Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6769 del 10/03/2021
Cassazione civile sez. III, 10/03/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 10/03/2021), n.6769
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 32424/19 proposto da:
-) A.K.M., elettivamente domiciliato presso
l’indirizzo PEC del proprio difensore
(stefania.russo.bergamo.pecavvocati.it), difeso dall’avvocato
Stefania Russo in virtù di procura speciale apposta in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 2.10.2019 n.
1404;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23 ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. A.K.M. ha impugnato per cassazione la sentenza 2 ottobre 2019 della corte d’appello di Brescia con cui, confermando la decisione di primo grado, sono state rigettate le sue domande di protezione internazionale.
2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dare conto dei motivi del ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura speciale. La procura allegata al ricorso, infatti, redatta su foglio a sè stante e materialmente congiunto al ricorso stesso, ha il seguente contenuto: “delego l’avv. ecc. a proporre ogni tipo di impugnazione ed istanza disciplinata dalle leggi vigenti in materia di immigrazione”.
Nella procura, dunque, manca qualsiasi riferimento alla Corte di cassazione od alla sentenza impugnata, il che la rende nulla.
2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.
3. La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse 1 in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.
PQM
La Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021