Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6766 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 10/03/2020), n.6766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2178-2017 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.E., P.A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1322/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 1322 depositata il 30.12.2015, la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile, per violazione dell’art. 435 c.p.c., commi 2 e 3, l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza con cui il Tribunale di Vibo Valentia aveva accolto la domanda e accertato il diritto di M.E. e P.A.A. alla permanenza in servizio presso la sede scolastica già occupata di Mileto;

2. avverso tale pronuncia il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, ritualmente notificato dopo l’ordinanza interlocutoria n. 27718/19, affidato ad un unico motivo; M.E. e P.A.A. non hanno svolto attività difensiva;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. con l’unico motivo di ricorso il Ministero ha censurato la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 435, c.p.c., nonchè degli artt. 291,163-bis, 164 e 395 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

5. il motivo è fondato;

6. costituisce giurisprudenza pacifica che il termine di dieci giorni previsto per la notifica del ricorso dall’art. 435 c.p.c., comma 2, è un termine ordinatorio, sicchè dalla sua inosservanza non può discendere la decadenza dall’impugnazione (cfr., Cass. 29 febbraio 2016, n. 3959; Cass. ord. 16 ottobre 2013, n. 23426; Cass. 31 maggio 2012 n. 8685; Cass. 30 dicembre 2010 n. 26489; Cass. 15 ottobre 2010 n. 21358). Tale interpretazione ha trovato avallo anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte Cost. n. 60/2010). Altrettanto pacifico è il principio secondo cui, nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notifica del ricorso in appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest’ultima, sanabile per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. del 17/04/2018, n. 9404). Con riferimento al giudizio di appello, si è precisato che l’impugnazione si ha per proposta fin dal deposito del ricorso in appello e la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso che l’omessa o giuridicamente inesistente notificazione degli atti introduttivi è motivo di improcedibilità dell’appello (Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 22 gennaio 2015, n. 1175, tutte sulla scia di Cass. SS.UU., 30 luglio 2008, n. 20604), purchè l’appellante sia giunto a conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza (Cass. 28 settembre 2016, n. 19176) ed a condizione che la predetta inesistenza non derivi da causa non imputabile al ricorrente, nel qual caso opera la regola generale della possibile rimessione in termini ai sensi dell’art. 184-bis, c.p.c.; viceversa, qualora ricorra una mera nullità della vocatio in ius, il vizio è sanabile nelle varie forme a tal fine regolate dalla legge;

7. nel caso di specie, è incontestato tra le parti che la notifica non sia stata omessa nè è inesistente, bensì sia stata effettuata senza il rispetto del termine a comparire: in tal caso il giudice è tenuto a disporne la rinnovazione (Cass., 19 aprile 2016, n. 10775; Cass. 28 agosto 2013, n. 19818; analogamente, rispetto al rito di cui agli artt. 47 ss. 1. 92/2012, (Cass., 29 dicembre 2016, n. 27395; Cass. 1 febbraio 2017, n. 2621);

8. da quanto premesso, consegue l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa dinanzi alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, affinchè esamini la fattispecie alla luce del principio di diritto su enunciato e provveda altresì al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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