Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6757 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 19/03/2010), n.6757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

FRIGO 2000 S.r.l., in persona del legale rappresentante Elettivamente

domiciliata in Roma, Via Asiago, n. 8, nello studio degli Avv. AURELI

Stanislao e Micheli Aureli, che la rappresenta e difendono, giusta

delega in atti.

– controricorrente –

avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 49/16/04, depositata in data 27 ottobre 2004;

sentita la relazione della causa svolta alla Udienza pubblica del 26

novembre 2009 dal consigliere Dott. Campanile Pietro;

Sentito l’Avv. Gen. Dello Stato Gentili Paolo, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

Sentito il difensore della controricorrente, avv. Stanislao Aureli,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

1.1 – La societa’ Frigo 2000 proponeva ricorso avverso cartella esattoriale portante un credito, a titolo di IRPEG relativa all’anno 1993, di L. 55.796.000, oltre interessi, sanzioni ed accessori.

1.2 – La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, condividendo la tesi della ricorrente secondo cui l’Ufficio sarebbe decaduto dal potere di agire ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis in quanto, essendo fondata la pretesa sul mancato riconoscimento di un credito d’imposta gia’ risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, la stessa non era stata, ne’ poteva costituire, oggetto di rettifica.

1.3 – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Ufficio Milano (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza di primo grado, affermando che ” . . il termine entro cui la potesta’ prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e’ in grado di essere esercitata decorre con riferimento al periodo d’imposta in cui e’ maturato il credito che si intende disconoscere”.

1.4 Con ricorso tempestivamente notificato il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per Cassazione avverso detta sentenza, affidato a due motivi, nei confronti della societa’ Frigo 2000, chiedendo, quindi, la cassazione del provvedimento impugnato.

1.5. Si e’ costituita con controricorso la societa’, contestando la fondatezza dell’impugnazione, della quale ha chiesto, pertanto, il rigetto.

Diritto

2.1 – Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilita’, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, che non e’ stato parte del giudizio d’appello, instaurato dalla sola Agenzia delle entrate, nella sua articolazione periferica, dopo la data del 1 gennaio 2001, con implicita estromissione dell’ufficio periferico del Ministero (Cass., Sez. Un., n. 3166 del 2006). Il rilievo ufficioso dell’inammissibilita’ e l’assenza di qualsiasi aggravio nei riguardi dell’attivita’ difensiva della controricorrente giustificano l’integrale compensazione – in parte qua – delle spese processuali.

2.2 – Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione a falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonche’ del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18, 21 e 24 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per non aver la Commissione tributaria regionale rilevato, anche d’ufficio, che la questione della decadenza non era stata ritualmente introdotta con il ricorso introduttivo, ma soltanto con memoria integrativa.

La censura e’ infondata, in ragione del principio secondo cui il vizio di ultrapetizione comporta una nullita’ relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d’impugnazione e non puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice del gravame; diversamente, la pronunzia di quest’ultimo (che, come si sostiene nel ricorso, rilevasse, senza specifica impugnazione, l’ultrapetizione) incorrerebbe nel medesimo vizio (Cass., 7 maggio 2009, n. 10516; Cass. Sez. Un., 27 luglio 2004, n. 14083; Cass., 5 maggio 2003, n. 6754, in cui si pone in evidenza come la proposizione della questione, per la prima volta, nel giudizio di legittimita’, incontri il limite del giudicato interno al riguardo formatosi).

2.3 – A diversa conclusione deve pervenirsi in relazione alla seconda censura (con la quale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis; del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 19, 93 e 94 e del D.P.R. n. 42 del 1988, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Commissione tributaria regionale affermato la sostanziale insindacabilita’, da parte dell’Ufficio, dei crediti d’imposta fatti valere in quanto risultanti dalla dichiarazione dell’anno precedente. Se e’ vero, infatti, che nella fattispecie il credito di imposta non riconosciuto, da cui e’ derivata l’iscrizione a ruolo, era maturato nell’anno di imposta precedente (1992), per il quale i termini per il controllo formale erano scaduti il 31 dicembre 1994, deve tuttavia ritenersi che l’Amministrazione, nel sottoporre a controllo la dichiarazione relativa all’anno 1993, avesse il potere di ridurre o di escludere tale credito di imposta. Infatti il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis – nel testo in vigore ratione temporis, come modificato dal D.L. n. 330 del 1994, art. 1 – espressamente prevedeva (comma 2, lett. g) il controllo dei crediti di imposta spettanti (in quanto, evidentemente, maturati negli anni precedenti) e dei versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni, e cioe’ dei mezzi di estinzione del debito tributario. In tal senso, del resto, si e’ consolidata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4 dicembre 2009, n. 25578; Cass., 4 giugno 2008, n. 14750; Cass., 11 giugno 2007, n. 13591).

3. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia che decidera’ nel merito uniformandosi al suindicato principio di diritto, provvedendo, altresi’, alla regolazione delle spese processuali.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e compensa fra le parti le relative spese. Rigetta il primo motivo dell’Agenzia delle Entrate ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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