Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6763 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. III, 10/03/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 10/03/2021), n.6763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29229/2018 proposto da:

C.R., F.A. e V.G., elettivamente

domiciliati in Roma al viale Guglielmo Marconi n. 94 presso lo

studio dell’avvocato Giacomelli Ivano che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Agate Giovanni e Neri Alfonso;

– ricorrente –

contro

B.N. e N.E., elettivamente domiciliati

in Roma alla via Conte Rosso, n. 5 presso lo studio dell’avvocato

Pagliaccia Donatella che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati Cusumano Roberto e Pollina Massimo;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 340/2018 della CORTE d’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere VALLE Cristiano, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) I coniugi B.N. ed N.E. convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, con citazione notificata nell’anno 2008, i dottori F.A. e V.G., medici, e il dottor C.R., biologo, per errata diagnosi, da parte di quest’ultimo, nell’anno 1998, di una traslocazione cromosomica, suscettibile di determinare affezione da sindrome di Down, nel feto della coppia, effettuata nell’ambito della struttura sanitaria privata denominata Eco Studio della quale i dottori F. e Valenti erano responsabili, a seguito della quale la N. abortì legalmente, alla ventiduesima settimana di gestazione, avvalendosi della previsione di cui alla L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 6, in tema d’interruzione di gravidanza.

1.1) Il Tribunale adito, espletata consulenza tecnica medico legale di ufficio, ritenuta la responsabilità del F. e del V. ai sensi dell’art. 1228 c.c., quali titolari dello studio medico e del C., quale autore dell’esame, accolse la domanda, e condannò il C., il F. e il V., in solido, al risarcimento dei danni, liquidando in favore del B. la somma di Euro ottantamila ed in favore della N. la somma di Euro centomila, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo.

1.2) Adita dal C., dal F. e dal V., con unico atto di impugnazione, nel ricostituito contraddittorio tra le parti, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado.

1.3) Ricorrono, con atto affidato a quattro motivi, i tre esercenti le professioni sanitarie di medico e di biologo.

1.4) Resistono con controricorso i coniugi B.- N..

1.5) Il P.G. non ha presentato conclusioni.

1.6) Nell’imminenza dell’adunanza camerale, e nel termine di legge, i ricorrenti hanno depositato memoria difensiva contenente contestuale nomina di nuovo difensore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) I quattro motivi di censura, che il ricorso muove avverso la sentenza della Corte territoriale, sono i seguenti.

2.1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto l’ammissibilità della domanda, tardiva, in quanto formulata dalla difesa dei coniugi B.- N. soltanto con le note critiche alla consulenza tecnica di ufficio, di responsabilità ex art. 1228 c.c., nei confronti dei dottori F. e V..

2.2) Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in relazione agli artt. 2043 e 2059 c.c., per non avere essa affermato che il dottor C. poteva essere ritenuto responsabile a titolo extracontrattuale, con ogni conseguenza in ordine all’onere della prova, che i giudici di merito, applicando i principi in materia di responsabilità (di natura) contrattuale medica, avevano fatto ricadere pressochè interamente sul detto sanitario.

2.3) Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in relazione all’art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c., per non avere ritenuto che la prestazione professionale richiesta al dottor C., biologo, fosse di speciale difficoltà, con conseguente esclusione della responsabilità, non ricorrendo ipotesi di colpa macroscopica.

2.4) Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in punto di quantificazione delle poste risarcitorie, determinate in palese contrasto con i principi in materia.

2.1.1) Il primo mezzo del ricorso è inammissibile.

Il motivo è inammissibile in quanto a pagina 6 la sentenza d’appello, dopo avere enunciato la motivazione nel senso della ricorrenza di una emendatio (mera precisazione) e non di una mutatici libelli (mutamento radicale della domanda o domanda nuova), ha anche osservato, con motivazione autonoma, che “sotto altro profilo, non può sottacersi che la qualificazione giuridica dei fatti dedotti in giudizio è demandata al Giudice e prescinde dalle allegazioni delle parti”.

La Corte territoriale ha, dunque, ritenuto che il primo giudice avesse in realtà, ed ulteriormente, proceduto a una qualificazione in diritto di fatti allegati.

Di tale, seconda ed autonoma, (parte di) motivazione il ricorso non si occupa in alcun modo.

Il motivo quanto alla ragione del decidere censurata è, inoltre, inammissibile in quanto viola l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che non riproduce i fatti costitutivi della domanda proposta in primo grado, e in tal modo, impedisce di comprendere quali fossero stati quelli imputati a ciascuno dei convenuti e in particolare al biologo C., limitandosi a riportare le asettiche conclusioni dell’atto di citazione.

Ne consegue che il giudice di legittimità non è posto in grado di apprezzare se vi sia stata effettivamente la deduzione, sin dall’atto introduttivo del primo grado di giudizio, di una responsabilità ai sensi dell’art. 1228 c.c. pur in carenza di una sua effettiva configurazione, anche senza qualificazione conseguente in punto di diritto, nei fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta dai coniugi B.- N..

2.2.1) Il secondo motivo, che deduce l’erroneità della qualificazione come contrattuale della responsabilità del biologo C., è inammissibile: la ricostruzione come contrattuale della responsabilità dei professionisti sanitari e segnatamente del C. è ampiamente motivata dalla Corte territoriale, in adesione alla giurisprudenza, anche di recente ribadita, di legittimità e, inoltre, il motivo non si confronta adeguatamente con l’affermazione dei giudici di merito, secondo la quale al biologo C. è mosso un rimprovero di non adeguata informazione nei confronti dei coniugi B.- N., al momento del riferimento a loro della diagnosi di alterazione cromosomica suscettibile di sfociare in affezione da Sindrome di Down (più precisamente: “Sindrome di Down da traslocazione robertsoniana tra il cromosoma 15 ed il cromosoma 21”), sulla necessità di un ulteriore e più approfondito esame (il FISH o il Bandeggio Q) che all’epoca (ossia nel 1998, anno in cui la B., incinta del primo figlio, poi non nato, avendo la gestante abortito legalmente alla ventiduesima settimana) era comunque disponibile e utilizzato, anche se soltanto in centri di altissima specializzazione.

Il secondo motivo del ricorso, inoltre, non si fa in alcun modo carico di spiegare perchè a fatti risalenti al 1998 dovrebbero applicarsi i principi in tema di responsabilità (nella prospettiva dei ricorrenti) extracontrattuale, in forza della legge Balduzzi, e successive, prima dell’entrata in vigore di dette leggi, nè affronta il tema dell’efficacia retroattiva o meno delle stesse (si veda, sul punto, Cass. n. 28994 del 11/11/2019 Rv. 655792 – 01, che nell’escludere la qualificazione, quantomeno con riferimento al periodo antecedente l’entrata in vigore della cd. legge Balduzzi, come extracontrattuale della responsabilità dell’esercente professione sanitaria afferma “…le norme poste dal D.I. n. 158 del 2012, art. 3, comma 1, convertito dalla L. n. 189 del 2012, e dalla L. n. 24 del 2017, art. 7, comma 3, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore”).

Il secondo mezzo è, infine, inammissibile, laddove si sorregge anche su questioni di fatto, deducendo il vecchio paradigma di impugnazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ossia della motivazione contraddittoria, prima delle modifiche ad esso apportate nel 2012, applicabili nella specie, e solo di risulta tenta di evincerne la censura in diritto.

2.3.1) Il terzo mezzo è pure esso inammissibile: al biologo C. l’imputazione della responsabilità è fatta per violazione dell’art. 1176 c.c., comma 2 e non dell’art. 2236 c.c., in quanto non si trattava di fattispecie di particolare difficoltà. L’apprezzamento, sul punto della ricorrenza di un’ipotesi di prestazione professionale di speciale difficoltà, è tipicamente riservato al giudice di merito (Cass. n. 09085 del 19/04/2006 Rv. 589632 01), che, nella sentenza in scrutinio, ha motivato adeguatamente affermando che per il biologo il ravvisare la necessità ed il prescrivere ulteriori analisi, di carattere altamente specialistico, non costituiva un incombente, nel caso di specie, di particolare difficoltà.

La sentenza della Corte territoriale ha, altresì, affermato che l’applicabilità dell’art. 2236 c.c. è limitata alle ipotesi di imperizia e non si estende a quelle di negligenza (che invece ricorre nella fattispecie scrutinata) e di imprudenza e sul punto la statuizione dei giudici di merito, coerente con l’affermazione reiterata della giurisprudenza di legittimità, oramai stabile (Cass. n. 04797 del 01/03/2007 Rv. 596665 – 01 e n. 09085 del 19/04/2006 Rv. 589634 – 01), è rimasta priva di adeguata censura.

Anche il terzo motivo, infine, come già rilevato per il secondo, prima ancora di articolare la censura in diritto, postula, sempre secondo il vecchio paradigma del n. 5, una rivalutazione della questione di fatto ed è per questo inammissibile.

2.4.1.) Il quarto motivo, relativo all’ammontare delle voci risarcitorie liquidate in favore del B. e della N., è inammissibile, poichè non si sa dove e quando la questione è stata posta nelle fasi di merito, o, meglio, nella sentenza d’appello si legge che la questione riguardante l’ammontare del danno, e, quindi, delle poste risarcitorie era stata posta senza “specifici motivi d’impugnazione in merito all’ammontare dei danni liquidati dal Tribunale: solo con la comparsa conclusionale, gli appellanti hanno tardivamente censurato la decisione del primo giudice sull’ammontare dei danni liquidati alla N. e al B.”. Il mezzo è, pertanto, inammissibile per difetto di adeguata censura o per mancanza di specificità, a tacere della formazione di giudicato, stante quanto affermato dalla Corte territoriale, sulla sentenza di primo grado.

3) Sono, in conclusione, inammissibili tutti i motivi. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

4) Le spese di lite, di questa fase di legittimità, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della causa e dell’attività processuale espletata.

5) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, consistenti nella dichiarazione di integrale rigetto, o d’integrale inammissibilità dell’impugnazione, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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