Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6761 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 19/03/2010), n.6761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante ing. P.M.

nonche’ del presidente dott. A.V., rappresentato e

difeso per procura a margine del ricorso dall’Avvocato prof. Bocchini

Ermanno, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato

Andrea Cuccia in Roma, p.zza Augusto Imperatore n. 22;

– ricorrente –

contro

Comune di Portici, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dall’Avvocato Manzo Giuseppe in virtu’ di procura speciale a

margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Portici, via

Campiteli nn. 11/14;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 376 della Commissione tributaria regionale

della Campania, depositata il 27.9.2005;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in Camera di

consiglio del 21.1.2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI

Mario;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto la dichiarazione di

estinzione del giudizio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso proposto, con atto notificato il 27.9.2006 dall’Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di (OMISSIS) per la cassazione della sentenze in epigrafe indicata, che aveva confermato la pronuncia di primo grado di rigetto del suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con il quale il comune di Portici gli aveva intimato il pagamento dell’ICI per l’anno 1993:

visto il controricorso del comune di Portici;

rilevato che il ricorrente, con atto depositato all’udienza del 21.1.2010 ha dichiarato di rinunziare al ricorso e che, nello stesso atto, il comune di Portici ha aderito alla rinuncia;

ritenuto che la rinunzia appare in termini, in conformita’ con l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con l’ordinanza n. 19214 del 2008;

che, essendoci stata accettazione, non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite;

che, essendoci stata accettazione, non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite;

visto l’art. 391 c.p.c., commi 1 e 4.

P.T.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

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