2001, le cui previsioni non erano sindacabili in sede giudiziaria.

4. Con il quarto motivo la società ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, D.Lg. n. 368 del 2001, art. 11, art. 1362 c.c., in connessione con l’art. 25 CCNL 2001 nonchè insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il motivo ha ad oggetto la statuizione sul difetto di prova in ordine alla ricorrenza delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. Assume la società ricorrente che la causale, fondata sull’art. 25 CCNL e sulla L. n. 56 del 1987, art. 23, non poteva essere sindacata nel merito, stante la ampiezza della delega conferita dalla legge alla autonomia collettiva.

Il giudice del merito avrebbe potuto al più accertare la effettiva esistenza delle esigenze generali dedotte nel contratto senza richiedere la prova del nesso causale.

5. Con il quinto motivo la società Poste Italiane denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione del D.Lsg. n. 368 del 2001, art. 1 e degli artt. 1362 e c.c. e segg. e art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deduce che – ove si fosse ritenuta applicabile la disciplina del D.Lgs. n. 368 del 2001 – la decisione non sarebbe stata esente da censure nella parte in cui assumeva non provato il nesso causale.

Le parti facevano riferimento ad un processo che si stava svolgendo a livello nazionale e non per singoli uffici postali; la sussistenza della esigenza organizzativa era stata ripetutamente confermata dalle organizzazioni sindacali, che avevano sottoscritto gli accordi richiamati nella lettera di assunzione.

La Lombardia era notoriamente una delle regioni in cui era maggiormente avvertita la carenza di personale con mansioni di produzione.

I motivi devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.

In particolare, il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono fondati – anche ove deducono un vizio di motivazione – sul presupposto della applicazione nella fattispecie di causa dell’art. 25 del CCNL 2001, in ragione della disposizione transitoria contenuta nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11.

Le censure sono infondate.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare in questa sede continuità (Cass. 13 luglio 2010, n. 16424; Cass. 14 marzo 2013, n. 6513; Cass. 13 giugno 2013, n. 14808; Cass. 3 ottobre 2014, n. 20951), del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, prevedeva il mantenimento dell’efficacia delle clausole stipulate ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 (e dunque dell’art. 25 CCNL 2001) soltanto in via transitoria e fino alla scadenza del contratto collettivo.

Nel ricorso nulla è dedotto in ordine alla perdurante vigenza del CCNL di Poste Italiane dell’anno 2001 alla data di stipula del contratto a termine (15.3.2002) nè alle allegazioni formulate in tal senso nelle fasi di merito.

I motivi difettano pertanto sotto questo aspetto di specificità.

Il secondo motivo del ricorso – limitatamente alle allegazioni svolte in via subordinata – ed il quinto motivo sono formulati nell’ottica della applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, affermata in sentenza e censurano, rispettivamente, il secondo motivo la statuizione sulla genericità della causale ed il quinto motivo quella sulla mancanza di prova della stessa causale.

Trattandosi di due rationes decidendi autonome e concorrenti alla dichiarazione di nullità del termine la cassazione della sentenza presupporrebbe l’accoglimento di entrambi i motivi di ricorso.

Sotto questo profilo è allora decisiva la infondatezza del quinto motivo di ricorso.

L’errore ivi lamentato si qualifica come vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto non attiene alla interpretazione ed applicazione delle norme di diritto ma all’accertamento dei fatti di causa da parte del giudice del merito, censurabile solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (ex plurimis: Cassazione civile, sez. 3, 13/06/2014, n. 13547).

A tale proposito la sentenza impugnata ha statuito che le prove offerte facevano solo generico riferimento alla situazione a livello nazionale e non alle esigenze di riorganizzazione in ambito regionale o provinciale nè alle carenze o eccedenze determinatesi nell’ufficio postale di destinazione della lavoratrice appellata.

Tale statuizione è logicamente e congruamente argomentata.

Nè il ragionamento svolto è censurabile sostenendo, come dedotto con il motivo, che “la Lombardia è notoriamente una delle Regioni ove è maggiormente avvertita la carenza di personale con mansioni di produzione”, non essendo il fatto allegato di generale e comune conoscenza e venendo così impropriamente evocata la categoria del fatto notorio.

Resta assorbito l’esame della censura svolta con il secondo motivo, stante la definitività della statuizione, autonomamente decisiva, della mancanza di prova della esigenza organizzativa dedotta in contratto.

6. Con il sesto motivo la società denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c., comma 1, in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

Il motivo afferisce alla dichiarazione di nullità parziale della clausola del termine.

La ricorrente deduce che il D.Lgs. n. 368 del 2001, diversamente dalla previgente L. n. 230 del 1962, non prevedeva l’effetto legale di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato se non nelle ipotesi di prosecuzione di fatto del rapporto oltre la scadenza del termine e di assunzioni a termine successive stipulate in violazione del prescritto intervallo temporale.

Doveva applicarsi la norma generale dell’art. 1419 c.c., comma 1, con conseguente nullità dell’intero contratto e non della sola clausola accessoria.

Il motivo è infondato.

La statuizione della Corte territoriale si pone in linea con il consolidato orientamento espresso da questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2014, n. 7244; 21/05/2008, n. 12985) alla cui stregua la mancanza di ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine al contratto di lavoro non comporta la nullità dell’intero contratto ex art. 1419 c.c., comma 1, ma la mera sostituzione della clausola nulla ex art. 1419 c.c., comma 2, con conseguente trasformazione del rapporto a tempo indeterminato; ciò anche in mancanza di una norma che espressamente stabilisca le conseguenze di tale omissione giacchè la sanzione da applicarsi ben può essere ricavata dai principi generali e, comunque, interpretando la norma nel quadro delineato dalla direttiva 1999/70/CE della quale il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, è attuazione.

7. Con il settimo motivo la società deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2697, 2094 e 2099 c.c..

Espone che in ipotesi di rigetto delle precedenti censure la lavoratrice avrebbe avuto comunque diritto alla retribuzioni soltanto dalla effettiva ripresa del servizio, essendo assente una specifica offerta della prestazione lavorativa; tale non poteva essere considerata la richiesta di riammissione in servizio.

In via subordinata la società invoca la applicazione dello ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32.

In ordine alla statuizione sul risarcimento del danno appare assorbente la censura con cui si invoca la applicazione dello ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32.

Come definitivamente chiarito dalle sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 27/10/2016 n. 21691 l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva, come la norma di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32; in tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta.

Tale ricorso incontra il limite del giudicato; tuttavia se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, come nel caso del rapporto esistente tra la statuizione di invalidità della clausola del termine e le statuizioni economiche consequenziali la impugnazione proposta nei confronti della prima principale impedisce, per il sol fatto di essere proposta, il passaggio in giudicato anche della parte dipendente.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in accoglimento del settimo motivo, nei sensi di cui sopra, e gli atti rinviati ad altro giudice che si individua nella Corte di appello di Milano in diversa composizione affinchè provveda a rinnovare il giudizio sul danno in applicazione dello ius superveniens.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il motivo relativo alla applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32; rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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