Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6765 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 15/03/2017, (ud. 06/12/2016, dep.15/03/2017),  n. 6765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26713-2011 proposto da:

D.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA C MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CONSOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4286/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/06/2011 R.G.N. 9960/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO per delega orale Avvocato

CONSOLO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 4286/2011, depositata il 3 giugno 2011, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame di D.P., osservando, quanto al contratto dallo stesso stipulato con Poste Italiane S.p.A. per il periodo dal 12 luglio 2006 al 31 ottobre 2006, come la disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, dovesse ritenersi alternativa (anzichè aggiuntiva) rispetto alla disciplina stabilita in via generale dall’art. 1 dello stesso decreto, con conseguente infondatezza della censura di violazione delle prescrizioni poste da tale ultima norma, esclusa l’esistenza di ragioni di contrasto tra l’interpretazione così adottata e l’ordinamento comunitario. La Corte rilevava poi l’infondatezza della censura relativa al mancato rispetto del limite quantitativo del 15% e della comunicazione alle organizzazioni sindacali, alla stregua delle produzioni documentali della società in primo grado.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il D. con tre motivi, illustrati da memoria; la società ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata: 1) con il primo motivo, per violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis e D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 6, nonchè per mancata ammissione dei mezzi di prova, avendo la Corte ritenuto legittimo il contratto a termine senza aver verificato in concreto, pur a fronte di espresse richieste di prova in tal senso, se il lavoratore fosse stato adibito a mansioni di addetto al “servizio postale universale”, quale requisito di legittimità dell’assunzione; 2) con il secondo, per violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la Corte sinteticamente ritenuto provato il rispetto del limite percentuale non superiore al 15% dell’organico aziendale, pur a fronte di precise censure sul punto contenute nel ricorso in appello e della dedotta erroneità della sentenza di primo grado, là dove aveva rilevato che la documentazione prodotta dalle Poste Italiane a sostegno dell’osservanza del limite non aveva formato oggetto di contestazione; 3) con il terzo, ancora per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la Corte ritenuto dimostrato il rispetto del limite percentuale del 15% dell’organico aziendale, nonostante che la società datrice di lavoro, producendo documenti inidonei alla prova della circostanza, non avesse assolto l’onere che le competeva ed inoltre senza valutare che il limite percentuale deve essere riferito non all’intero personale di Poste Italiane in servizio ma unicamente a quella parte di esso addetto alle attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali, in cui si sostanzia il “servizio postale universale” oggetto di concessione.

Il primo motivo è infondato.

E’ assorbente al riguardo il richiamo a Cass. n. 13609/2015, per la quale “in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 2, comma 1 bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la ratio della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. “servizio universale” postale, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Ne consegue che al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali, percentuali (sull’organico aziendale) e di comunicazione previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis”.

Per le medesime considerazioni risulta infondato anche il terzo motivo di ricorso, là dove viene denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto corretto che il limite del 15% dovesse calcolarsi sull’intero organico aziendale anzichè soltanto sul numero degli addetti al “servizio postale universale”.

Il secondo e il terzo motivo, nella parte in cui viene dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.c., n. 5, e la violazione dell’art. 2697 c.c., possono essere esaminati congiuntamente, in quanto implicano l’esame di questioni connesse.

Gli stessi risultano infondati.

Si deve anzitutto premettere che in nessun luogo della sentenza impugnata è affermato che l’onere della prova relativo alla cosiddetta “clausola di contingentamento” ricada sul lavoratore che agisce in giudizio e che anzi la sentenza, derivando la dimostrazione del rispetto del limite percentuale dalle produzioni di Poste Italiane, ha (esattamente) fatto applicazione della regola opposta.

Inoltre, la sentenza, nell’esaminare la doglianza dell’appellante sul punto, e sia pure fondando le proprie conclusioni di rigetto su di una motivazione sintetica, ha accertato come la società datrice di lavoro avesse fornito adeguata prova dell’avvenuto rispetto del limite percentuale del 15%, previa verifica, oltre che della ritualità della produzione, della natura della documentazione allegata e della sua pertinenza rispetto alla questione da decidere.

D’altra parte, il ricorrente – a fronte di una motivazione implicita di rigetto del motivo di gravame relativo all’erroneità della decisione del primo giudice di ritenere la suddetta documentazione non contestata – non ha dedotto, in aderenza al canone di specificità del ricorso per cassazione, di avere assolto l’onere di contestazione, quale configurabile già sulla base dell’art. 416 c.p.c., comma 3, con la conseguenza di escludere il fatto controverso (e cioè, nella specie, l’osservanza della c.d. “clausola di contingentamento”) dall’ambito di quelli soggetti a controllo probatorio.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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