Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6768 del 10/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 10/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 10/03/2020), n.6768
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 9850/2019
R.G., sollevato dal Tribunale di Catania con ordinanza del
19/03/2019 nel procedimento vertente tra:
L.C.C., da una parte;
e
ENTE SVILUPPO AGRICOLO – E.S.A., dall’altra;
ed iscritto al n. 8284/2017 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO
CARLA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, che chiede che la
Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l’istanza di
regolamento di competenza e indichi il Tribunale di Palermo
competente a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di
legge.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. il Tribunale di Catania con ordinanza del 19.3.2019 ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., affinchè la Corte di Cassazione indicasse il giudice competente per territorio a decidere sulla causa avente ad oggetto l’opposizione proposta da L.C.C. avverso l’ingiunzione fiscale emessa dall’Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A.) al fine di ottenere la restituzione di retribuzioni percepite dall’ex dipendente a seguito di pronuncia giudiziale poi riformata; nello stesso giudizio il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Catania, città ove aveva sede l’ufficio a cui era addetto il predetto dipendente al momento della cessazione del rapporto;
2. nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
3. l’istanza di regolamento, ammissibile trattandosi di competenza per territorio inderogabile, è fondata, dovendosi dare continuità a quanto già statuito da questa Corte in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame (cfr. Cass., ord. n. 28640/18);
4. l’E.S.A., infatti, ha azionato la procedura monitoria dell’ingiunzione per il pagamento delle Entrate patrimoniali degli enti pubblici ex R.D. n. 639 del 1910, con la conseguenza che per l’opposizione, che segue le forme del rito ordinario di cognizione, non opera la regola in tema di competenza di cui all’art. 413 c.p.c., attinente ai rapporti di lavoro, ma le regole della disciplina speciale e, in dettaglio, il citato R.D., art. 3 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 32, comma 2 (nel senso che il R.D. 14 aprile 1910 n. 639, art. 3 costituisce una norma speciale dettata con specifico riguardo al procedimento esecutivo per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, e prevale sulle norme generali in materia di competenza per territorio: si veda Cass. n. 17611 del 18/07/2013);
5. in base alle svolte argomentazioni l’istanza di regolamento va accolta e va dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo, senza alcun provvedimento in ordine alle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell’istanza, dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Palermo. Termini di legge per la riassunzione. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020