Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 676 del 15/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 676 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sui ricorso 29109-2011 proposto da:
EUROCONSULT DI ARSENA MASSIMILIANO 01046750459, in
persona del titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato PUOTI GIOVANNI,
rappresentata e difesa dall’avvocato BALDINI ANDREA giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE di PONTREMOLI, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO DE’ DOMINICIS
8, presso lo studio dell’avvocato RICCHEZZA MASSIMILIANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MONTANA GIOVANNI giusta
procura a margine del controricorso;

– controticorrente –

PS
irb

Data pubblicazione: 15/01/2014

contro
ESCO APUANA SRL;

intimata

avverso la sentenza n. 146/2010 del TRIBUNALE DI MASSA

17/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;
udito l’Avvocato Lo Monaco Giuseppe (delega avvocato Baldini
Andrea) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti depositando
nota spese;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso PQR.

Ric. 2011 n. 29109 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

SEZIONE DISTACCATA di PONTREMOLI, depositata il

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Con sentenza in data 17.11.2010 il Giudice del Tribunale di Massa, sez.
distaccata di Pontremoli — decidendo sull’opposizione proposta dal Comune di
Pontremoli, terzo pignorato nel procedimento esecutivo intrapreso dalla
Euroconsult di Arena Massimiliano (di seguito, brevemente, Euroconsult) nei

pignorato — ha dichiarato la nullità dell’ordinanza del G.E. in data 12.12.2007,
compensando le spese tra le parti.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la Euroconsul
formulando sei motivi.
Il Comune di Pontremoli ha resistito con controricorso.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte della Esco Apuana s.r.1..
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appaiono destinati ad essere accolti i
motivi primo, secondo e quarto nei sensi che si preciseranno di seguito, assorbiti
gli altri.
4. Con i motivi di ricorso si denuncia: a) nullità della sentenza ex art.360 n.4
cod. proc. civ. in relazione all’art. 156 cod. proc. civ. per contrasto insanabile tra
motivazione e dispositivo in punto di inammissibilità circa la proposizione del
rimedio dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta in primo grado
avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.; b) violazione
dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ. per contraddittoria motivazione in relazione all’art.
617 cod. proc. civ. circa la regolarità formale dell’ordinanza ex art. 553 cod. proc.
civ. come titolo esecutivo rispetto all’accertamento dei fatti costitutivi,
modificativi, impeditivi o estintivi dello stesso; c) violazione dell’art 360 n. 3 cod.
proc. civ. in riferimento all’art. 112 cod. proc. civ. per la mancata declaratoria di
carenza di legittimazione passiva dell’opponente ex art.100 cod. proc. civ. e di
inammissibilità dell’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. in luogo

Rel. dott. A. Ambrosio

3

confronti della s.r.l. Esco Apuana avverso l’ordinanza di assegnazione del credito

dell’opposizione ex art.617 cod. proc. civ.; d) omessa motivazione in riferimento
all’art. 360 n.5 cod. proc. civ. sulle ragioni della nullità dell’ordinanza ex art. 553
cod. proc. civ.; e) violazione dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ. in riferimento all’art.
2929 cod. civ. in relazione agli artt. 547 e 548 cod. proc. civ. e in riferimento agli
artt. 156 e 157 cod. proc. civ.; f) contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 cod.
proc. civ. in relazione all’art.92 cod. proc. civ..

cioè che la decisione impugnata sia nulla perché assolutamente priva di coerenza
logica-giuridica, anche per l’evidente contrasto tra i contenuti della motivazione
(segnatamente laddove afferma nell’incipit della stessa motivazione «i/ rimedio
dell’opposizione agli atti esecutivi proposto in questa sede … deve nella specie ritenersi
inammissibile») e il dispositivo nel quale si «dichiara la nullità dell’ordinanza impugnata».
4.2. Orbene — premesso in via di principio che sussiste un contrasto tra
motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza solo se ed in
quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato
complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere
conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale (Cass ord. 4 settembre 2012, n.
14801) — si osserva che nel caso di specie la motivazione, dopo l’incipit sopra
testualmente riportato, si svolge sul tema ammissibilità/inammissibilità
dell’opposizione agli atti esecutivi in dipendenza del coinvolgimento o meno di
censure attinenti la risoluzione da parte del G.E. di questioni attinenti al significato
della dichiarazione, senza neppure chiarire quali sia la concreta natura delle
censure svolte con lo specifico atto di opposizione (solo sommariamente
enunciate nella parte espositiva, laddove si afferma che l’opponente aveva dedotto
la nullità dell’ordinanza di assegnazione del credito «in difetto del relativo accertamento»,
mentre nella parte motiva si afferma che le censure erano attinenti «alla violazione
delle disposizioni di cui agli artt. 547 e 548 c.p.c. in ordine al contenuto della dichiarazione del
terzo pignorato»); ciononostante l’esito finale di detto argomentare sembrerebbe far
intendere che l’opposizione sia ammissibile, contrariamente alla premessa assunta;

Rel. dott. A. Ambrosio

4

4.1. I motivi primo, secondo e quarto esprimono un’unica sostanziale censura e

nel contempo, però, il tema del merito dell’opposizione non viene minimamente
affrontato, il che si giustificherebbe solo con il rilievo dell’inammissibilità
dell’opposizione; in ogni caso — quand’anche volesse ipotizzarsi (come assume
parte resistente) che vi sia stato nella richiamata premessa un semplice errore
materiale, conseguente ad una mera svista o disattenzione nella redazione della
sentenza — resta il fatto che è assolutamente inesistente la motivazione della

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio — esaminate le memorie delle parti e considerato che i rilievi svolti da
parte resistente non hanno evidenziato profili tali da condurre ad una decisione
diversa da quella prospettata nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in
diritto esposti nella relazione stessa.
In definitiva il primo, il secondo e il quarto motivo vanno accolti, assorbiti gli
altri; ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e il rinvio al Tribunale di Massa in persona di altro giudice, che provvederà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli
altri; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese del
giudizio di cassazione al Tribunale di Massa in persona di altro giudice.
Roma 7 novembre 2013

statuizione di nullità contenuta in dispositivo. ».

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