Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6766 del 07/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6766 Anno 2016
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA

sul ricorso 5631-2013 proposto da:
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA A FAVORE
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI C.F. 80059790586, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO
BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato MATTIA
2016
147

PERSIANI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIOVANNI BERETTA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BALDONI CARLO C.F. BLDCRL37S30E207R, elettivamente

Data pubblicazione: 07/04/2016

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 131, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO FRANCESCHI,
rappresentato e difeso dall’avvocato RITA VIRGILI,
giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 706/2012 della CORTE D’APPELLO

di ANCONA, depositata il 21/08/2012 R.G.N. 690/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;
udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI;
udito l’Avvocato SALAFIA MARIA per

delega

Avvocato

VIRGILI RITA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

e(A,

NRG 05631 2013
Ud. 14.1.2016
Pres. Marnnnone
Est. Torrice

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

Con ricorso al giudice del lavoro di Fermoil3aldoni Cado, titolare di pensione di vecchiaia

a carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza Ragionieri e Periti commerciali

pensionistico secondo le modalità di calcolo previste nel tempo antecedente la delibera
adottata dalla Cassa in data 22.6.2002.
1.

Il Tribunale aveva affermato il diritto del Baldoni alla liquidazione della pensione di

anzianità con applicazione del principio del pro rata,

in relazione all’anzianità maturata

anteriormente a detta delibera ed aveva condannato la Cassa al pagamento della prestazione
richiesta, oltre accessori di legge.
2.

Adita in sede dì appello dalla Cassa, la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza in

data 21.8.2012, ha confermato la sentenza di primo grado.
3.

La Corte, per quanto oggi rileva, richiamando precedenti pronunzie di questa Corte

(Cass. 20235/2010 e 24202/2009), ha ritenuto che il rispetto del principio del pro rata,
affermato dall’art. 3 comma 12 della legge 335/1995, impone che i provvedimenti adottandi
dalle Casse di previdenza, allo scopo di assicurare l’equilibrio del bilancio, devono garantire la
intangibitità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazione pensionistiche non siano
state ancora acquisite, dalle quote di contribuzione già versate e, quindi, della misura delle
prestazioni potenzialmente maturate in itinere.
4.

Negata la natura interpretativa e l’efficacia retroattiva all’art. 1 comma 763 della Legge

296/2006, la Corte territoriale ha escluso – richiamando Cass. 8847/2011 – che gli atti ed i
provvedimenti adottati prima della entrata in vigore di questa disposizione fossero stati
validati; tanto sui rilievo che essa si limita a prevederne la salvezza ma non anche a consentire

il vaglio della loro legittimità alla luce della nuova disciplina.
5.

La Cassa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e il Baldoni ha

resistito con controricorso.
6.

Fissata la discussione dinanzi alla Sezione Lavoro e depositate memorie da entrambe le

parti, il Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, essendo stato rimesso al Primo Presidente,
per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, un ricorso avente ad oggetto questioni
analoghe a quelle oggetto del presente giudizio.
7.

A seguito della pronunzia delle sentenze n. 18136 in data 23.6/16.9.2015 e n.

17742/2015 in data 23.6/8.8.2015 delle Sezioni Unite, la causa all’udienza odierna è stata
decisa, all’esito della relazione del consigliere relatore, e della discussione nel corso della quale
le parti in causa ed il Procuratore Generale hanno concluso come in atti.
1

(CNRP) dal 1.12.2002, aveva chiesto che la Cassa fosse condannata a riliquidare il trattamento

NRG 05631 2013
Ud. 14.1.2016
Pres, Marnmone
Est. Torrice

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso
8.

Con il primo motivo la Cassa deduce, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c., violazione

dell’art. 3, c. 12, della 1. 8.08.95 n. 335.
Lamenta che la sentenza impugnata avrebbe ricostruito il principio dei pro rata in

maniera distorta in quanto aveva applicato detto prindpio nel senso che esso, derogando al
generale criterio dell’applicazione della normativa vigente al momento della maturazione dei
requisiti per la pensione, consente di salvaguardare periodi di anzianità contributiva per i quali
non è stato maturato alcun diritto a pensione; e nel senso che detto principio consente al
pensionando dì conservare, nell’ambito dello stesso sistema, il criterio quantitativo di
determinazione della pensione a sé più favorevole.
10.

La ricorrente sostiene che non sussiste un diritto quesito dell’assicurato a conservare i

più favorevoli criteri di liquidazione della prestazione precedentemente vigenti, in quanto il
diritto a pensione viene ad esistenza solo nel momento in cui sono realizzati i requisiti previsti
dalla legge; che, in conseguenza, le delibere adottate ben potevano rettificare in senso
peggiorativo il previgente regime di calcolo del trattamento pensionistico con riguardo alle
posizioni assicurative degli iscritti che non avessero ancora maturato i requisiti per accedere a
quel trattamento.
11.

Lamenta, in sostanza, che la sentenza impugnata non afferma che la pensione debba

essere riliquidata secondo i vari criteri di calcolo succedutisi nel tempo (I. 9.02.63 n. 160, 1.
30.12.91 n, 414 con il regolamento di esecuzione 1.01.95, 1. 8.08.95 n. 335 con le modifiche
del regolamento apportate con le delibere del Comitato dei 28.06.97 e del 26.7.1997, e,
ancora, con le delibere del 22.6.2002, e, quindi, del 7.6.2003 e del 20.12.2003), in relazione
alla contribuzione via via maturata (il che costituirebbe interpretazione rigorosa del principio
del pro rata), ma statuisce che la riliquidazione debba essere effettuata sulla base di un solo
criterio, quello previsto dal regolamento del 1995, prima delle modifiche apportate dalla
delibera del 28.06.97, che sul piano monetario è più favorevole all’assicurato.
12.

Questa interpretazione secondo la ricorrente non sarebbe interpretazione corretta del

principio del pro rata, ma costituirebbe applicazione di un principio di miglior favore
sconosciuto al diritto previdenziale.

13.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c.,

violazione e falsa applicazione dell’art. 3, c. 12, della 1. 8.08.95 n. 335, in relazione all’art. 1,
c. 763, della 1. 30.12.06 n. 296.
14.

Precisato che questrultima disposizione prevede che la stabilità delle gestioni

previdenziali è da ricondursi ad un arco temporale di trenta anni e che gli enti di previdenza
2

9.

fr

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Ud. 14.1.2016
Pres. Marnmone
Est. Torrice

privata (quale è essa CNRP) adottino provvedimenti per la salvaguardia dell’equilibrio
finanziario di lungo termine, “avendo presente il principio del pro rata in relazione alle
anzianità già maturate (rispetto all’introduzione delle modifiche) e, comunque, tenuto conto dei
criteri di gradualità e di equità tra generazioni”, sostiene che il legislatore, tuttavia, con il c.
763 non si è limitato a modificare l’art. 3, c. 12, ma ha espressamente introdotto la salvezza

ciò intendendo mantenere la validità delle scelte volte a salvaguardare l’equilibrio dì gestione
nel lungo periodo.
15.

Deduce che, per tale ragione, le determinazioni assunte da essa CNRP assumerebbero

ex lege il crisma della legittimità, anche se non hanno applicato rigorosamente il principio del
pro rata; che la disposizione del c. 763 è norma valida solo per il futuro ma lascia in vigore le
delibere adottate precedentemente.

Esame demotivi. Le sentenze delle$SUU n. 18136/2015 e n.17742/2015
16.

1 motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché pongono questioni di

interpretazione delle leggi che delineano l’intero quadro normativo che disciplina la materia dei
trattamenti pensionistici erogati dalla CNRP, vanno scrutinati alla luce dei principi di diritto
affermati dalle SS.1.111 nelle sentenze n. 18136 in data 23.6/16.9.2015 e n. 17742/2015 in data
23.6/8.8.2015 relative a fattispecie in fatto ed in diritto in parte sovrapponibili a quella in
esame.
17.

Nella richiamate sentenze le SSUU hanno ricostruito la storia, le funzioni e la natura

della Cassa ricorrente ed il complesso quadro normativo di fonte legale e di fonte interna, i
contrasti giurisprudenziali che avevano motivato l’intervento delle stesse SSUU, e, per quanto
concerne la portata e gli effetti della disposizione, qualificata di interpretazione autentica
recata dall’art. 1 c. 488 della legge 27.12.2013 n. 147, i principi della Costituzione e quelli
dettati dall’Art. 6 della Convenzione CEDU, nella interpretazione datane dalla Corte di
Stasburgo.
18.

Le SSUU hanno affermato i principi di diritto che seguono, ai quali questo Collegio

ritiene di dare continuità nello scrutinio del ricorso in esame.
19.

In particolare nella sentenza 18136/2015 sono stati affermati i seguenti principi di

diritto:
20.

A). Nel regime dettato dalla 1. 8.08.95 n. 335, art. 1, c. 12 (di riforma del sistema

pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla 1. 27.12.06

n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, c. 763, alla disposizione dell’art. 3, c. 12 della legge di
riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1° gennaio
2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli enti
previdenziali privatizzati ex d.igs. 30.06.94 n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed
3

degli atti e delle deliberazioni assunte in precedenza ed approvate dal Ministero vigilante, con

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assistenza a favore del ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle
aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o dl ogni altro criterio
di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in
modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle
modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione

pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporls, del criterio
retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti
suddetti.
21.

Con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di

previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (delibere 22.06.02,
7.06.03 e 20.12.03), che, nel complesso, hanno introdotto Il criterio contributivo distinguendo,
per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata
con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per il
calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 – il
principio del pro rata e, quindi, trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo
della pensione.
22.

B). Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 10 gennaio 2007 trova

applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della 1. n. 335 del 1995, ma nella formulazione
introdotta dal citato L. n. 296 dei 2006, art. I, c. 763, che prevede che gli enti previdenziali
suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di
lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro
rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti
dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra
generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già
adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in
vigore della legge n. 296 del 2006.
23.

Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione

autentica recata dalla 1. 27.12.13 n. 147, art. 1, c. 488 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed
efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.
Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con
decorrenza del 1° gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna
(delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.11.03)”.
24.

Tenendo conto di tali principi, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame l’assicurato

ha maturato il diritto a pensione a decorrere dal 1.12.2002 e che, quindi, risultano irrilevanti
4

anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della

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Ud. 14.1.2016
Pres. Marnmone
Est. Torrice

tanto la modifica apportata all’art. 3, c. 12, della legge 335 dall’art. 1, c. 763, della legge n.
296 del 2006 e, più che mai, l’interpretazione data dall’art. 1, c. 488 della legge n. 147 del
2013.
25.

11 ricorso va, in conclusione respinto.

26.

In ragione dell’incertezza della giurisprudenza e dei dubbi interpretativi che hait«,9

dcti(-

giudizio di legittimità.
27.

Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13, comma 1-

(Neter dei d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per Il ricorso , a norma del comma 1 -bis dello stesso
art. 13 .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.1.2016

sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite, sussistono giusti motivi per compensare le spese del

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