Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6757 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 24/03/2011), n.6757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FURLANIS RICOSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso

lo studio dell’avvocato SAMENGO ALFREDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FERRARI VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 20,

presso lo studio dell’avvocato OLIVETI FRANCESCO, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

CASA BIANCA GROUP S.R.L.;

– intimata –

e sul ricorso n. 1998 del 2007 proposto da:

FURLANIS RICOSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso

lo studio dell’avvocato SAMENGO ALFREDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FERRARI VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA

20, presso lo studio dell’avvocato OLIVETI FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

CASA BIANCA GROUP S.R.L.;

– intimata –

e sul ricorso n. 1999 del 2007 proposto da:

CASA BIANCA GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo

studio dell’avvocato SAMENGO ALFREDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MISASI GIORGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA

20, presso lo studio dell’avvocato OLIVETI FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

FURLANIS RICOSTRUZIONI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 22/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 10/01/2006 R.G.N. 928/03 + altri;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato OLIVETI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto degli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con un’unica pronuncia, sentenza n. 22 del 10 gennaio 2006, decideva, dopo averli riuniti, sui ricorsi proposti, rispettivamente, dalla societa’ Furlanis Ricostruzioni s.r.l., nei confronti di S.B. e della societa’ Casa Bianca Group s.r.l.. in ordine alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Castrovillari n. 185 del 2003; dalla societa’ Furlanis Ricostruzioni s.r.l., nei confronti di G.V. e della societa’ Casa Bianca Group s.r.l., in ordine alla sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari n. 1306 del 2004; dalla societa’ Casa Bianca Group s.r.l., nei confronti di G.V. e della societa’ Furlanis Ricostruzioni s.r.l., in ordine alla medesima sentenza n. 1306 del 2004.

2. Occorre premettere che S.B. adiva il Tribunale di Castrovillari impugnando il licenziamento, intimatogli in data 29 settembre 2000 (comunicazione datata 25 settembre 2000) dalla societa’ Furlanis Ricostruzioni s.r.l.

Il ricorrente prospettava F illegittimita’ dello stesso sotto un duplice profilo: da un lato, l’intervenuta comunicazione dei motivi del recesso oltre i termini fissati dalla L. n. 604 del 1966, art. 2:

dall’altro, l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo. Cio’, sia in ragione della prospettata simulazione della situazione societaria concernente la societa’ Furlanis Ricostruzioni s.r.l. e la societa’ Casa Bianca Group s.r.l., e del collegamento fra le stesse nella gestione dei cantieri nautici dei (OMISSIS), sia per la genericita’ delle motivazione e per il mancato assolvimento dell’obbligo del repechage.

2.1. Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 185 del 2003, accoglieva la domanda del lavoratore reputando tardiva la comunicazione dei motivi di recesso ad opera del datore di lavoro.

Pertanto condannava la societa’ Furlanis a ripristinare immediatamente il rapporto di lavoro in questione e a pagare il risarcimento del danno da commisurarsi all’ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell’effettivo ripristino del rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione.

2.2. Avverso la suddetta pronuncia ricorreva in appello la societa’ Furlanis Ricostruzioni s.r.l. chiedendo, in via principale, la completa riforma della sentenza in questione con il conseguente rigetto della domanda proposta dal S..

in subordine, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, dovendosi limitare la riassunzione del lavoratore e il risarcimento del danno al periodo intercorso tra il licenziamento oggetto della controversia e il licenziamento intimato successivamente, il 3 giugno 2001, che non era stato impugnato. Deduceva l’appellante che la richiesta del lavoratore era pervenuta il 5 ottobre 2000 e i motivi del recesso erano stati comunicati il 1 ottobre 2000 e che detta comunicazione era stata ricevuta dal lavoratore il 14 ottobre 2000.

3. Ancora, occorre ricordare che la sentenza n. 1306 del 2004 del Tribunale di Castrovillari riteneva l’inefficacia del licenziamento intimato dalla societa’ Furlanis Ricostruzioni s.r.l. nei confronti di G.V. con atto del 25 settembre 2000, e l’esistenza di collegamento, rilevante ai sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 1 tra la suddetta societa’ e la societa’ Casa Bianca Group s.r.l., nella gestione dei cantieri nautici dei (OMISSIS). Pertanto, condannava quest’ultima societa’ al ripristino del rapporto di lavoro in esame, con condanna al risarcimento del danno, da commisurarsi all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettivo ripristino del rapporto.

3.1. Avverso la suddetta pronuncia ricorreva in appello la societa’ Furlanis Ricostruzioni s.r.l., deducendo che il G. aveva dedotto la mancanza, in ragione di diverse argomentazioni, del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, ma non aveva avanzato alcuna domanda di accertamento del rapporto di lavoro con la societa’ Casa Bianca Group s.r.l.

Ricorreva, altresi’, in appello, con analoghe argomentazioni, anche la societa’ Casa Bianca Group s.r.l.

4. La Corte d’Appello di Catanzaro, riuniti i procedimenti accoglieva in parte il primo appello proposto dalla societa’ Furlanis Ricostruzioni s.r.l. e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza n. 185 del 2003, condannava la suddetta societa’ al risarcimento del danno da commisurarsi all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento al 3 giugno 2001 e confermava, nel resto la sentenza impugnata.

In particolare, la Corte d’Appello affermava che, correttamente, il Tribunale di Castrovillari era pervenuto alla declaratoria di inefficacia del licenziamento per il mancato rispetto del termine di selle giorni dalla richiesta, stabilito per la comunicazione dei motivi di recesso datoriale, dovendo quest’ultima, in tale arco temporale, essere non solo trasmessa ma anche arrivare al domicilio del lavoratore.

5. Diversamente, il Giudice dell’appello rigettava le impugnazioni proposte dalla societa’ Furlanis Ricostruzioni s.r.l. e dalla societa’ Casa Bianca Group s.r.l. nei confronti della sentenza n. 1306 del 2004.

6. La sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro costituisce oggetto di tre ricorsi per cassazione.

5.1. Il primo (r.g. n. 1997/07), articolato in un unico motivo di doglianza, e’ proposto dalla societa’ Furlanis Ricostruzioni s.r.l.

nei confronti di S.B., nonche’ della societa’ Casa Bianca Group s.r.l.

Resiste con controricorso S.B..

5.2. Il secondo (r.g. n. 1198/07). articolato in un unico motivo di doglianza, e’ proposto dalla medesima societa’ Furlanis nei confronti di G.V. e della societa’ Casa Bianca Group s.r.l.

Resiste con controricorso G.V..

5.3. Il terzo (r.g. 1199/07), articolato in un solo motivo di doglianza, e’ proposto dalla societa’ Casa Bianca Group s.r.l., nei confronti di G.V. e della societa’ Furlanis Ricostruzioni s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 .Preliminarmente, va disposta la riunione delle impugnazioni, ex art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto la stessa sentenza.

2. Nel primo ricorso (r.g. n. 1997/07). con un unico motivo, la societa’ Furlanis Ricostruzioni s.r.l., prospetta: violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2; insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Deduce il ricorrente che sussisterebbe il vizio di violazione di legge in quanto, in ragione del tenore letterale del citato art. 2, l’adempimento dell’obbligo di comunicazione dei motivi del licenziamento entro sette giorni dalla richiesta del lavoratore, e’ soddisfatto quando in detto termine sia intervenuta l’invio della comunicazione, a prescindere dal momento in cui la stessa arriva a destinazione.

La sentenza evidenzierebbe, altresi’, vizi della motivazione, laddove il giudice dell’appello paventa il pregiudizio che graverebbe sul lavoratore qualora fosse costretto ad attendere la comunicazione prima di ogni determinazione sulla impugnazione del licenziamento.

2.1. In ordine al suddetto motivo di ricorso e’ stato formulato il seguente quesito di diritto: se la tempestiva comunicazione di motivi di licenziamento (effettuata nel termine prescritto dalla L. n. 604 del 1966, art. 2), pervenuta al lavoratore successivamente, e’ causa di inefficacia del licenziamento, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 3.

3. Il motivo di impugnazione prospettato con riguardo al vizio di violazione di legge e’ fondato.

3.1. Ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2, il prestatore di lavoro puo’ chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

Nell’interpretazione della suddetta disposizione trovano applicazione i principi generali enunciati dalla giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cass., S.U. n. 8830 del 2010) e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale – secondo i quali l’adempimento di un onere di comunicazione si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto a cio’ tenuto, dell’attivita’ necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio idoneo a garantire un adeguato affidamento – sottratto alla sua ingerenza, in ragione di un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti.

Ha errato, quindi, la Corte d’Appello, nel ritenere che nel termine di sette giorni la comunicazione dovesse non solo essere trasmessa ma anche pervenire al domicilio del lavoratore.

Resta assorbito l’ulteriore profilo di doglianza relativo al vizio di motivazione.

3.2. Pertanto, in accoglimento de ricorso r.g. n. 1997/07, la sentenza n. 22 del 2006 della Corte d’Appello di Catanzaro, per quanto dalla stessa statuito in ordine all’appello della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 185 del 2003, va cassata con conseguente rinvio della causa al giudice indicato in dispositivo, il quale procedera’ ad un nuovo esame attenendosi al suddetto principio di diritto.

4. Con il secondo (r.g. n. 1998/07) ed il terzo ricorso (r.g.

1999/07), la societa’ Furlanis Ricostruzioni s.r.l. e la societa’ Casa Bianca Group s.r.l., rispettivamente, hanno impugnato la suddetta sentenza n. 22 del 2006 della Corte di Appello di Catanzaro, per quanto dalla medesima statuito in ordine all’appello della sentenza n. 1306 del 2004 del Tribunale di Castrovillari, relativa alla vicenda del licenziamento di G.V..

Sia l’una che l’altra societa’ prospettano un unico, identico, motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 1369 del 1960, art. 1 (art. 360 c.p.c., n. 3); nullita’ della sentenza per ultrapetizione (art. 360 c.p.c., n. 4);

insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

In sintesi, le ricorrenti affermano che il G. avrebbe dedotto la simulazione del rapporto intercorrente tra loro solo per provare l’illegittimita’ del recesso per giusto motivo oggettivo, senza chiedere alcuna tutela reale. Ogni riferimento a rapporti societari, simulazioni, intermediazioni di mano d’opera ed interposizioni sarebbe stato effettuato dal G. al fine di corroborare le argomentazioni a sostegno della illegittimita’ e non dell’inefficacia del recesso datoriale.

I Giudici del merito, quindi, in violazione dell’art. 112 c.p.c. avrebbe fatto discendere dai fatti prospettati dal G., volti a dimostrare l’unicita’ del complesso aziendale, una interposizione non allegata.

5. Entrambe le ricorrenti prospettano il seguente quesito di diritto, articolato in piu’ punti: se puo’ il Giudice dichiarare l’inefficacia di un licenziamento a fronte della esplicita ed esclusiva richiesta di declaratoria della sua illegittimita’; se puo’ il Giudice dichiarare la ricorrenza di una interposizione ex lege n. 1369 del 1960, a fronte della esplicita ed esclusiva deduzione di fatti volti a dimostrare l’esistenza di un unico complesso aziendale e, comunque, a fronte dell’esistenza di un unico complesso aziendale; se in caso di violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 il licenziamento irrogato da soggetto interposto che rappresenta l’intero complesso aziendale e, comunque, entrambe le societa’ interessate dalla intermediazione, puo’ essere imputato alla societa’ per la quale il lavoratore concretamente lavora.

6. Il motivo non e’ fondato.

6.1. Invero, come la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr. sentenza 11039 del 2006) anche nel rito del lavoro, trova applicazione il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (imposto dall’art. 112 c.p.c.) cui fa riscontro, nel giudizio d’appello, il principio del tantum devolutum quantum appellatum (artt. 434 e 437 c.p.c.). Pertanto, mentre il giudice di primo grado non puo’ pronunciare ultra petita, il giudizio d’appello ha per oggetto la medesima controversia, decisa dalla sentenza di primo grado, entro i limiti, tuttavia, della devoluzione, quali risultano fissati dai motivi specifici che l’appellante ha l’onere di proporre con l’atto d’appello (ai sensi dell’art. 434 c.p.c.), con la conseguenza che (a sentenza di secondo grado non puo’ trattare e decidere una questione, gia’ decisa in primo grado, se – in difetto di specifico motivo d’appello – la questione stessa non risulti, comunque, devoluta al giudice d’appello oppure la decisione relativa risulti, addirittura, coperta dai giudicato sostanziale interno (art. 2909 c.c.).

Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) -come il principio del tantum devolutum quantum appellatum (art. 434 e 437 c.p.c.) – non osta, tuttavia, a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonche’ in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all’applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dall’istante, ma implica tuttavia il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita – diverso da quello richiesto (petitum mediato) – oppure di emettere una qualsiasi pronuncia – su domanda nuova, quanto a causa pretendi – che non si fondi, cioe’, sui fatti ritualmente dedotti o, comunque, acquisiti al processo – anche se ricostruiti o giuridicamente qualificati dal giudice in modo diverso rispetto alle prospettazioni di parte – ma su elementi di fatto, che non siano, invece, ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio.

La corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il petitum che va determinato con riferimento a quel che viene domandato sia in via principale sia in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto (Cass. n. 8479 del 2002).

6.2. La sentenza impugnata non si discosta dai principi di diritto enunciati.

Ed infatti, la Corte d’Appello ha vagliato la sentenza impugnata, in ragione delle prospettazioni delle parti, tenendo conto che il bene della vita a tutela del quale il G. aveva adito il Tribunale era costituito dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, deducendo a sostegno delle proprie ragioni, il simulato frazionamento di un’ unica attivita’ tra societa’ diverse, senza, quindi, violare l’art. 112 c.p.c., e le altre disposizioni di legge richiamate, ed incorrere nel vizio di ultrapetizione.

Con motivazione logica e congrua, relativa ad un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, la Corte d’appello ha ritenuto non fondata la censura con la quale si assumeva, sia pure senza specificazioni, che i rapporti tra le due societa’ si svolgevano nell’ambito di un regolare contratto di appalto, poiche’ il giudice di primo grado aveva evidenziato, coerentemente con le risultanze istruttorie, che tra le societa’ appellanti era rinvenibile l’esistenza di un collegamento (…), consistente nella gestione di attivita’ economiche coordinate, nell’utilizzazione di sedi e attrezzature comuni, nonche’ nell’esercizio del potere direttivo da parte dei medesimi soggetti e nello svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei rispettivi dipendenti in modo indifferenziato, tale da determinare un’ipotesi di interposizione di manodopera vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1 e, quindi (…) un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro.

Afferma la Corte d’Appello, con argomentazione congrua, che le societa’ appellanti pur contestando l’interposizione della manodopera, omettevano di fornire ogni utile elemento a supporto della diversa prospettazione, sia in punto di una diversa valutazione, rispetto a quella assunta nella sentenza appellata dell’attivita’ istruttoria espletata in primo grado, e sia in punto di riconducibilita’ dei rapporti tra le societa’ ad un contratto di appalto o di altro genere.

Non e’ dunque ravvisabile alcuna violazione della disciplina contenuta della L. n. 1369 del 1960, art. 1 (disposizione abrogata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85 in relazione alla quale cfr.

suddetto D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29), ne’ il vizio di motivazione nell’apprezzamento dei fatti di causa.

7. I ricorsi n. 1998/07 e n. 1999/07 devono, quindi, essere rigettati.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidale come in dispositivo.

PQM

LA CORTE riunisce i ricorsi.

Accoglie il ricorso n. 1997/07, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese del suddetto ricorso alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Rigetta gli altri ricorsi n. 1998/07 e n. 1999/07.

Condanna le parti ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 3000,00 per onorari, oltre esborsi in Euro 22,00, spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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