Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6760 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 15/03/2017, (ud. 13/10/2016, dep.15/03/2017),  n. 6760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16443-2011 proposto da:

EQUITALIA POLIS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO, N. 103, presso lo studio dell’avvocato DANIELE

VAGNOZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato UGO DI SILVESTRE,

giusta procura speciale notarile in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2011 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 25/03/2011 r.g.n. 305/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato DI SILVESTRE UGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Di seguito al ricorso depositato il 10 dicembre 2008, il giudice del lavoro di Larino accoglieva la domanda di P.P., con sentenza del 19 maggio 2009, dichiarando il diritto dell’attore all’inquadramento come quadro direttivo di 3^ livello, nonchè alle conseguenti differenze retributive, ex art. 74 del c.c.n.l. di settore 2001 (corrispondente all’art. 80 del successivo c.c.n.l. 2005).

La decisione veniva impugnata da EQUITALIA POLIS S.p.a., il cui gravame però era respinto dalla Corte d’Appello di Campobasso con sentenza n. 26 in data 18 febbraio – 25 marzo 2011, notificata il 19 aprile 2011, che, esclusa la nullità eccepita dal P., osservava come i fatti relativi alle mansioni disinpegnate dal ricorrente, allegati con il ricorso introduttivo del giudizio unitamente alla prodotta documentazione, non fossero stati contestati dalla resistente, di guisa che dovevano ritenersi pacifici.

Correttamente era stato ritenuta applicabile in favore del P. la previsione di cui all’art. 80 comma 4, terzo alinea, del c.c.n.l. (con riferimento al dipendente che venga preposto alla direzione di più sportelli cui siano addetti complessivamente più di 15 dipendenti, compreso il preposto), l’unica compatibile con le mansioni di responsabile di area e sovrintendente di due coordinatori (il coordinatore procedure esecutive e quello sportelli di (OMISSIS)).

Era agevole rilevare – in aggiunta al fatto che le mansioni direttive di coordinamento attribuite al P. trovavano definizione soltanto sotto la declaratoria di cui all’art. 80, nell’ambito perciò dei quadri direttivi – che alla conclusione, cui era pervenuto il giudice di prime cure, conduceva per esclusione anche la lettura della declaratoria di cui all’art. 91, la cui applicazione era pretesa da parte appellante (nella parte finale e riassuntiva: “…nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i lavoratori incaricati di svolgere… attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche, economiche, umane… ivi compresa la responsabilità nel coordinamento… nell’ambito di unità operative o nuclei di lavoro… di ridotte dimensioni”). Tra i profili professionali esemplificativi di tale declaratoria non si rilevava alcun livello, in cui all’ufficio del lavoratore preposto fossero stabilmente addetti più di dieci dipendenti. Non si vedeva, pertanto, come potessero rientrarvi le mansioni di coordinamento, incontestabilmente riconosciute, da riferirsi a 16 dipendenti, come nel caso di quelli addetti agli uffici coordinati dal P..

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Polis S.p.A. con atto del 10 – 13 giugno 2011, affidato ad un solo motivo, variamente articolato, sia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sia in relazione allo stesso art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

All’impugnazione avversaria ha resistito P.P. mediante controricorso, di cui alla relata di notifica a mezzo posta spedita in data 22 luglio 2011.

E’ stata depositata memoria ex art. 378 c.p.c. per EQUITALIA Servizi di Riscossione S.p.a. con sede legale in (OMISSIS), nella quale si è fusa per incorporazione, giusta il relativo atto in data 1706-2016 per notar D.L.M. di (OMISSIS), EQUITALIA Sud S.p.a., nella quale si era fusa, a sua volta, EQUITALIA Polis S.p.a..

Inoltre, è stata depositata procura speciale in data 4 ottobre 2016, per notar A.E. di (OMISSIS), conferita da P.P. all’avv. Ugo Di Silvestre con studio in Pescara, relativamente a questo procedimento, iscritto al n. 16443/11 r.g., unitamente all’avviso di ricevimento dell’atto giudiziario spedito a EQUITALIA POLIS S.p.a., in persona nel (OMISSIS), restituito al mittente avv. Ugo Di Silvestre via (OMISSIS), per irreperibilità della destinataria EQUITALIA POLIS S.p.a. sconosciuta al suddetto indirizzo di (OMISSIS), come da annotazione dell’addetto al recapito in data 10 agosto 2011 (invero il ricorso per cassazione di EQUITALIA POLIS S.p.a., con sede legale in (OMISSIS), notificato come da relata del 13 giugno 2011, a seguito di richiesta del 10-06-11) indica quale procuratore speciale l’avv. Nunzio Rizzo del foro di Napoli, con domicilio eletto presso lo studio di detto avvocato in (OMISSIS), giusta la relativa e corrispondente procura a margine del medesimo ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che, in base a quanto sopra rilevato, il controricorso non è stato notificato alla società ricorrente, per cui tuttavia il P. ha conferito valida procura speciale, tramite notaio, all’avv. Ugo Di Silvestre, che è quindi comparso alla pubblica udienza del 13 ottobre 2016, l’atto d’impugnazione della società si fonda sulle seguenti argomentazioni: violazione e falsa applicazione dell’art. 74 del c.c.n.l. per i dipendenti di esattorie in data 12 dicembre 2001, nonchè degli artt. 80 e 91 del contratto collettivo 4 novembre 2005, ed ancora degli artt. 1362 c.c. e ss., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 per insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo ai fini della risoluzione della controversia.

Il C.C.N.L. 4 novembre 2005 (per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali, dalla la alla 3a, dipendente dalle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi), nella PARTE SPECIALE – QUADRI DIRETTIVI, CAPITOLO 12^ – QUADRI DIRETTIVI, colloca l’art. 80 (Definizione ed inquadramento), che così testualmente recita:

“La categoria dei quadri direttivi è articolata in 4 livelli retributivi.

Declaratoria – Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici, che pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall’azienda di svolgere, in via continuativa, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali e elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell’ambito di strutture centrali e/o nella rete (sportelli e/o strutture periferiche), ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3a area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.

Tali funzioni e compiti possono prevedere l’effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi in rappresentanza dell’azienda, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell’ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.

Nell’ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:

gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi, secondo le previsioni che seguono:

1 livello retributivo:

il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione di uno sportello cui siano addetti almeno 8 dipendenti compreso il preposto;

i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti almeno 8 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità locale.

2^ livello retributivo:

il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione di uno sportello cui siano addetti almeno 9 dipendenti compreso il preposto;

i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti almeno 9 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità locale.

3^ livello retributivo per:

il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione di uno sportello cui siano addetti almeno 10 dipendenti compreso il preposto;

i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti almeno 10 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità locale;

il dipendente che venga preposto dal concessionario alla direzione di più sportelli cui siano addetti complessivamente almeno 15 dipendenti compreso il preposto;

il dipendente che venga preposto, nell’ambito della direzione o della struttura di rete (sportello o struttura periferica), a servizi o uffici purchè a detti uffici o servizi siano stabilmente addetti nel complesso almeno 20 dipendenti compreso il preposto.

4^ livello retributivo per:

il dipendente che venga preposto alla direzione di un ambito territoriale provinciale cui siano stabilmente addetti almeno 20 dipendenti compreso il preposto; il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione di uno sportello cui siano addetti almeno 25 dipendenti compreso il preposto;

i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti almeno 25 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità locale;

il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione di più sportelli cui siano addetti complessivamente almeno 30 dipendenti compreso il preposto; il dipendente che venga preposto, nell’ambito della direzione o della struttura di rete (sportello o struttura periferica), a servizi o uffici purchè a detti uffici o servizi siano stabilmente addetti nel complesso almeno 30 dipendenti compreso il preposto.

Le Parti valuteranno la possibilità di individuare in sede aziendale ulteriori profili professionali esemplificativi.

Nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati tempo per tempo, su richiesta di una delle Parti aziendali: accordi aziendali per il 1^ e 2^ livello retributivo;

nel rispetto della procedura di cui all’u.c. presente art. per il 3^ e il 4^ livello retributivo”.

Nella PARTE SPECIALE – AREE PROFESSIONALI/CAPITOLO 13^ – AREE PROFESSIONALI del contratto collettivo (v. tra l’altro l’art. 88, dedicato all’Inquadramento del personale… nelle aree professionali e nei livelli retributivi disciplinati dagli articoli che seguono) è inserito poi l’art. 91 – 3a Area Professionale, così formulato:

“Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.

Le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dal Concessionario, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.

Nell’ambito della predetta declaratoria generale:

nel 1^ livello retributivo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici;

nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell’ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area, nell’ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.

Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi.

PROFILI PROFESSIONALI ESEMPLIFICATIVI – 3a AREA PROFESSIONALE.

1^ livello retributivo – Profili.

i preposti all’ufficio centrale delle gestioni di riscossione dei tributi;

coloro che svolgono compiti di cassiere in via continuativa e prevalente per almeno tre ore al giorno per sei mesi in un periodo di dodici mesi;

gli ufficiali della riscossione con attribuzione della relativa qualifica;

gli addetti ai “terminali” nell’ambito dei sistemi c. d. in “tempo reale” – e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l’elaboratore centrale – in quanto svolgano compiti che richiedano l’autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l’elaboratore centrale;

gli operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale;

coloro prevalentemente addetti, anche allo sportello, a lavori che implichino responsabilità nell’esame e nell’espletamento delle pratiche e pertanto richiedano una adeguata conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti in materia di riscossione delle imposte.

4^ livello retributivo – Profili.

lavoratore/lavoratrice preposto dal Concessionario ad uno o più sportelli cui siano stabilmente addetti almeno 7 elementi compreso il preposto;

lavoratore/lavoratrice preposto dal Concessionario nell’ambito della Concessione ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno 7 elementi oltre il preposto;

lavoratore/lavoratrice che nell’ambito della Concessione venga stabilmente incaricato dal Concessionario di coadiuvare in via autonoma, con mansioni qualificate di particolare responsabilità, un quadro direttivo di 3^ o 4^ livello retributivo o dirigente e a questi risponda direttamente del proprio lavoro nonchè di quello di almeno altri nove elementi da lui stesso coordinati.

Tanto premesso, secondo la ricorrente, andava ricordato come le norme del contratto collettivo, non diversamente da tutti i contratti, escludessero una interpretazione estensiva ovvero analogica, dovendo essere interpretate secondo la comune intenzione delle parti, considerando in via prioritaria il significato delle parole.

Nella specie la Corte di Appello, sulla scia della decisione di primo grado, aveva interpretato la norma di cui all’art. 80, 3 alinea, del terzo livello retributivo, in senso estensivo, riferito alla nozione di sportello, sicchè tale nozione esulerebbe dal significato letterale della stessa e si riferirebbe anche a servizi ed uffici che non siano sportelli. In tal modo aveva superato l’insormontabile ostacolo dovuto al fatto che il P. non era preposto ad almeno 20 dipendenti, come richiesto dalla norma contrattuale per riconoscere l’inquadramento nel terzo livello retributivo. La Corte distrettuale, prendendo atto che le mansioni del P. sarebbero state quelle di sovrintendere ai due coordinatori (il coordinatore delle procedure esecutive e quello addetto agli sportelli di (OMISSIS)), aveva taciuto sul numero degli addetti, cui il ricorrente avrebbe sovrainteso. Stando alla declaratoria del contratto collettivo, se il ricorrente fosse stato addetto alla preposizione di più sportelli, i dipendenti, compreso il preposto, avrebbero dovuto essere 15; se, come nel caso in esame, fosse stato addetto a più servizi o uffici, i dipendenti avrebbero dovuto essere almeno 20.

Per superare questo insormontabile ostacolo (per cui il P. non rientrava nella prima e neanche nella seconda declaratoria, in quanto non dirigeva solo sportelli, bensì uffici e sportelli, non raggiungendo mai il numero di 20 dipendenti diretti), la Corte di Appello al pari della sentenza di primo grado aveva interpretato estensivamente la norma contrattuale riferita agli sportelli, ritenendo che agli stessi fossero equiparabili gli uffici e le funzioni distinte diverse dagli sportelli in senso tecnico.

In tal modo le due norme, del terzo e del quarto alinea dell’art. 80 del contratto collettivo, verrebbero impropriamente a sovrapporsi, non avrebbe più senso quella del quarto alinea, che verrebbe ad essere assorbita dalla precedente e non avrebbe quindi ragion d’essere.

Esaminati i mansionari del 30 settembre 2002 e del g. 8 marzo 2004, risultava che: nel corso dell’anno 2002 il P., responsabile della riscossione e coordinatore delle procedure esecutive di (OMISSIS), gestiva complessivamente 16 persone, 17 con se stesso (un coordinatore dello sportello di (OMISSIS), sei addetti a quest’ultimo, un addetto all’ufficio relazioni con il pubblico di (OMISSIS) e sette ufficiali della riscossione); che nel 2004 aveva gestito 14 persone, 15 compreso egli stesso (5 addetti allo sportello di (OMISSIS), un addetto a quello di Larino, un impiegato adibito all’ufficio relazioni con il pubblico di (OMISSIS) e sette ufficiali della riscossione di (OMISSIS)). Emergeva, pertanto, che l’attore aveva coordinato al più 16 dipendenti, ma non tutti appartenenti agli sportelli, bensì pure all’Area/Ufficio.

In tal modo il numero delle risorse da coordinare o gestire doveva essere almeno di 20. Pertanto, il ricorrente era stato correttamente inquadrato nella terza area professionale, quarto livello retributivo, quale “lavoratore preposto ad uno o più sportelli, cui siano stabilmente addetti almeno sette elementi, compreso il preposto”, ai sensi dell’art. 91 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 novembre 2005.

In definitiva, la norma contrattuale andava interpretata nel senso che la nozione di sportello era da intendersi in senso letterale, e non estesa a qualsiasi altra funzione o struttura (ufficio, servizi), che non fosse riconducibile ad uno sportello.

Da ciò era poi derivato l’errore interpretativo della sentenza impugnata, afferente alla contrattazione collettiva, con conseguente vizio di motivazione della stessa, consistito nel non aver esattamente individuato le mansioni del ricorrente, che non comportavano (e comportano) la esclusiva preposizione a sportelli esattoriali.

Orbene, le critiche mosse da parte ricorrente alla gravata pronuncia appaiono fondate nei seguenti termini, precisandosi al riguardo che nella specie opera ratione temporis il precedente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (rimasto in vigore dal 2-3-2006 al g. 11-82012: Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:….5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Non trova infatti applicazione il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134; norma che, per espressa previsione dell’art. 54, comma 3 D.L. cit.: “si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (avvenuta il 12 agosto 2012)”, laddove la sentenza de qua risale ad epoca anteriore (18 febbraio / 25 marzo 2011)).

A tal riguardo, dunque, risultano giustificate le doglianze esposte dalla società sia in ordine a carente motivazione delle circostanze di fatto, indubbiante rilevanti ai fini della decisione, delle quale è stata lamentata la scarsa considerazione, sia riguardo alla denuncia di erronea applicazione della contrattazione collettiva di riferimento.

Ed invero, va premesso che il P., sulla scorta delle allegazioni in atti, era inquadrato fino al 31 dicembre 2002 nella suddetta terza area professionale, prima con il terzo livello retributivo e poi con il quarto; che aveva svolto dal 16 settembre 2002 al 31 luglio 2007 mansioni di responsabile della riscossione per l’area di (OMISSIS) e di Larino, coordinando complessivamente sedici dipendenti (14 addetti allo sportello di (OMISSIS), uno a quello di Larino ed un dipendente URP). Inoltre, la Corte molisana pare aver recepito l’argomentazione del giudice di prime cure, in base alla quale andava condivisa la lettura, proposta da parte attrice, secondo cui, con riferimento al succitato art. 80, terzo alinea, comma 4, (quadro di 3^ livello retributivo), nel senso di una interpretazione estensiva della parola sportelli, poichè più consona alla ratio ed al senso complessivo della norma contrattuale, quindi più aderente alle mansioni in concreto svolte dal P..

Orbene, tenuto conto delle declaratorie contenute nell’anzidetta contrattazione collettiva, la previsione – secondo cui va considerato quadro di terzo livello il dipendente preposto alla direzione di più sportelli cui siano addetti complessivamente almeno 15 dipendenti compreso il preposto – appare diversa dall’adibizione a sportelli e uffici o servizi, cui siano cumulativamente assegnati più di quindici dipendenti.

Invero, la stessa contrattazione collettiva nelle specifiche e dettagliate declaratorie ivi contenute, relativamente ai rispettivi livelli retributivi, ha chiaramente distinto il preposto agli sportelli dai preposti ai vari individuati rami di attività specialistiche, distinguendo tra l’altro, con riferimento al terzo livello retributivo: la preposizione ad uno sportello con almeno dieci dipendenti; i preposti ad attività specialistiche con almeno dieci dipendenti; il preposto alla direzione di PIU’ sportelli cui siano addetti nel complesso almeno 15 unità e il preposto a servizi o uffici cui siano stabilmente addetti nel loro complesso almeno 20 dipendenti, tra cui anche il preposto.

Ne deriva che la commistione sportelli / uffici, cui in effetti tende l’interpretazione estensiva propugnata dai giudici di merito, appare contraria non soltanto al dato testuale ma proprio alla complessiva formulazione della previsione contrattuale, che quindi risulta incompatibile ex art. 1362 c.c. con la volontà delle parti, siccome trasfusa nel surriferito accordo collettivo.

Pertanto, l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio, pure riguardo alle spese di questo giudizio, ad altra Corte di Appello per esauriente e motivato riesame dei fatti di causa in relazione alle pretese azionate da P.P., tenuto conto dei principi sopra enunciati, provvedendo ai necessari accertamenti e quindi alle conseguenti statuizioni di competenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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