Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6762 del 19/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 19/03/2010), n.6762
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante ing. P.M.
nonche’ del presidente dott. A.V., rappresentato e
difeso per procura a margine del ricorso dall’Avvocato prof. Bocchini
Ermanno, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato
Andrea Cuccia in Roma, p.zza Augusto Imperatore n. 22;
– ricorrente –
contro
Comune di Portici, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocato Manzo Giuseppe in virtu’ di procura speciale a
margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Portici, via
Campiteli nn. 11/14;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 375 della Commissione tributaria regionale
della Campania, depositata il 27.9.2005:
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in Camera di
consiglio del 21.1.2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI
Mario;
Viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto la dichiarazione di
estinzione del giudizio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso proposto, con atto notificato il 27.9.2006.
dall’Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di (OMISSIS) per la cassazione della sentenze in epigrafe indicata, che aveva confermato la pronuncia di primo grado di rigetto del suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con il quale il comune di Portici gli aveva intimato il pagamento dell’ici per l’anno 1994;
visto il controricorso del comune di Portici;
rilevato che il ricorrente, con atto depositato all’udienza del 21.1.2010 ha dichiarato di rinunziare al ricorso e che, nello stesso atto, il comune di Portici ha aderito alla rinuncia;
ritenuto che la rinunzia appare in termini, in conformita’ con l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con l’ordinanza n. 19214 del 2008;
che, essendoci stata accettazione, non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite;
visto l’art. 391 c.p.c., commi 1 e 4.
P.T.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010