Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6763 del 10/03/2020
Cassazione civile sez. lav., 10/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6763
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20350/2014 proposto da:
TECNOTRANS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRO GRAZIANI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati MASSIMO ROSSI, GIANCARLO LOMBARDI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione
dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO
MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrenti –
e contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI;
– intimato –
e contro
I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,
presso lo studio degli Avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA
FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1219/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 09/06/2014 R.G.N. 612/2011;
il P.M., ha depositato conclusioni scritte.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso proposto da Tecnotrans s.r.l. volto a far accertare il diritto di avvalersi della regolarizzazione e del riallineamento contributivo e retributivo di rapporti di lavoro non risultanti dalle scritture contabili ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 192, in relazione a n. 151 lavoratori soci di cooperative indicati nel verbale ispettivo del 13 maggio 2005.
2. Per la cassazione della sentenza Tecnotrans s.r.l. ha proposto ricorso, cui l’INPS, anche per S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso; l’Inail ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, mentre il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali non ha svolto attività difensiva.
3. Il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. con la memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c., la parte ricorrente ha dichiarato e documentato di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016, in relazione all’addebito contributivo che deriva dall’accertamento oggetto del presente giudizio, di avere assunto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione in questione e di aver provveduto al pagamento delle relative rate.
5. Non potendosi pronunciare l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., in assenza di documentata notifica della rinuncia alle controparti, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione (così Cass. n. 7741 del 2019).
6. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, in considerazione dell’esito del giudizio e della definizione agevolata del debito in via stragiudiziale.
7. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in quanto la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, è finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie e deve di conseguenza escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020