Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6757 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. II, 10/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22620-2019 proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’avv. MARCO GIORGETTI e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 07/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso proposto da M.S. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il M. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che il decreto impugnato risulta emesso il 7.6.2019 mentre il ricorso è stato notificato l’11.7.2019. Poichè il ricorrente non deduce, nel ricorso, che il provvedimento è stato comunicato, e non si rinviene in atti la copia del relativo messaggio di posta elettronica con il quale sia stato eseguito detto incombente, il ricorso, in assenza di contestazioni da parte intimata, va considerato tempestivo, dovendosi fare riferimento al termine semestrale dalla pronuncia previsto dall’art. 327 c.p.c., e non invece al più breve termine di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13. Il Collegio è consapevole che questa Corte ha affermato che il ricorrente abbia l’onere di dimostrare la tempestività dell’impugnazione depositando, in uno al ricorso per Cassazione, anche la copia autentica del decreto impugnato, completa delle relative comunicazioni di cancelleria (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14839 del 10/07/2020, Rv. 658390 e Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22324 del 15/10/2020, Rv. 659414) ma non condivide l’ulteriore affermazione contenuta nelle pronunce appena richiamate, secondo cui si potrebbe configurare una presunzione di esecuzione dell’incombente, che il ricorrente dovrebbe vincere dichiarando espressamente il suo mancato adempimento da parte della cancelleria. Va infatti considerato che l’art. 35-bis, mentre prevede espressamente l’inammissibilità del ricorso, ove non corredato da procura rilasciata nelle forme previste dal comma 13, non sancisce invece alcuna sanzione processuale esplicita per la mancata produzione, unitamente al ricorso per cassazione, della copia autentica del decreto impugnato completa delle relative attestazioni di avvenuta comunicazione alle parti. Nè tale obbligo può derivare dall’art. 369 c.p.c., che prevede, a pena di improcedibilità, che unitamente al ricorso debba essere prodotta la copia autentica del provvedimento impugnato, senza nulla disporre in relazione alle attestazioni della sua intervenuta comunicazione alle parti del giudizio di merito.

Sul punto, va peraltro evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte, recuperando un principio già affermato in relazione al deposito del ricorso notificato digitalmente senza l’attestazione di conformità all’originale dei messaggi di posta elettronica certificata con cui la notifica sia stata eseguita (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462) hanno recentemente affermato che “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il contro ricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597). Si delinea quindi una tendenza delle Sezioni Unite di questa Corte all’attenuazione del rigore della sanzione processuale dell’improcedibilità in relazione alle attestazioni di conformità degli atti, contenuti nel fascicolo telematico o comunque redatti dall’avvocato, che siano da quest’ultimo autenticati mediante ricorso al suo speciale potere certificativo. In particolare, è stato dato rilievo da un lato alla mancata contestazione da parte del controricorrente, e dall’altro lato al fatto che le predette attestazioni debbano essere presenti nel fascicolo all’atto della decisione, poichè quello è il momento in cui il Collegio verifica la tempestività dell’impugnazione. Di qui, la scelta di consentire alle parti, anche nel caso in cui il provvedimento impugnato, il ricorso o il controricorso siano stati ab origine depositati privi delle necessarie attestazioni di conformità, degli stessi o dei messaggi di posta elettronica con cui essi siano stati notificati, la successiva produzione di dette attestazioni fino al termine di cui all’art. 372 c.p.c.

In presenza di questi dati normativi, e di questa tendenza interpretativa delle Sezioni Unite, l’orientamento secondo cui, nel ricorso in materia di protezione internazionale, la copia autentica del decreto impugnato debba essere depositata, a pena di inammissibilità, completa delle relative comunicazioni di cancelleria (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14839 del 10/07/2020, Rv. 658390 e Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22324 del 15/10/2020, Rv. 659414, citate) va precisato nel duplice senso che:

1) il ricorrente è onerato di detta produzione soltanto qualora dichiari, nel ricorso, che il decreto gli sia stato comunicato, ovvero in presenza di specifica contestazione di tardività dell’impugnazione proveniente dalla parte controricorrente;

2) la produzione delle attestazioni di conformità dei messaggi di comunicazione del provvedimento impugnato può avvenire sino alla scadenza dei termini di cui all’art. 372 c.p.c.

Al contrario, nel caso in cui il ricorrente non abbia dichiarato nel ricorso che il decreto impugnato gli sia stato comunicato, e non sia stata proposta eccezione di tardività dell’impugnazione da parte del controricorrente, l’eventuale deposito di copia autentica del decreto impugnato priva delle attestazioni di comunicazione non è causa di improcedibilità nè di inammissibilità dell’impugnazione, non potendosi presumere che l’incombente della comunicazione del decreto sia stato eseguito dalla cancelleria sol perchè previsto per legge, nè potendosi configurare una specifica sanzione processuale non prevista, nè dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis nè – per quanto possa rilevare – dall’art. 369 c.p.c.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè del paragrafo 2 della Direttiva 2011/95/UE, ed il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, perchè il Tribunale avrebbe omesso di esercitare il proprio dovere di cooperazione istruttoria e denegato erroneamente il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. b), citato.

La censura è inammissibile. Il Tribunale dà atto che il ricorrente aveva riferito di essere emigrato dal (OMISSIS), suo Paese di origine, per motivazioni di carattere economico, poichè il salario che percepiva lavorando in un albergo della sua zona di provenienza “… non gli bastava a mantenere la famiglia” (cfr. pag. 5 del decreto impugnato). Sulla base di queste affermazioni, il giudice di merito ha escluso l’idoneità del racconto ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria art. 14, ex lett. a) e b) posta l’assenza di profili di persecuzione, di pericolo di vita o di trattamento inumano e degradante. Questa motivazione non è attinta dalla doglianza, con la quale il ricorrente contesta genericamente la valutazione operata dal giudice di merito, in tal modo finendo per proporre una istanza di riesame del fatto, estranea alle finalità ed alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11 nonchè il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria.

La doglianza è fondata.

Il ricorrente deduce di aver allegato nel giudizio di merito di aver compiuto un significativo sforzo di integrazione in Italia, dimostrato, tra l’altro, da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. pagg. 9 e 12 del ricorso). La circostanza, confermata dal fascicolo del giudizio di merito, dal quale emerge che il ricorrente aveva depositato anche in quella fase processuale copiosa documentazione a conferma dell’effettività, stabilità e caratteristiche del rapporto di lavoro, non risulta in alcun modo considerata dal Tribunale, posto che il decreto impugnato non fa alcun riferimento all’integrazione socio-lavorativa del ricorrente in Italia.

In proposito, è opportuno precisare che la valutazione che il giudice di merito è chiamato a svolgere ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria non coincide con quella relativa alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della tutela internazionale, nelle due forme dello status e della protezione sussidiaria, nelle sue diverse articolazioni, ma concerne sia la persona del richiedente, che il suo contesto di origine, da considerare in forma ponderata rispetto al livello di integrazione raggiunto in Italia, non soltanto alla ricerca di eventuali profili di rischio di danno alla sua persona o alla sua incolumità, bensì in vista di una più completa protezione del nucleo essenziale dei suoi diritti e delle sue prerogative personali.

Detta valutazione non è soltanto quantitativamente, ma anche qualitativamente diversa da quella che il giudice di merito è chiamato a svolgere, nell’ambito dell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria declinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, poichè alla verifica della sussistenza, in relazione alla persona del richiedente ed al suo contesto di origine, di profili di rischio per la sua vita o la sua incolumità personale (rilevanti ai fini della protezione internazionale) si sostituisce una più articolata valutazione del suo contesto di vita, nel Paese di origine ed in Italia, e del percorso di integrazione conseguito, al fine di verificare se l’eventuale rimpatrio potrebbe esporre il richiedente al rischio di subire un danno non necessariamente inerente alla sua vita o alla sua incolumità personale, ma comunque idoneo a limitare o condizionare le sue prerogative individuali, in maniera tanto ampia e significativa da far regredire i suoi diritti inviolabili al di sotto della soglia minima di intangibilità correlata ad un’esistenza dignitosa.

Nel caso specifico, il Tribunale ha errato nella misura in cui non ha svolto alcuna verifica dell’integrazione socio-lavorativa del richiedente, che – come detto – costituisce uno dei termini necessari del giudizio comparativo demandato al giudice di merito. E’ stata, in tal modo frustrata la disposizione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi 1 e 1.1, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, che non introducono una fattispecie di tutela “minore” rispetto alle due forme previste per la protezione internazionale, ma stabiliscono, per l’ampiezza delle ipotesi tratteggiate e delle espressioni usate (in particolare, “In nessun caso…” di cui al comma 1, e “Non sono ammessi…” di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1) una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell’individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.

La mancata considerazione dell’integrazione socio-lavorativa del richiedente, da parte del Tribunale di Napoli, non è neppure coerente con i principi affermati da questa Corte, secondo cui la vulnerabilità va apprezzata prendendo le mosse dalla considerazione della situazione interna del Paese di origine del richiedente la protezione umanitaria, e tenendo conto che “Non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d’origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili. Solo all’interno di questa puntuale indagine comparativa può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l’effettività dell’inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità. L’accertamento della situazione oggettiva del Paese d’origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale costituiscono il punto di partenza ineludibile dell’accertamento da compiere. (cfr. Cass. n. 420/2012, n. 359/2013, n. 15756/2013). E’ necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298, in Ric. 2019 n. 22620 sez. 52 – ud. 18-12-2020 motivazione, pagg.9 e 10; ma cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02).

Ne consegue che il giudice di merito deve sempre condurre una valutazione che, pur prendendo le mosse da un dato oggettivo (la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente) si sviluppa poi interamente sul piano soggettivo, dovendosi apprezzare sia il livello di integrazione in concreto raggiunto dal singolo richiedente in Italia, sia il rischio che, individualmente, costui correrebbe in caso di rientro in patria.

Il Tribunale avrebbe quindi dovuto da un lato considerare gli indiscutibili elementi di integrazione socio-lavorativa forniti dal ricorrente, e dall’altro valutare, in ottica comparativa, se il suo rimpatrio potesse esporlo al rischio di compromissione del nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali. Il duplice apprezzamento costituisce un unicum, nel senso che entrambi i commi nei quali esso si articola rappresentano un momento necessario dell’unitario procedimento valutativo devoluto al giudice di merito, che quest’ultimo è chiamato a condurre “considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7599 del 30/03/2020, Rv. 657425 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14548 del 09/07/2020, Rv. 658136).

In argomento, in continuità con il più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791) va sottolineato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062), in consonanza con la già citata pronuncia n. 4455 del 2018 di questa Corte, hanno chiarito, quanto ai presupposti necessari per ottenere la protezione umanitaria:

1) che non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano;

2) che gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicchè l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13079 del 15/05/2019, Rv. 654164; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8571 del 06/05/2020, Rv. 657814);

3) che le relative basi normative non sono affatto fragili, ma, al contrario, a “compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della C.E.D.U., promuove infatti l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione;

4) che va pertanto condiviso l’orientamento (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 C.E.D.U., tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo della dignità personale;

5) che, con riferimento all’ipotesi che precede, non può essere scrutinata la domanda tesa ad ottenere il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il livello di integrazione in Italia del richiedente, nè può affermarsi la sussistenza del predetto diritto in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648).

Va, dunque, apprezzata la situazione particolare del singolo soggetto, e non quella, in termini generali ed astratti, del suo Paese di origine; quest’ultima infatti non è di per sè idonea al riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019, Rv. 653700), ma può “… assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18443 del 04/09/2020, Rv. 658880). Tra le predette condizioni incompatibili va annoverata anche l’ipotesi della “… assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, dovendosi ritenere configurabile, anche in tale ipotesi, la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16119 del 28/07/2020, Rv. 658603; nonchè Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20334 del 25/09/2020, Rv. 658988, che ha affermato la rilevanza dell’ipotesi in cui la povertà diffusa trasmodi in vera e propria carestia).

La valutazione comparativa che il giudice di merito è chiamato a compiere tra la condizione alla quale il richiedente sarebbe esposto in caso di rimpatrio ed il livello di integrazione dallo stesso conseguito in Italia va dunque compiuta nel rispetto del dovere di collaborazione istruttoria ufficiosa, all’attualità ed in modo unitario, considerando nel suo complesso la storia personale del richiedente ed inquadrandola nel duplice contesto, del Paese di origine e di quello di accoglienza. Di conseguenza, è fallace la valutazione del giudice di merito che si incentri soltanto sulla condizione esistente nel Paese di origine, e non tenga conto del livello di integrazione raggiunto dal richiedente in Italia, e viceversa.

Tra i due aspetti, infatti, sussiste – come già detto – un rapporto di strettissima correlazione, esprimibile in termini di proporzionalità inversa, nel senso che tanto più è forte il radicamento in Italia del richiedente la protezione, tanto meno è richiesta un apprezzamento della condizione esistente nel Paese di origine che sia direttamente collegato alla situazione individuale del richiedente stesso, ben potendosi, infatti, presumere che la semplice differenza tra i due contesti esponga il soggetto al grave rischio di veder compromesso il suo standard di vita, e con esso, il livello di protezione dei suoi diritti fondamentali che in concreto egli ha conseguito mediante il processo di integrazione avuto nel Paese ospitante.

Il nucleo inalienabile dei diritti fondamentali dell’individuo, al quale fa riferimento la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (cfr. ancora Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791) costituisce invero un concetto caratterizzato da un certo livello di elasticità, essendo diversamente declinato nell’ambito dei differenti contesti sociali, politici e culturali esistenti nei vari Paesi e, financo, nelle diverse aree di questi ultimi. Di conseguenza, di fronte ad un soggetto che abbia dimostrato, in termini concreti, una capacità di integrazione socio-lavorativa nel Paese di arrivo particolarmente spiccata, e sia dunque in grado di documentare un’attività di lavoro consistente, durevole e idonea ad assicurargli le risorse per una vita dignitosa, l’apprezzamento circa il rischio di compromissione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio non può non tener conto dei predetti risultati. I quali, infatti, contribuiscono ad individuare, in termini concreti, il livello di protezione delle prerogative fondamentali dell’individuo al quale quest’ultimo ha avuto accesso e che, dunque, ha in via tendenziale diritto di conservare.

In altri termini, quando il richiedente la protezione abbia dimostrato di aver conseguito un alto livello di protezione dei propri diritti inalienabili, è ad esso che va parametrata la valutazione comparativa da compiere tra i due contesti, esistenti in Italia e nel Paese di origine. Qualora invece il giudice di merito facesse riferimento al diverso, ed inferiore, livello che va riconosciuto a chiunque, indipendentemente dal processo di integrazione in concreto conseguito in Italia, l’apprezzamento finirebbe per essere sganciato dal caso concreto e sarebbe condotto in base a mere formule di stile, di per sè non idonee nè ad esprimere la personalizzazione della valutazione, nè ad esplicitare l’effettivo percorso motivazionale posto a fondamento del giudizio. Ne deriva la necessaria individualizzazione, non soltanto del processo valutativo in sè e per sè considerato, ma anche – e preliminarmente – del livello di partenza da considerare nell’ambito del già richiamato apprezzamento comparativo.

Sotto questo profilo, il Tribunale ha errato, nel caso di specie, poichè non considerando in alcun modo il processo di integrazione del ricorrente in Italia ha finito per condure l’apprezzamento comparativo richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della concessione, o del diniego, della protezione umanitaria in termini astratti ed in modo del tutto sganciato dal caso specifico. In tal modo, il giudice di merito è pervenuto alla decisione sulla base di una motivazione affetta, sotto un primo profilo, dal vizio di apparenza, nella misura in cui l’astrattezza del ragionamento logico seguito dal giudice di merito impedisce, di fatto, che esso abbia alcuna attinenza con il caso specifico, e sotto un altro profilo dal vizio di irriducibile contrasto logico, nella parte in cui il ragionamento medesimo prima afferma, in linea di mera teoria, la necessità di una ponderazione tra i due contesti, in Italia e nel Paese di origine del richiedente la protezione, che poi, nei fatti, non compie, posto che il procedimento valutativo si è arrestato al mero livello dell’apparenza logica.

Può, in conclusione, essere affermato il seguente principio di diritto: “Nell’ambito della valutazione comparativa tra la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente la protezione umanitaria, rispettivamente in Italia e nel Paese d’origine, richiesta ai fini della concessione, o del diniego, del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791) l’apprezzamento relativo al rischio, in caso di rimpatrio, di privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, ovvero di loro compromissione al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, va condotto non in termini astratti, ma in concreto, ponendo come base di partenza del procedimento di comparazione il livello di integrazione che il cittadino straniero abbia effettivamente realizzato in Italia, sotto i diversi profili sociale, lavorativo e familiare. Sussiste infatti un rapporto di proporzionalità inversa tra i due corni dell’unico procedimento logico di valutazione, nel senso che tanto più è forte il radicamento in Italia del richiedente la protezione, tanto meno è richiesto un apprezzamento funditus della condizione esistente nel Paese di origine che sia direttamente collegato alla situazione individuale del richiedente stesso, dovendosi presumere che la semplice rilevante differenza tra i due contesti possa esporre il soggetto al grave rischio di veder compromesso il suo standard di vita, e con esso, il livello di protezione dei suoi diritti fondamentali che in concreto egli ha potuto conseguire mediante il processo di integrazione avuto nel Paese ospitante e che, quindi, in linea tendenziale ha diritto di conservare”.

Nessun effetto spiega, su quanto sin qui esposto, il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, entrato in vigore a decorrere dal 22/10/2020.

L’art. 15 di detto D.L., infatti, nel dettare le disposizioni transitorie, prevede che: “1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’art. 384 c.p.c., comma 2.

2. Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali”.

A differenza del comma 2, che fa riferimento soltanto ai procedimenti pendenti innanzi le Commissioni territoriali, il comma 1 riguarda anche i giudizi, con espressa esclusione della sola fase di rinvio. A prescindere dalla valutazione dell’applicabilità di detta norma – che fa esplicito richiamo soltanto ai giudizi pendenti innanzi le sezioni specializzate dei tribunali – anche ai ricorsi pendenti innanzi la Corte di Cassazione, va osservato che l’ambito della “nuova” protezione speciale è delineato dalle disposizioni di immediata applicabilità (giusta il richiamato art. 15) di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f), che recitano testualmente: “1. Al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 5, comma 6, dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”;

omissis.

e) all’art. 19:

1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente: “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchè dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.”;

2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente: “1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”;

3) al comma 2, lett. d-bis), al primo periodo, le parole “condizioni di salute di particolare gravità” sono sostituite dalle seguenti: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”;

f) all’art. 20-bis:

1) al comma 1, le parole “contingente ed eccezionale” sono sostituite dalla seguente: “grave”;

2) al comma 2, le parole “per un periodo ulteriore di sei mesi” sono soppresse, la parola “eccezionale” è sostituita dalla seguente: “grave” le parole “, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro” sono soppresse;

… omissis…”.

La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella L. n. 132 del 2018, nell’interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791).

Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell’ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.

Il secondo motivo del ricorso va pertanto accolto, nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione del decreto impugnato, nei limiti della censura accolta, e rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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