Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6766 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. III, 10/03/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 10/03/2021), n.6766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31704-2019 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato in Vicenza, via Napoli 4,

presso lo studio dell’avv. MASSIMO RIZZATO, che lo rappresenta e

difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 4003/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

E.O. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, notificato il 23.10.2019, avverso la sentenza n. 4003/2019 emessa dalla Corte d’appello di Venezia e depositata in data 10 ottobre 2019.

Secondo la ricostruzione della propria vicenda personale proposta dal ricorrente, le ragioni del suo allontanamento dal paese di origine sarebbero riconducibili alla persecuzione da parte di un culto segreto, denominato (OMISSIS), di cui faceva parte il fratellastro e inoltre a dissidi familiari per la proprietà dell’unico terreno coltivabile, tra la precedente moglie del padre, sua madre e i numerosi fratellastri, dissidi degenerati in un vero e proprio pestaggio a danno suo e della madre. Uno dei fratellastri, forte dell’appartenenza alla predetta confraternita religiosa, lo minacciava di morte se non avesse abbandonato ogni pretesa sul fondo familiare. In più aggiunge di essere stato imbarcato a sua insaputa alla volta dell’Italia.

Il ricorrente ha richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in subordine, la protezione sussidiaria o umanitaria. La sua domanda è stata rigettata dal tribunale dopo averlo ascoltato personalmente. L’impugnazione, da lui proposta alla Corte d’Appello di Venezia, è stata rigettata perchè la corte ha ritenuto che le cause dell’espatrio del ricorrente, quand’anche la sua ricostruzione fosse stata attendibile erano riconducibili ad una vicenda di rilevanza meramente privata.

Il Ministero dell’Interno ha depositato comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, perchè la corte d’appello, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria, non avrebbe acquisito tutte le informazioni necessarie a conoscere la situazione politica e l’ordinamento giuridico del paese di provenienza e che non avrebbe tenuto conto della procedimentalizzazione scandita dall’art. 3 suddetto, in base alla quale le dichiarazioni del richiedente possono essere ritenute attendibili in presenza di determinate condizioni.

Il motivo è inammissibile. La corte d’appello ha rigettato l’impugnazione non perchè ha ritenuto inattendibile la vicenda narrata, ma perchè l’ha ritenuta priva di una rilevanza che non fosse meramente privata, e questo punto della decisione non è stato censurato.

Con il secondo motivo, denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. In particolare, censura la sentenza impugnata laddove ha escluso che nella regione di provenienza del ricorrente, l’Edo State, vi fosse una situazione di violenza generalizzata in atto come in altre regioni del paese.

Anche questo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la decisione impugnata denunciando adeguatamente il mancato rispetto di parametri normativi tra i quali la necessità di fondare la decisione stessa sull’acquisizione, anche d’ufficio, di informazioni sul paese di provenienza che siano attendibili ed aggiornate. Il ricorso invece critica il provvedimento impugnato inammissibilmente, contrapponendo alla valutazione in fatto resa dalla corte d’appello, elementi sulla base dei quali suggerisce che si possa giungere ad una diversa conclusione, attraverso la rinnovazione della valutazione in fatto, in questa sede non consentita.

Il ricorso è pertanto complessivamente inammissibile. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsò~a10 a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso brincipalel se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA