Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6763 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIecconi Francesca – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG 16061-2021 proposto da:

P.V. (OMISSIS), domiciliata presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MELES PROVINO;

– ricorrente –

contro

G.P.M., GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 51/2021 del

GIUDICE DI PACE di CARIATI, depositata il 12/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FIECCONI

FRANCESCA.

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA SANLORENZO RITA, la quale

chiede l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. P.V. ricorre per regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione del giudizio n. 51/21 emessa dal Giudice di Pace di Cariati nell’ambito del processo civile n. 540/20, depositata in data 12/05/21.

2. Con atto di citazione del 18.5.2020, l’odierna ricorrente ha assunto di essere stata investita dalla vettura Fiat Marea di proprietà di G.P.M., condotta da V.M. ed assicurata da Groupama Assicurazioni, chiedendo di essere risarcita dei danni subiti per la somma di Euro 5.000. Nei confronti della conducente V.M., la stessa ha proposto querela per i medesimi fatti presso la locale Procura della Repubblica. Si è costituita in giudizio solo la Groupama Assicurazioni, contestando sia l’an della pretesa che il quantum, e chiedendo il rigetto della domanda.

3. All’udienza del 14.10.2020 la Groupama Assicurazioni, a mezzo del suo procuratore, ha chiesto dichiararsi la sospensione del processo civile, poiché ” è stato iniziato un procedimento penale che vede parte attrice nelle vesti di parte civile e la signora V.M. conducente del veicolo presunto responsabile come indagata “. Dopo una serie di rinvii disposti dal Giudice di Pace di Cariati al fine di consentire la produzione della prova della costituzione di parte civile nell’ambito del processo penale, lo stesso Giudice di Pace, a scioglimento della riserva, considerata la non contestazione sulla circostanza dell’esistenza di un procedimento penale nel quale l’attrice assume le vesti di parte civile e la conducente quella di imputata, e ritenuto opportuno attenderne l’esito, ha disposto la sospensione del presente giudizio civile fino all’esito del giudizio penale n. 4246/2019.

4. Avverso l’ordinanza di sospensione del giudizio propone, dunque, ricorso per regolamento di competenza P.V., con due motivi di ricorso. Il PM ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RITENUTO

Che

1. Con il primo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione art. 295 c.p.c e art. 75 c.p.p. e art. 652 c.p.p., comma 3. Assenza dei requisiti di legge per disporre la sospensione necessaria del processo: travisamento dei fatti e degli atti di causa”; art. 360 c.p.c., n. 4″.

2. Con il secondo motivo si deduce “violazione dell’art. 320 c.p.c., comma 4, in relazione agli artt. 3,24 e 111 Cost., per avere, a seguito della concessione di diversi rinvii del tutto immotivati, sospeso illegittimamente il procedimento civile”.

3. Il primo motivo è palesemente fondato.

3.1. In diritto si osserva come, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., e alla luce dell’art. 75 c.p.p., comma 3, e art. 652 c.p.p., l’ordinanza de qua si ponga al di fuori dei casi di sospensione tassativamente previsti dalla legge.

3.2. Nella specie trattasi di sospensione ritenuta dal Giudice “opportuna”, laddove nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra processo civile e processo penale è costituito dall’art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale del parallelismo tra i due processi, penale e civile.

3.3. La sospensione necessaria del giudizio civile e’, infatti, limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione della parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, inversamente configurandosi -in caso di trasferimento dell’azione civile nel processo penale prima che in sede civile sia stata pronunciata sentenza di merito, anche non passata in giudicato – un caso di rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile.

3.4. Peraltro, l’art. 75 c.p.p., comma 3, deve essere interpretato nel senso che la sospensione necessaria del processo civile, disposta per il caso in cui il danneggiato abbia prima esercitato l’azione civile in sede penale con la costituzione di parte civile e, quindi, abbia esercitato l’azione civile in sede civile, non trova applicazione se il danneggiato agisca in sede civile non solo contro l’imputato, ma anche contro altri coobbligati al risarcimento, nella specie identificati venendo in rilievo l’ipotesi di danni da sinistro stradale – nel proprietario del veicolo investitore e nella società assicuratrice dello stesso (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9066 del 2020; Cass. ord. 18/07/2013, n. 17608; Cass. ord. 13/03/2009, n. 6185).

3.5. Facendo applicazione di tale principio al caso in parola ne consegue che il Giudice di Pace – a parte la rilevata inesistenza di costituzioni di parti civili, già di per sé risolutrice della questione – nel disporre la sospensione del processo ed i relativi rinvii, ha male interpretato la certificazione ex artt. 335 c.p.p. intendendo la parte offesa come parte civile, non adeguatamente considerando che: 1) nella certificazione ex art. 335 c.p.p. (all.7) si indica l’attrice come persona offesa, ma persona offesa non equivale a parte civile; 2) essendo la V.M. – soggetto oltretutto estraneo al processo civile – allo stato solo indagata nel procedimento penale, non c’e’ ancora stato esercizio dell’azione penale; 3) elementi di segno opposto non si rinvengono dalla documentazione fornita dalla Groupama in data 28/01/21 consistente sostanzialmente nella querela della persona offesa e nella elezione di domicilio dell’indagata; 4) l’attuale ordinamento non consente al Giudice, nei casi di simultanea presenza di due giudizi, uno civile ed uno penale vertenti sul medesimo oggetto, di esprimere un giudizio di opportunità circa la sospensione dei processi, essendo la medesima consentita solo entro gli stretti limiti di cui all’art. 75 c.p.c..

3.6. In definitiva, nel caso in parola, non essendovi stata costituzione di parte civile, ma una semplice denuncia penale, il Giudice di Pace ha violato sia l’art. 75 c.p.p., sia l’art. 295 c.p.c. disponendo una illegittima, quanto infondata, sospensione del processo civile.

4. Il secondo motivo è intimamente collegato al primo, rappresentando la cornice di erronea gestione del processo entro la quale si è pervenuti all’illegittimo provvedimento di sospensione: Alla prima udienza del 30/09/20 il Giudice di Pace disponeva il “rinvio all’udienza del 14/10/20 per precisazione della domanda e formulazione dei mezzi istruttori”. Si deduce che, per costante giurisprudenza (ex multis Cass. 13250/10), entro detta udienza di rinvio avrebbero dovuto precisarsi i fatti e la Groupama avrebbe dovuto produrre l’atto di costituzione di parte civile qualora esistente. In violazione al disposto normativo qui in esame, il Giudice di Pace concedeva, invece, altri tre rinvii, al 23/10/20, al 04/12/20 ed al 29/01/21, sempre finalizzati all’acquisizione della inesistente costituzione di parte civile, alla formulazione delle richieste istruttorie ed all’esito sospendeva il procedimento.

4.1. Orbene, nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 c.p.c. – come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 – non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà, oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 c.p.c. – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost. (Sez. U, Ordinanza n. 14670 del 01/10/2003; Cass., ord., 15/03/2006, n. 5767; Cass., ord., 25/11/2010, n. 23906; Cass., ord., 26/06/2013, n. 16198, per il caso di rilievo di questione di costituzionalità).

4.2. Va da sé che il giudizio – secondo l’orientamento unanimemente condiviso – avrebbe dovuto concentrarsi su fatti e circostanze già accaduti e non certo su un giudizio prognostico relativo a eventi ancora da accadere, e segnatamente agli esiti di un del tutto ipotetico processo penale.

4.3. Conseguentemente il provvedimento di sospensione del giudizio va annullato, con rinvio al Giudice di Pace per la prosecuzione del giudizio. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., stante la riconducibilità dell’errore di diritto al giudice.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, ordina la prosecuzione il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Cariati; condanna la parte intimata alle spese, liquidate in Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e oneri accessori, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

 

 

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