Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 676 del 15/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/01/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 15/01/2021), n.676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9876-2019 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

GIUSEPPE GUATTANI 14, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PESIRI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 10,

presso lo studio dell’avvocato CATERINA ZUARDI SCORSONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO SCORSONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 593/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.D. conveniva davanti al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, C.A. per ottenerne la condanna a pagargli la somma di Euro 8600 come risarcimento di danni per infiltrazioni subite dall’attore nel proprio immobile che sarebbero provenute dalla proprietà della convenuta, la quale si costituiva resistendo e attribuendo invece le infiltrazioni ad un eccezionale temporale avvenuto il (OMISSIS).

Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza n. 2573/2014;

il B. proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Roma rigettava con sentenza del 28 gennaio 2019.

Il B. ha presentato ricorso, da cui si è difesa con controricorso la C.. Il ricorrente ha depositato pure memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

1. In primis, va rilevato che nella memoria, prima di procedere ad illustrare quanto già addotto nel ricorso, il B. lamenta che la proposta in forza della quale il presente ricorso è stato destinato all’adunanza di questa Sezione della Suprema Corte “risulta quanto mai vaga e non se ne comprendono i motivi”, violando pure il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., e art. 6 CEDU.

Al riguardo, non si può non osservare che l’art. 380 bis c.p.c., comma 1, nel testo attualmente vigente non prevede alcuna motivazione della proposta stessa – a differenza di quanto era statuito nel testo previgente alla novellazione di cui alla L. 25 ottobre 2016, n. 197, che peraltro, significativamente, non prevedeva una “proposta” bensì “una relazione” -.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha conseguentemente riconosciuto che non sussiste alcun obbligo per il relatore di motivare la proposta, la quale, al contrario, non deve essere motivata (da ultimo Cass. sez. 6-2, ord. 5 febbraio 2020 n. 2720).

2. Tanto premesso, si procede ora all’esame dei motivi del ricorso.

2.1 Il primo motivo denuncia omesso esame di fatto discusso e decisivo, in riferimento alla presenza di infiltrazioni in tutto l’immobile di proprietà del B., e non soltanto in un punto specifico, nonchè in riferimento alle risultanze delle verifiche tecniche effettuate dal Comune di (OMISSIS), non contestate dalla C..

2.2 Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2053 c.c.: sussisterebbe responsabilità della C. per lo stato dell’immobile di cui è proprietaria; vi sarebbe stato inoltre omesso esame delle risultanze testimoniali.

2.3 Il terzo motivo denuncia omesso esame “di quanto argomentato in merito alle risultanze” della consulenza tecnica Sa. e al fatto che dalla consulenza “emergono alcuni dati non contestati” dalla C. “che si pongono in contrasto con il rigetto della domanda” del B.. Viene altresì denunciato “omesso esame della argomentata contraddittorietà esistente tra la descrizione dei luoghi” effettuata nella consulenza tecnica d’ufficio e la conclusione cui perviene lo stesso consulente tecnico d’ufficio.

3. Il primo e il secondo motivo costituiscono evidentemente un’alternativa ricostruzione degli esiti del compendio probatorio, perseguendo così un terzo grado di merito, il che li conduce alla inammissibilità.

Anche il terzo motivo costituisce una ricostruzione fattuale alternativa, strutturandosi proprio come se fosse un motivo di gravame, e patendo quindi della stessa inammissibilità.

In conclusione, il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo alla controricorrente.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1200, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

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