Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6765 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. III, 10/03/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 10/03/2021), n.6765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31700-2019 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in Vicenza, via Napoli 4,

presso lo studio dell’avv. MASSIMO RIZZATO, che lo rappresenta e

difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

A.E. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29.10.2019, depositato il 31 ottobre 2019, avverso la sentenza n. 4017/2019 emessa dalla Corte d’appello di Venezia e depositata in data 8 luglio 2019. Il Ministero dell’Interno ha depositato comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Secondo la ricostruzione della propria vicenda personale proposta dal ricorrente, le ragioni del suo allontanamento dal paese di origine sarebbero riconducibili alla sua omosessualità. La sua relazione con un uomo sarebbe stata scoperta e i due sarebbero stati aggrediti e picchiati, e consegnati al capo villaggio che li avrebbe segregati per estorcere loro una confessione per denunciarli alla polizia. Lui negava, e rimaneva alcuni mesi chiuso a casa dei suoi genitori, quindi nel 2015 fuggiva attraverso la Libia.

Il ricorrente ha richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in subordine, la protezione sussidiaria o umanitaria. La sua domanda è stata rigettata dal tribunale con decreto collegiale della sezione specializzata; l’impugnazione, da lui proposta alla Corte d’Appello di Venezia, è stata dichiarata inammissibile atteso che il mezzo di impugnazione proponibile sarebbe stato il ricorso per cassazione.

Il ricorrente, in via preliminare, solleva la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017 per violazione dei requisiti di straordinarietà e urgenza, nonchè per violazione degli artt. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15. La questione è già stata esaminata e risolta nel senso della manifesta infondatezza da Cass. n. 17717 del 2018 e Cass. n. 28149 del 2018, le cui motivazioni sul punto, pienamente condivisibili, possono essere in questa sede richiamate.

Con l’unico motivo di ricorso deduce quindi la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 32,35 e 35 bis, che mancherebbero di coordinamento. Sostiene che fino al 4.12.2008, ovvero fino all’integrazione del testo dell’art. 35 bis con la norma contenuta nel D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, comma 2, lett. b), convertito con modificazioni in L. n. 132 del 2018, la protezione umanitaria sarebbe rimasta esclusa dalle norme abolitrici dell’appello ed impugna la sentenza impugnata perchè il provvedimento, laddove dichiara inammissibile l’impugnazione da lui proposta, oltre ad essere in violazione delle citate norme, lede i suoi diritti fondamentali.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, infatti, il ricorrente non riproduce i motivi di appello da lui proposti, e in particolare non consente di verificare se aveva proposto appello sul rigetto della domanda di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

E’ evidente comunque, dalla sua stessa prospettazione contenuta nel ricorso, che dinanzi alla Commissione territoriale, e poi in sede giurisdizionale, in primo grado, avesse richiesto tutte le possibili forme di protezione internazionale. E’ corretta di conseguenza, e conforme all’orientamento di questa Corte di legittimità, l’affermazione della corte d’appello secondo la quale una interpretazione logica e sistematica della norma previgente indica l’inclusione della protezione umanitaria nel novero delle domande da presentarsi, e trattarsi, insieme con quelle di protezione internazionale davanti alla sezione specializzata in composizione collegiale. Ne consegue che, qualora le tre domande siano state proposte congiuntamente, successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, abolitivo dell’appello, ed esaminate dalla sezione specializzata, il mezzo di impugnazione nei confronti del provvedimento di primo grado sia il ricorso per cassazione.

Diversa ipotesi è quella in cui sia stata proposta la sola domanda di protezione umanitaria.

Come già più volte affermato, infatti, anche prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), (conv. con modif. in L. n. 132 del 2018), la proposizione, con un unico ricorso dell’azione finalizzata ad ottenere la protezione internazionale (“status di rifugiato” e protezione sussidiaria) e di quella volta al riconoscimento della protezione umanitaria comporta la trattazione unitaria di tutte le domande da parte della sezione specializzata del tribunale, in composizione collegiale, secondo il rito camerale previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in ragione della profonda connessione, soggettiva e oggettiva, esistente tra le domande, oltre che della prevalenza della composizione collegiale su quella monocratica, sancita dall’art. 281 nonies c.p.c., ed in attuazione del principio della ragionevole durata del processo (Cass. n. 13575 e n. 14681 del 2020).

A ciò si aggiunga che la sentenza si fonda inoltre su due autonome rationes decidendi la seconda delle quali non risulta essere stata impugnata: al punto 2.3. la corte d’appello afferma che la scelta del rimedio deve avvenire sulla base del principio dell’apparenza, e quindi della qualificazione del provvedimento compiuta dal tribunale, corretta o no che essa sia. Poichè questo punto della motivazione non è impugnato, esso ormai è passato in giudicato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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