Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 676 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.12/01/2017),  n. 676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13287-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI, 49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che

lo rappresenta e difende in virtù di procura notarile n. (OMISSIS),

prodotta in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 648/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, emessa il 27/02/2014 e depositata il

27/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza indicata in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso di R.E., esercente l’attività di medico generico convenzionato con il SSN, contro il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso per IRAP versata dal 2004 al 2007, ritenendo che la corresponsione di compensi ai medici per le sostituzioni del professionista non integrava il presupposto dell’autonoma organizzazione.

La parte intimata ha depositato controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, lett. c) ed il secondo, con il quale si prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dall’avere anche svolto l’attività in forma associata presso la Cooperativa Medicina Nuova soc.coop. meritano un esame congiunto e sono entrambi infondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente evidenziato che l’organizzazione di medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale nelle forme proprie della “medicina di gruppo”, date le peculiarità ricavabili dalla normativa speciale che regola il Servizio Sanitario Nazionale, non rientra fra le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, soggette ex lege, ed in ogni caso, ad IRAP – cfr. Cass. S.U. n. 7291/2016-.

Ne consegue che nessun vizio si riscontra nella decisione impugnata, nemmeno prospettandosi la decisività del fatto non considerato dalla CTR, per l’appunto concernente l’esercizio in forma associata della professione medica da parte di soggetto convenzionato con il SSN.

Sulla base delle superiori considerazioni il ricorso va respinto.

L’intervento chiarificatore delle S.U. giustifica la compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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