Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6758 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20124-2015 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore Fallimentare pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

S.P., S.S. e P.S. in qualità di

genitori esercenti la patria potestà sulla minore PA.CA.,

PA.NI. (oggi maggiorenne), S.G. e B.G.

in qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla minore

BE.GI., BE.LO. (oggi maggiorenne), elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati

ROBERTO FISCHI e FRANCESCO MANCA;

– controricorrenti –

e contro

FONDIARIA SAI S.P.A., T.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 343/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/02/2015, R.G.N. 1474/2009.

Fatto

RILEVATO

1. Che la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato (OMISSIS) s.r.l. (da ora (OMISSIS)) al pagamento in favore di Si.Gi., S.S. e S.P. della somma di Euro 140.000,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno connesso al decesso del genitore Si.Nu., già detratto quanto percepito per effetto della transazione intervenuta con R.S., oltre accessori dalla data della pronunzia;

2. che la sentenza impugnata, accertata la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato “in nero” tra Si.Nu. e l’impresa (OMISSIS), accertata la responsabilità della società per l’evento infortunistico che aveva determinato la morte del S. stante la omessa adozione delle necessarie misure antinfortunistiche, respinta, per carenza di prova, la domanda di differenze retributive e di rimborso delle spese funerarie, ha accolto la domanda di risarcimento del danno in favore dei soli figli della vittima, G., S. detta M. e P.; ha riconosciuto ai suddetti il diritto al risarcimento (iure proprio) del danno non patrimoniale e il diritto (iure hereditatis) al risarcimento del danno cd. tanatologico. Ha proceduto con valutazione equitativa alla determinazione della misura del ristoro quantificando in Euro 90.000,00 il danno iure proprio per ciascuno dei fratelli e in Euro 270,000,00 complessivi il danno iure hereditatis, entrambi liquidati nell’attualità, ulteriormente puntualizzando che, dedotto quanto già ricevuto all’esito dell’accordo transattivo con R.S. (coordinatore dei lavori dell’impresa), pari a Euro 40.000,00, pro capite, residuava in favore di ciascuno dei figli della vittima l’importo di Euro 140.00,00;

3. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore, sulla base di un unico motivo; gli intimati S.G., S.S. detta M., S.P., B.G. e S.G. quali esercenti la potestà sulla minore Be.Gi. nonchè Be.Lo., P.S. e S.S. detta M., in qualità di genitori esercenti la potestà sui minori Pa.Ni. e Pa.Ca., hanno resistito con tempestivo controricorso; l’intimata Fondiaria Sai s.p.a. non ha svolto attività difensiva; T.A. non ha svolto attività difensiva;

4. che il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con l’unico motivo parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2094,2697 e 2729 c.c., censura la sentenza impugnata per avere accertato la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra S.N. e la società. Assume che gli elementi considerati dal giudice di appello non davano contezza dell’eterodirezione della prestazione lavorativa e che, inoltre, difettava la prova dei più importanti indici sussidiari della subordinazione quali l’osservanza di un orario di lavoro e la corresponsione della retribuzione in misura fissa. In questa prospettiva deduce che gli elementi acquisiti dal giudizio penale a carico del T. relativo alla responsabilità per l’accaduto erano inidonei a fondare il ragionamento presuntivo alla base del decisum;

2. che il motivo è inammissibile. Premesso che la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che siano idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (Cass. n. 14160 del 2014, Cass. n. 16681 del 2007), si rileva che parte ricorrente, pur formalmente denunziando la violazione del parametro rappresentato dall’eterodirezione, incentra la propria critica sul concreto accertamento di fatto da parte del giudice di merito scaturente dalla valutazione delle emergenze probatorie;

2.1. che la sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sul fatto che, come emerso dal verbale di informazioni in sede di indagini svolte dalla ASL nell’immediatezza dei fatti, risultava che il Si. utilizzava la gru di cantiere con la quale scaricava i materiali che raccoglieva su ogni piano dell’albergo in costruzione e che, come emerso dagli elementi raccolti in sede penale nel giudizio a carico del T., quale responsabile dei lavori e della società, la presenza del S. nel cantiere, presenza sempre caratterizzata dall’uso della tuta da lavoro e dagli strumenti di lavoro, non era occasionale; vi era, inoltre, prova di una serie di pagamenti effettuati in favore del S. da parte del T.;

2.2. che la Corte di merito non ha, pertanto, affatto pretermesso il requisito della cd eterodirezione, come prospetta parte ricorrente, ma lo ha desunto sulla base di una serie di elementi ai quali la consolidata giurisprudenza di questa Corte riconosce valenza indiziaria della esistenza della natura dipendente del rapporto. Come è noto elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l’osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della prestazione medesima nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall’assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l’apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull’atteggi arsi del rapporto (Cass. n. 2256 del 2009, Cass. n. 4171 del 2006);

2.3. che tale accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non risulta in alcun modo incrinato dalle censure articolate che denunziano esclusivamente l’errore di diritto del giudice di secondo grado;

2.4. che parimenti inammissibile la deduzione di violazione dell’art. 2729 c.c., che denunzia l’inidoneità degli elementi tratti dagli atti del processo penale a fondare il ragionamento presuntivo del giudice di merito, stante la sua assoluta genericità, non corredata, in violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione, della indicazione e trascrizione degli atti dai quali emergevano le risultanze processuali utilizzate dal giudice di merito, asseritamente prive di precisione e concordanza;

2.5. che è consolidata l’affermazione della utilizzabilità nel processo civile di prove raccolte nel processo penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata – in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni – non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto, come nel caso di specie, da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 19521 del 2019, Cass. n. 15714 del 2010);

3. che in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

4. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

5. che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 7.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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