Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6764 del 07/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6764 Anno 2016
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA
sul ricorso 10027-2013 proposto da:
AUCHAN SPA C.F. 03349310965, in persona del legale
rappresentante pro tempore,;éiettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio
dell’avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa
dagli avvocati ROBERTO ALBERTO, FRANCESCO SAVERIO
2015

FRASCA, giusta delega in atti g-

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A71.-

ricorrente

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contro
MINURRI VITO C.F. MNRVT162D03B9230, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A

presso

Data pubblicazione: 07/04/2016

lo studio dell’avvocato GENNARO UVA,

che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1905/2012 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/12/2012 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 17/12/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA
ESPOSITO;
udito l’Avvocato DI PAOLO LUCA per delega verbale

Avvocato FRASCA FRANCESCO;
udito l’Avvocato SPRECACE’ D’ILARIO MARIA GRAZIA per
delega Avvocato UVA GENNARO:
udito il P.M. in

Generale Dott.

persona del

FRANCESCA CERONI

Sostituto Procuratore

che ha concluso per

l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

1759/2010;

Svolgimento del processo

1.La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 5/12/2012, ha confermato la
decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il
licenziamento comminato a Vito Minurri da Auchan Spa il 12/12/2008,

2.1 giudici del merito ponevano a fondamento del decisunn il rilievo che, sulla
base dell’istruttoria espletata, non era emersa la prova della condotta dolosa
addebitata al lavoratore, che ricopriva il ruolo di capo reparto, consistita nella
sottrazione di alcune rondelline metalliche del valore complessivo di C 2,90, che
erano state riposte dal predetto nella tasca della giacca e non erano state
mostrate al momento del pagamento alla cassa. Di conseguenza, tenuto conto
del contesto di assoluta esclusione di pregressi precedenti disciplinari, avevavv.1
ritenuto non proporzionata la sanzione espulsiva.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Auchan Spa sulla base di
due motivi. Il lavoratore resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo U. ricorrente deduce travisamento delle risultanze
istruttorie ,- errata ricostruzione della vicenda; omesso esame di elementi decisivi
alla risoluzione della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.; violazione e
falsa applicazione dell’art. 5 I. 15/7/1966 n. 604 e dell’art. 2697 c.c. in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva che la sentenza impugnata da un lato attribuisce
verosimiglianza sul piano della logica ad elementi che secondo l’id quod
plerumque accidit devono ritenersi tutt’altro che verosimili, dall’altro non prende
in considerazione altri elementi indiziari rispetto a quelli addotti dal ricorrente,
questi ultimi connotati da caratteri di minore genuinità. Rileva

che

la

configurazione della fattispecie illecita posta a base dell’atto di recesso era
sufficiente a provare il possesso e l’illegittimità del medesimo.

2.Deduce, ancora, violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c. Rileva che la sentenza valuta in maniera erronea i principi
generali in materia di giusta causa di recesso desumibiedall’art. 2119 c.c., in

disponendo la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

relazione ai quali non è richiesta una prova del fatto illecito nei termini previsti
dal processo penale, ma esclusivamente una valutazione anche solo di
ragionevole probabilità che gli accadimenti si siano sviluppati in modo che
conduca/al coinvolgimento del lavoratore.

3.Entrambi i motivi, al di là del richiamo in rubrica a profili di violazione di legge,
concernono in realtà vizi motivazionali, contenendo una valutazione diversa da

fonda la ritenuta insussistenza dei presupposti del licenziamento. Gli stessi
motivi sono inammissibili in un contesto (applicabile ratione temporis) di nuova
formulazione dell’art. 360 n. 5 e di doppia decisione di merito conforme. Va
premesso che nella formulazione vigente ratione temporis, l’art. 360 n. 5 c.p.c.,
nel testo novellato ex I. 134/2012, non consente la denuncia, come si legge nel
ricorso, di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio”, ma, piuttosto, di ‘omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. In
proposito, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 8053
del 07/04/2014, Rv. 629831), il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5) introduce
nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o
dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e
abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un
esito diverso della controversia); l’omesso esame di elementi istruttori non
integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico
rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,
benché la sentenza non abbia dato conto dì tutte le risultanze probatorie; la
parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui
all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto
storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui
ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto
sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

4. Gli indicati parametri non risultane rispettati nella specie. Pertanto il ricorso va
dichiarato inammissibile.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

quella offerta dai giudici del merito riguardo agli elementi di fatto sui quali si

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio, liquidate in C 100,00 per esborsi e in C
3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Così deciso in Roma il 17/12/2015

ricorso, a norma dei comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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