Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6759 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. III, 10/03/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 10/03/2021), n.6759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28950-2019 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

PERUGIA;

– intimata –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 425/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta

nella camera di consiglio del 23/09/2020 dal Consigliere Dott.

RUBINO LINA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

A.S., cittadino del Senegal, propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 23.9.2019, avverso la sentenza n. 425/2019 della Corte d’Appello di Perugia, pubblicata in data 24.7.2019, con la quale la corte d’appello gli ha negato lo status di rifugiato e ha ritenuto non sussistere il suo diritto nè alla protezione sussidiaria nè alla protezione umanitaria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza di appello per omessa motivazione, segnalando che oltretutto essa recepisce supinamente le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado – senza peraltro neppure trascriverle nella parte argomentativa senza far capire di aver compiuto un proprio autonomo percorso valutativo, all’esito del quale ha condiviso le motivazioni del primo giudice.

Con il secondo motivo denuncia la mancata concessione della protezione sussidiaria, denunciando l’omesso esame delle fonti informative, l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e la contraddittorietà tra le fonti citate e il loro contenuto.

Con il terzo motivo, denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti.

Con il quarto, deduce l’omessa valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che corra il rischio di essere perseguitato nel suo paese d’origine, nonchè la violazione delle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 199, art. 28 e di cui alla L. 14 luglio 2017, n. 110, che ha introdotto il reato di tortura e dei principi generali di cui all’art. 10 Cost. e 3cedu. Sostiene che la sentenza impugnata, in violazione delle sopra indicate norme di legge, oltre che in totale mancanza di una motivazione che sia conforme al minimo costituzionale, non contenga una valutazione a norma di legge della sua denunciata situazione di vulnerabilità, ai fini della quale sarebbe stata necessaria una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e a cui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Il ricorso è fondato.

La Corte d’Appello di Perugia ha reso nel provvedimento impugnato una motivazione che coniuga una assoluta genericità, in ragione della quale essa appare predisposta per l’utilizzazione, quasi fosse un modulo prestampato, allo scopo di definire una serie indeterminata di impugnazioni proposte da chi richiede le varie forme di protezione internazionale, ad alcune violazioni di legge.

La motivazione si prospetta come meramente apparente in quanto non riporta nulla del vissuto personale del migrante, della sua storia, delle ragioni per le quale ha dichiarato di essersi allontanato dal suo paese di origine, delle ipotesi di persecuzione che assume di aver subito.

Non precisa neppure quali delle varie forme di protezione internazionale previste avrebbe richiesto il ricorrente.

Non dice nulla di quale sia stato il percorso di integrazione del ricorrente in Italia, e quali siano le ragioni di particolare vulnerabilità che avrebbe allegato a fondamento della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria.

Si limita a dire:

che il migrante non ha dato prove certe in merito all’aiuto richiesto alle autorità statali e non ricevuto; che il racconto del migrante sarebbe denso di varie contraddizioni;

che non ci siano prove neppure in merito alla esistenza di una situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica derivante da sistemi di regole non scritte sub statuali;

che non sussistono i presupposti neppure per la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto nulla sarebbe stato provato in ordine alla violazione dei diritti fondamentali della persona in caso di rimpatrio;

che pertanto “è pertanto evidente che l’appellante, nel lasciare il suo paese, ha solo fatto una scelta personale”.

In tal modo, la sentenza in primo luogo si risolve in una petizione di principio, perchè non consente di comprendere e di verificare se abbia effettivamente esaminato la situazione sottopostale dal ricorrente, e non rende minimamente comprensibile all’esterno nè verificabile nella sua esattezza il ragionamento motivazionale che l’ha condotta al rigetto dell’impugnazione.

Essa si pone anche in violazione di legge, in conformità alle censure proposte, in quanto in primo luogo la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5); detta valutazione di credibilità deve ritenersi inoltre censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01); in particolare, varrà sottolineare come il giudice di merito, nel valutare la credibilità complessiva del richiedente asilo, ben potrà ritenere inattendibili le dichiarazioni rese da quest’ultimo sulla base del significato eloquente anche di una singola circostanza ritenuta di per sè assorbente rispetto alla considerazione di ogni altro elemento di valutazione, purchè di detta circostanza se ne sottolinei – o ne emergano con evidenza – i caratteri di decisività, senza limitarsi al richiamo di formule di sintesi o di modelli argomentativi meramente stereotipati; nel caso di specie, il giudice a quo, nel trattare della questione relativa alla credibilità della vicenda narrata dal ricorrente, si è inammissibilmente limitato a rilevare la mancanza di prova a sostegno di quanto narrato dall’istante, senza indicare quale questo narrato fosse;

ciò posto, varrà considerare come la corte territoriale abbia propriamente trascurato di circostanziare e articolare la valutazione di credibilità del richiedente in rapporto a ciascuno dei parametri di attendibilità dichiarativa sul cui necessario rilievo insiste la disposizione imperativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, finendo col porsi in evidente contrasto con i canoni di interpretazione delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale espressamente raccomandati dalla legge e, più in generale, con la struttura “procedimentale” e “comprensiva” del ragionamento argomentativo imposto ai fini del controllo di quelle stesse dichiarazioni; in forza di tali premesse, le lacune indicate devono ritenersi tali da riflettersi inevitabilmente sulla legittimità della motivazione in thema dettata dal giudice di merito, atteso che il mancato rispetto del “modello legale di letture” delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo vale a escludere l’avvenuta giustificazione, in modo legalmente adeguato, del giudizio di inattendibilità così espresso dal giudice di merito; tali rilievi impongono di rinviare al giudice del merito per la doverosa rinnovazione della valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente, anche in relazione alla verifica istruttoria (da compiere anche attraverso l’esercizio dei poteri di cooperazione istruttoria rimessi al giudice del merito) circa la fondatezza delle domande relative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui alle ipotesi indicate nel D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b); a tale riguardo, varrà sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento dello status di rifugiato o il diritto alla protezione sussidiaria non possono essere esclusi dalla sola circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con il conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Sez. 1 -, Ordinanza n. 26823 del 21/10/2019, Rv. 655628 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16356 del 03/07/2017, Rv. 644807 01); nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver proceduto in modo irrituale all’esame dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dall’istante, si è inammissibilmente sottratto alla verifica e all’esercizio dei propri poteri di istruzione ufficiosa (nel quadro dei doveri di cooperazione istruttoria imposti dalla legge) al fine di individuare, in termini positivi e concreti, le specifiche fonti informative suscettibili di comprovare l’effettiva idoneità delle istituzioni senegalesi a cautelare l’incolumità dei propri cittadini in relazione a situazioni di vulnerabilità di origine “privata”.

Quanto, infine, al domandato riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02); peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 01); nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver sottolineato il carattere meramente economico delle ragioni di fuga dell’istante dal proprio paese, ha trascurato totalmente di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc.; ciò posto, il discorso giustificativo in tal guisa elaborato dal giudice a quo deve ritenersi tale – al di là dell’assorbente rilievo riguardante la violazione delle norme che presiedono al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria – da non integrare gli estremi di una motivazione adeguata sul piano del c.d. “minimo costituzionale”; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza di tutte le censure esaminate, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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