Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6758 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 28/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Cotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Parma, Via Petrarca n.

20, presso lo studio dell’avv. Righini Paolo (p.e.c. (OMISSIS)) che

lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente-

avverso il decreto n. 5329/2021 del Tribunale di Bologna, depositato

in data 10 giugno 2021 R.G. n. 17076/2018;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, S.M., cittadino del Gambia, ha adito il Tribunale di Bologna impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, e di protezione umanitaria. Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente esponeva di aver lasciato il paese a causa di un problema di salute allo stomaco, che aveva inutilmente tentato di curare nel proprio paese.

Il Tribunale, all’esito dell’audizione, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione. In particolare il Tribunale, ritenuto che non vi fossero allegazioni valutabili sotto il profilo della protezione internazionale, ha altesì escluso che quanto dicharato dal ricorrente consentisse il riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, o della protezione speciale di cui al D.L. n. 130 del 2020.

Avverso il predetto decreto Mamadou Sambou ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 12 luglio 2021, svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: ” i motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3; nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e 3; II motivo: violazione del D.lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché degli artt. 2,10 e 32 Cost.; III motivo: violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – motivazione apparente circa un fatto controverso decisivo ai fini del giudizio”.

2. Il primo motivo di ricorso censura il mancato esercizio del dovere di cooperazione istruttoria per non aver il Tribunale svolto alcuna indagine circa l’efficienza del sistema sanitaria gambiano, a fronte della ritenuta (rectius, non contestata), credibilità della problematica di salute riferita dal ricorrente. Sostiene difatti il ricorrente che se il Tribunale avesse correttamente adempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria avrebbe appurato che l’accesso alla sanità non è garantito alle aree rurali del paese, che tre delle otto regioni del Gambia sono ancora prive di ospedali e, laddove presenti, le strutture mediche lamentano carenza di personale qualificato, strumentazione medica e approvvigionamento di materiali e medicinali. La sanità, pertanto, sarebbe lasciata spesso ad ambulatori auto-organizzati o gestiti da associazioni di volontariato.

La censura è inammissibile, in quanto non pertinente al decisum.

In ricorso vengono riportate esplicitamente alcune fonti che il giudice avrebbe potuto liberamente consultare in merito alla situazione sanitaria in Gambia. Tuttavia, se è vero che il Tribunale non ha riportato alcuna fonte che attestasse la situazione sanitaria del Gambia, ciò è stato conseguente alla valutazione di non gravità della patologia e non attualità delle cure. Ed il motivo non coglie tale ratio decidendi.

3. Con il secondo motivo di ricorso, ci si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, per aver il Tribunale erroneamente valutato che, se rimpatriato, il richiedente non subirebbe un pregiudizio relativo ai propri diritti fondamentali, in considerazione dell’inefficienza del sistema sanitario gambiano (come dimostrato dall’asportazione in Gambia di una ciste sul collo per una problematica gastrica) e delle patologie riportate dal ricorrente, da reputarsi serie e gravi, diversamente da quanto invece ritenuto dal Giudice di merito. Inoltre, il ricorrente evidenzia come il Tribunale abbia erroneamente valutato il suo livello di integrazione, ritenendolo insufficiente.

Ora, il Tribunale ha ritenuto che l’integrazione allegata (con tirocini formativi e contratti di lavoro a tempo determinato presso due società, con redditi complessivi annuali anche inferiori ai 4.000,00 Euro) fosse parziale (il richiedente non parla la lingua italiana) e che non risultassero vulnerabilità collegate alle condizioni di vita nel Paese d’origine (il migrante ha 25 anni e conserva nel Paese d’origine tutti i suoi familiare; in Gambia ha svolto attività lavorativa) o alle condizioni di salute dalla documentazione allegata emergeva che il richiedente soffre di gastrite cronica ed esofagite da reflussi ed epigastralgia, patologie queste non gravi e per le quali non emergeva l’attualità del trattamento o la prescrizione di specifiche terapie.

La censura è inammissibile.

In riferimento al primo profilo in esame, il Tribunale opera una valutazione fondata sulla patologia/e riferita/e e sulla mancata produzione di documentazione attestante una terapia in corso.

Con riferimento al profilo dell’integrazione, il ricorso contesta quanto riportato dal provvedimento impugnato in merito alle produzioni di parte relative all’attività lavorativa svolta dal ricorrente, richiamando gli allegati “6 e 7” del fascicolo di primo grado. Non essendo riportato il contenuto dei summenzionati allegati, non risulta possibile valutare se vi fossero elementi diversi/ulteriori non esaminati dal Tribunale (risulta che durante l’audizione dinnanzi al Tribunale, il ricorrente aveva affermato di percepire un reddito di circa 1.300 Euro mensili, ma né dal provvedimento impugnato, né dal ricorso emerge un riscontro dettagliato sulla questione). Il ricorrente deduce di avere anche allegato, nel merito, una sistemazione abitativa, avendo avuto disponibilità di un alloggio da un connazionale, condotto in locazione.

A fronte di tale accertamento fattuale, concernente tutti i possibili profili del giudizio di comparazione, e non potendo rilevare documenti non allegati nel merito, la censura risulta inammissibile.

4. Anche l’ultimo motivo, con il quale si censura la mera apparenza della motivazione del Tribunale, avendo quest’ultimo omesso di dare seguito al suo dovere di cooperazione e di indagine, è inammissibile, per sua assoluta genericità.

Non ricorre il vizio di motivazione del tutto apparente o illogica, anche alla luce delle considerazioni svolte in relazione agli altri motivi.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 22232/2016; Cass. 8053/2014) ha invero affermato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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