Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6757 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24737-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.M.F., S.R. e per esso i suoi

legittimi eredi SP.RI. e S.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DANIELE BIAGINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 153/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/04/2016, R.G.N. 598/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MATTEO SILVESTRI per delega verbale avvocato ANGELO

PANDOLFO;

udito l’Avvocato SERGIO GALLEANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 153/2016, pubblicata il 26 aprile 2016, la Corte d’appello di Genova, previa riunione dei procedimenti, ha confermato le sentenze, con le quali il Tribunale di Massa, in accoglimento dei ricorsi di G.M.F. e di S.R., ha condannato la società Poste Italiane S.p.A. al pagamento delle incentivazioni spettanti a ciascuno dei ricorrenti in virtù delle previsioni di cui all’art. 70 CCNL di Poste Italiane del 14 aprile 2011.

2. La Corte ha ritenuto ininfluenti, ai fini del riconoscimento del diritto alle incentivazioni, i disservizi verificatisi al sistema informatico nel mese di giugno 2011, disservizi che avevano determinato un’anomala riduzione di operazioni in taluni uffici ed un aumento in altri, tra cui quelli dei ricorrenti, ove il sistema non era ancora attivo; ha, in particolare, rilevato come le modifiche di seguito apportate dalla società ai criteri di calcolo dei premi potessero avere efficacia per i periodi di lavoro futuri, e non rispetto ad obiettivi che erano già stati raggiunti dai lavoratori, e altresì osservando come non fosse configurabile nel caso di specie un evento di forza maggiore, tale da alterare la dinamica previsionale del piano incentivante, posto che il fatto, che aveva dato causa alle modifiche dello stesso piano, era imputabile ad un fornitore di servizi, nei confronti del quale il datore di lavoro avrebbe potuto svolgere eventuale azione di rivalsa in relazione ad eventuali poste risarcitorie o di danno.

3. Nei confronti della sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. con unico motivo, cui hanno resistito i lavoratori con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo proposto viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 70 c.c.n.l. per i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. del 14 aprile 2011, nonchè violazione dell’art. 1175 c.c. e degli artt. 41 e 111 Cost., per avere il giudice di appello trascurato di considerare che, non stabilendo la norma collettiva quando possa avvenire la “rimodulazione del piano” di incentivazione, essa lascia la possibilità di rimodularlo in qualsiasi momento, con l’unico impegno per la datrice di lavoro di informarne i sindacati; per avere inoltre trascurato di considerare che le scelte imprenditoriali sono insindacabili in sede giudiziale e che la società aveva tenuto una condotta pienamente legittima, non solo rispettando le norme contrattuali ma soprattutto adottando, per gli uffici interessati, una soluzione imparziale per il riconoscimento del premio relativo al secondo trimestre del 2011 prima della consuntivazione dei dati relativi.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

3. La Corte di appello ha ritenuto che le modifiche del piano incentivante, al verificarsi dei presupposti previsti dalla norma collettiva, “siano destinate ad operare rispetto al futuro e non rispetto ad obiettivi che siano già stati raggiunti dai lavoratori” (cfr. sentenza, par. 3, 2 capoverso).

4. Tale conclusione risulta pienamente aderente alla formulazione dell’art. 70 c.c.n.l. di Poste Italiane S.p.A., il quale stabilisce che “verrà fornita specifica informativa”, alle organizzazioni sindacali, “a fronte dell’esigenza di rimodulazione del piano inizialmente presentato che si dovesse effettuare in considerazione di mutamenti organizzativi e/o di scenario di mercato intervenuti”.

5. La disposizione collettiva è invero del tutto chiara nel prevedere che l’informazione alle organizzazioni sindacali debba essere data prima dell’intervento di rimodulazione e che questo intervento, a sua volta, dipende dal manifestarsi di una esigenza di mutamento organizzativo o dal profilarsi di mutamenti negli scenari di mercato.

6. D’altra parte, il disservizio al sistema informatico fornito da un’azienda esterna, in quanto episodio di (ipotetico) inadempimento contrattuale, non è, con tutta evidenza, riconducibile nè ad un mutamento organizzativo, il quale sta a indicare un cambiamento o una trasformazione degli assetti organizzativi e la loro, totale o parziale, sostituzione con altri assetti più confacenti alle finalità e alla realtà dell’impresa; nè, con pari evidenza, è riconducibile ad un intervenuto mutamento dello scenario di mercato, il cui chiaro significato è quello di nuove tendenze che si manifestino nell’ambito dei rapporti tra operatori economici dello stesso settore, idonee a riflettersi sui fattori di competitività dell’impresa.

7. A fronte dell’adesione della Corte di appello all’unica lettura consentita dalla norma collettiva risultano impropri o non conferenti gli ulteriori rilievi svolti in ricorso.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

9. Di esse va disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione in favore degli avvocati Galleano e Biagini, come da loro dichiarazione e richiesta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore degli avv.ti Galleano e Biagini.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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