Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6761 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17226/2016 proposto da:

NEW HOLLANDCONSTRUCTION MACHINERY S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DIEGO

DIRUTIGLIANO e GERMANO DONDI;

– ricorrente –

contro

C.E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.

RICASOLI 7, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MUGGIA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO MUGGIA e

SIMONE BISACCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 873/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/01/2016, R.G.N. 674/2015.

Fatto

RILEVATO

1. Che con sentenza n. 674/2015 la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la società New Holland Construction Machinery s.p.a. (da ora NHC) al pagamento in favore di M.E.C. della somma di Euro 11.026,00 oltre accessori a titolo di differenze tra la normale retribuzione di fatto ed il trattamento di integrazione salariale percepito dal lavoratore per effetto della illegittima sospensione nell’ambito della procedura di cigs in relazione al periodo dal 12.10.2009 all’11.10.2010;

2. che la statuizione di illegittimità della sospensione è stata fondata sulla genericità ed indeterminatezza dei criteri enunciati nella comunicazione L. n. 164 del 1975, ex art. 5, circa i lavoratori da sospendere, esclusa ogni efficacia sanante ai verbali di esame congiunto tra la società e le organizzazioni sindacali ed agli accordi successivi intervenuti tra i medesimi soggetti; in ogni caso, era da escludere la sussistenza del presupposto al quale era stata ancorata la cigs, rappresentato da un evento imprevisto ed imprevedibile costituito dal tracollo verticale delle vendite; dalla documentazione in atti emergeva, infatti, una situazione di peggioramento nota all’azienda come dimostrato dal ricorso alla cigs senza soluzione di continuità rispetto alla precedente cigo;

3. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società sulla base di sei motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo parte ricorrente deduce omesso esame do un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla esistenza di un contratto collettivo aziendale stipulato in data 7 ottobre 2009 con RSU per il ricorso all’integrazione salariale straordinaria, contratto intervenuto prima della sospensione e confermato dalle stesse RSU mediante l’accordo in data 8.10.2009 con il quale le parti sociali concordavano sulla necessità della sospensione a zero ore potenzialmente di tutti i lavoratori e sulla impossibilità della rotazione a fronte dell’esiguità dei volumi produttivi. Argomenta, quindi, dell’acquiescenza, configurabile nel caso in esame, stante il comportamento concludente del lavoratore che aveva atteso sei anni prima di agire in via giudiziale. Sostiene, inoltre, che l’accordo dell’ottobre 2009, intervenuto prima della sospensione, aveva sanato gli eventuali profili di illegittimità della procedura, come espressamente confermato dalla previsione di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 45,;

2. che con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 12 preleggi comma 1, art. 1399 c.c., art. 100 c.p.c., artt. 1337,1138 e 1227 c.c.. Censura la sentenza impugnata per avere ignorato l’eccezione della società riferita agli accordi richiamati nel motivo precedente, intervenuti in epoca antecedente alla sospensione; deduce, inoltre, che la sentenza, negando che il lavoratore fosse vincolato da tali accordi e comunque dalla sua “concludente ” adesione agli stessi, aveva violato il principio generale dell’acquiescenza desumibile dall’art. 329 c.p.c. e dall’art. 2937 c.c. e, quindi, l’art. 12 preleggi, comma 2 e/o l’art. 1399 c.c., in tema di ratifica dell’operato del rappresentante che stipula contratti senza mandato; in subordine, si duole del rigetto della eccezione formulata dalla società in relazione alla partecipazione di un membro della RSU (eletto, quindi, anche dal C.E.M.) alle trattative sindacali ed alla stipula degli accordi sulla cigs e sui distacchi conseguenti, senza opporre alcuna riserva, configurandosi la successiva condotta quale violazione del principio di buona fede di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., preclusiva in quanto tale della domanda di risarcimento del danno;

3. che con il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 1 e degli artt. 1362 e 1363 c.c.. Richiamata la crisi di settore ed il brusco calo delle vendite, con azzeramento pressochè totale degli ordini, deduce che la corretta interpretazione della comunicazione di avvio della procedura era nel senso di sospendere a zero ore tutti i dipendenti aventi diritto all’integrazione salariale per dodici mesi; il numero di dipendenti coinvolti coincideva, infatti, per come pacifico, con la totalità dei dipendenti ad eccezione dei dirigenti;

4. che con il quarto motivo deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 1, censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che, a fronte del notorio crollo della domanda dei prodotti commercializzati, frutto della crisi internazionale di settore, la esistenza di accordi consensuali con le organizzazioni sindacali e la previsione di una cogestione in tema di criteri e di lavoratori da sospendere, consentiva di ritenere raggiunto l’obiettivo di garanzia alla base del richiamato art. 7, senza necessità di specificazioni particolari;

5. che con il quinto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Nel censurare l’affermazione della Corte di merito, la quale aveva escluso la configurabilità del presupposto costituito da un evento imprevisto ed imprevedibile – per il quale vi era stata ammissione alla cigs, si duole della omessa considerazione della sussistenza di una crisi per evento aziendale improvviso ed imprevedibile;

6. che con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., L. n. 164 del 1975, art. 5,L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 5, nonchè del D.M. 18 febbraio 2002, n. 31826, art. 1, lett. e). Rappresenta che la causale addotta dalla società (crisi aziendale per evento imprevisto ed imprevedibile D.M. 18 febbraio 2002, n. 31826, ex art. 1, lett. e)) ricomprende tra gli eventi improvvisi ed imprevisti anche quelli esterni all’azienda riguardanti ” situazioni emerse in ambito nazionale o internazionale che comportino una ricaduta sui volumi produttivi dell’impresa… “. Assume che a tale ambito era riconducibile il crollo della domanda di mercato alla base della richiesta di cigs. La sentenza impugnata, nel sostenere che la situazione in peggioramento era nota all’azienda, aveva quindi violato l’art. 112 c.p.c. e la normativa sulla cigs in tema di crisi aziendale;

7. che i primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. La sentenza impugnata ha motivato l’accoglimento dell’appello del lavoratore richiamando propri precedenti intervenuti in relazione al medesimo contenzioso nei quali era evidenziata, tra l’altro, la necessaria connotazione di specificità delle comunicazioni di avvio della procedura di cigs in relazione alle ragioni della sospensione, ai criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di quelli adottabili per la rotazione; tale connotato di specificità era in concreto da escludere in relazione alla comunicazione di avvio del 17 settembre 2009, per essere i criteri enunciati talmente generici da rendere impossibile qualsiasi valutazione di coerenza tra gli stessi e la selezione del lavoratore da sospendere; in tale contesto era stata esclusa la efficacia sanante dei verbali di esame congiunto (compreso quello del 7 ottobre 2009) e degli accordi successivi, compresi quelli di distacco in quanto, in sintesi, intervenuti a procedura già iniziata, successivamente alla sospensione; la Corte aveva, inoltre, ulteriormente evidenziato che il rischio di scelte discrezionali “è proprio quello verificatosi nella fattispecie posto che risulta chiara l’insufficienza dei criteri della “distribuzione equilibrata nell’avvicendamento di periodi di attività e di periodi di sospensione” e delle “condizioni tecnico organizzative che dovessero richiedere la rotazione del personale interessato”, non accompagnati da alcun parametro concreto cui ancorarli, non risultando neppure definito l’ambito di applicazione della rotazione nè in relazione alle professionalità nè in relazione al numero dei lavoratori coinvolti” (v. sentenza pag. 20, ultimo capoverso, con prosieguo alla pagina 21);

7.1. che le ragioni alla base del decisum resistono alle censure articolate, secondo quanto già ritenuto in condivisibili precedenti di questa Corte, (Cass. n. 10483 del 2019, Cass. n. 11600 del 2017, Cass. n. 11601 del 2017, Cass. n. 26394 del 2016, Cass. 15994 del 2016) i quali, in relazione allo stesso contenzioso, hanno scrutinato i medesimi profili di censura articolati con il presente ricorso. In tali precedenti è stata, innanzitutto, esclusa la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti; con riguardo a queste ultime, con motivazione sovrapponibile in relazione alla fattispecie in esame, Cass. n. 15994 del 2016 ha osservato che “l’esclusione dell’effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l’avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell’efficacia sanante dell’accordo sindacale (Cass. 30 gennaio 2011, n. 2155): la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8. Perchè solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 00.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 12 dicembre 2011, n. 26587; Cass. 3 maggio 2004 n. 8353). Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell’ipotesi in cui la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali (Cass. 18 novembre 2015, n. 23622; Cass. 11 marzo 2015, n. 4886) ” (Cass. 15994/2016 cit.);

7.2. che a tanto consegue che anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori, come nel caso che qui si esamina;

7.3. che per effetto della proposta ricostruzione rimangono assorbite le censure che attengono alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al denunciato omesso esame delle censure che investivano specificatamente l’incidenza degli accordi sopravvenuti sulla comunicazione aziendale di avvio della procedura;

7.4 che le ragioni di illegittimità della procedura danno contezza, come già ritenuto da Cass. 15994/2016 cit., anche dell’implicito rigetto della eccezione relativa alla pretesa acquiescenza del lavoratore;

8. che il terzo e il quarto motivo di ricorso, trattati congiuntamente per connessione, sono infondati;

8.1. che al giudice di appello spetta la valutazione di adeguatezza della specificazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da porre in cassa integrazione e delle modalità di rotazione, risolvendosi tale valutazione nella formulazione di un giudizio di merito al pari di quello concernente la comunicazione di avvio della procedura, pertinente in via esclusiva al giudice di merito e censurabile in cassazione solo negli stretti limiti del giudizio di legittimità (Cass. n. 23622 del 2015, Cass. n. 12096 del 2014, Cass. n. 9705 del 2014);

8.2. che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) la specificità dei criteri di scelta consiste nell’idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta dei lavoratori ai criteri predeterminati; b) la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l’obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7; c) la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l’inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. n. 4886 del 2015, Cass. n. 18895 del 2014, Cass. 14/5/2012, n. 7459 del 2012). Con particolare riferimento al requisito di specificità, si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass. n. 25100 del 2013) che l’aggettivazione “non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione”, atteso che “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta”. Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela – delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali – assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell’esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell’intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato nè il criterio della rotazione nè altro criterio che individui, in alternativa a quest’ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016); la valutazione del giudice di merito risulta coerente con i parametri normativi sopra richiamati;

8.3. che l’assunto della ricorrente secondo la quale, in concreto, l’indicazione di tali criteri selettivi non sarebbe necessaria fronte della deliberata scelta di sospendere tutto il personale in servizio, ad eccezione di quello con qualifica dirigenziale, è priva di pregio posto che non viene evocata, nel rispetto dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la risultanza processuale dalla quale tale circostanza emergerebbe; anzi, essa sembra positivamente esclusa dalla lettura della comunicazione trascritta in ricorso nella quale si fa riferimento alla sospensione di “un numero massimo di 727 lavoratori occupati presso il sito di (OMISSIS)”” Dal tenore letterale della espressione, “un numero massimo di”, si evince proprio che il datore di lavoro non ha inteso necessariamente procedere alla sospensione di tutti i dipendenti ma si è riservato di sospenderne anche un numero inferiore con conseguente necessità di determinazione dei criteri oggettivi per la loro individuazione. Di tanto dà correttamente atto la Corte di appello con motivazione che non trascura nessun fatto allegato dalle parti nel giudizio tanto meno l’allegata grave crisi del settore che costituisce il presupposto della riduzione delle attività imprenditoriali;

9. che il rigetto dei primi quattro motivi assorbe l’esame del quinto e del sesto motivo che investono la ratio decidendi, ulteriore rispetto a quella oggetto dei motivi scrutinati, rappresentata dalla non configurabilità in concreto del presupposto – evento imprevisto ed imprevedibile D.M. 18 febbraio 2002, n. 31826, ex art. 1, lett. e), al quale era stata ancorata l’ammissione alla cigs della società;

10. che le spese seguono la soccombenza;

11. che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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