Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6765 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 10/03/2020), n.6765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29098-2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEL COLLE

DI SANT’AGATA 4, presso lo studio dell’avvocato SCANDALE GIANLUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ZEPPOLA FABIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 981/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

M.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 981/2018, pubblicata il 6/8/2018, con la quale era stata confermata la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata dal predetto ricorrente nei confronti del Ministero degli Affari Esteri al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso della sorella M.A., già dipendente del Ministero, la quale, in servizio presso l’Ambasciata Italiana in Almaty (Kazakistan), era deceduta a causa di un incidente stradale occorsole mentre era trasportata a bordo di un’auto di proprietà del Ministero;

il Ministero ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso è improcedibile in difetto di deposito, unitamente al ricorso, di copia autentica della sentenza impugnata, adempimento previsto dall’art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità;

alla declaratoria di improcedibilità consegue la liquidazione delle spese legali secondo soccombenza;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso (del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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