Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6764 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ROSE

EMANUELE, TADRIS PATRIZIA, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI

PAOLUCCI DE’ CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato AMMIRATI

CINZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GALLO FRANCESCO PAOLO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1898/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 08/11/2007 R.G.N. 1015/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Castrovillari dichiarava improponibile, per difetto della prescritta istanza amministrativa, la domanda proposta da M.G. nei confronti dell’INPS per l’accertamento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1993.

In riforma della decisione di primo grado, la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto ammissibile la produzione in appello di copia della domanda medesima (con attestazione di conformità all’originale da parte dell’INPS) e, nel merito, ha affermato il diritto alla indennità, ritenendo la documentazione prodotta dall’Istituto previdenziale insufficiente a negare validità alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, come pure ad escludere la effettività della prestazione lavorativa.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso l’INPS formulando un unico motivo. M.G. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 414 c.p.c., n. 5 e art. 437 c.p.c., comma 2, l’INPS censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la produzione in appello della domanda amministrativa, nonostante che l’appellante fosse decaduto dal diritto alla produzione del detto documento, non avendolo indicato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e depositato contestualmente.

Il ricorso non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata (vedi Cass. Sez. un. n. 8202 del 2005, nonchè, tra tante, Cass. nn. 2379 e 14696 del 2007, n. 2577 del 2009, n. 12856 del 2010) nel ritenere che, nel rito del lavoro e, in particolare, nella materia della previdenza e assistenza, in cui si controverte di diritti di specifico rilievo sociale, il rigoroso sistema di preclusioni e decadenze – argomentabile dal combinato disposto degli artt. 414, 416 c.p.c., comma 3 e art. 437, comma 2, e per effetto del quale il mancato assolvimento, da parte dell’attore (e del convenuto) dell’onere di indicare, nell’atto introduttivo (ovvero nella memoria difensiva) del giudizio di primo grado, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in specie (se esistenti) i documenti (che deve contestualmente depositare), comporta la perdita del diritto di produrre in un secondo tempo i documenti in questione e di richiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova – trova un contemperamento nel potere – dovere del giudice di ammettere di ufficio ed anche in grado di appello le prove comprese quelle documentali – che ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, purchè relative a fatti che siano stati puntualmente allegati (o contestati) dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse.

Nella specie, l’esercizio da parte della Corte territoriale dei poteri officiosi che l’hanno indotta ad ammettere la produzione nel giudizio di secondo grado del documento contenente la domanda amministrativa della prestazione di disoccupazione, in quanto indispensabile ai fini della decisione, è senz’altro conforme ai richiamati principi, dal momento che le risultanze del giudizio di primo grado offrivano significativi dati di riscontro dell’avvenuta proposizione della domanda in parola, evidenziando, secondo la ricostruzione in fatto operata dal giudice d’appello, come la circostanza fosse stata allegata dall’assicurato nel ricorso introduttivo e avesse costituito materia di discussione e di prova nel corso di quello stesso giudizio, tant’è che il M. aveva chiesto all’INPS la produzione della relativa documentazione (rilasciata,poi, dopo la sua conclusione) e al giudice un ordine di esibizione , cui non era stato dato seguito.

Tanto vale a sottrarre la sentenza impugnata alle censure dell’INPS il cui ricorso va, di conseguenza, rigettato.

Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore del difensore del resistente, avv. Francesco Paolo Gallo, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10,00 per esborsi e in Euro 1.000,00 (mille) per onorari, con accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avv. Francesco Paolo Gallo, antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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