Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6757 del 01/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 01/03/2022), n.6757
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
T.M., nato il 5 gennaio 1998 in Gambia, elettivamente
domiciliato in Napoli, via G. Porzio, Centro Direzionale, is. F12,
int. 23-24, presso lo studio dell’Avv. Di Rosa Clementina (PEC:
(OMISSIS)) che lo rappresenta e difende per procura speciale in
calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
nei confronti di
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato ex lege presso Avvocatura dello Stato in Roma, PEC
(OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato in data 28
ottobre 2020, R.G. n. 12564/2019;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Fidanzia Andrea.
Fatto
RILEVATO
Che:
Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis depositato il 24 aprile 2019, T.M., nato il 5 gennaio 1998 in Gambia, ha adito il Tribunale di Napoli impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Nel richiedere il riconoscimento della protezione internazionale o ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, il ricorrente esponeva le seguenti ragioni: di provenire da Tajba Kabata, nella regione Nord Bank; di parlare le lingue wolof e inglese; di aver lavorato come lavoratore agricolo; di aver lasciato il Gambia in seguito agli episodi di violenza e minacce perpetrate ai suoi danni dallo zio il quale, in considerazione dell’età avanzata del padre del ricorrente, aveva preso il sopravvento all’interno della famiglia; che lo zio lo aveva sottoposto ad emarginazione e violenze continue; di aver lasciato il Gambia, di aver transitato per la Libia e di essere giunto in Italia nel maggio 2017.
Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto il racconto del ricorrente complessivamente non attendibile, evidenziando gli elementi contraddittori ed illogici riscontrati. Esclusa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale maggiore, il Tribunale ha anche escluso i requisiti per la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) sulla base delle COI consultate e menzionate. Il Tribunale ha infine escluso la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ritenendo insussistenti “ragioni umanitarie correlate a condizioni di vulnerabilitàsoggettiva limitate nel tempo e circoscritte o alla valutazione comparativa tra la situazione del ricorrente in Gambia e il suo processo di integrazione nel paese ospitante”.
Avverso il predetto decreto il ricorrente con atto notificato il 25 novembre 2020 ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo i seguenti motivi:
“I. errores in iudicando – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6,7,8 e 14 – status di rifugiato e protezione sussidiaria (ex art. 360 c.p.c., n. 3).
errores in iudicando – violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n.. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, – protezione di carattere umanitario (ex art. 360 c.p.c., n. 3. III. errores in procedendo contraddittorieta, illogicità ed apparenza della motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (ex art. 360 c.p.c., n. 4). III. errores in iudicando – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1-bis – omessa istruttoria ex officio (ex art. 360 c.p.c., n. 3). IV errores in procedendo – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 c.p.c., n. 5)”.
L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 25 novembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo di ricorso si censura il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e in particolare per aver ritenuto il racconto del ricorrente non credibile. La difesa evidenzia che il ricorrente, sebbene fosse privo di assistenza legale e psicologica innanzi alla Commissione Territoriale aveva narrato la sua vicenda con dovizia di particolari come da verbale di audizione riprodotto anche in allegato al ricorso per cassazione mentre erroneamente il Tribunale aveva dato rilievo ad aspetti secondari rispetto al racconto complessivo coerente e plausibile reso dal ricorrente. Il ricorrente richiama anche le fonti COI prodotte unitamente al ricorso per cassazione.
2. Il primo motivo è inammissibile.
Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c. Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (n. 3340 del 05/02/2019).
Nel caso di specie, il Tribunale, con una motivazione che soddisfa il requisito del ” minimo costituzionale” secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, ha congruamente indicato le ragioni della ritenuta non plausibilità e coerenza del racconto del richiedente, valutando le sue dichiarazioni tenendo ben presenti i parametri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.
Il ricorrente non si è minimamente confrontato con i precisi rilievi del Tribunale di Napoli, limitandosi ad invocare apoditticamente la credibilità del proprio racconto che, invece, il giudice di merito aveva motivatamente escluso.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria; per non aver considerato la situazione sociopolitica del Paese di origine e la vulnerabilità soggettiva e oggettiva del ricorrente determinata anche dalla sua giovane età, dall’assenza di legami sociali attuali nel suo paese, dalle molteplici criticità del Paese di origine oltre che dalle stesse violenze patite nei Paesi di transito.
4. Il secondo motivo è inammissibile per genericità, atteso che il ricorrente deduce una propria condizione di vulnerabilità legata alla situazione generale del paese e non a profili individualizzanti (vedi Cass. n. 12803/2021; Cass. n. 4455/2018).
5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che ilTribunale avrebbe omesso un’esatta e compiuta disamina dell’attuale quadro socio-politico di riferimento. La difesa evidenzia la grave emergenza socio-sanitaria nel Paese di origine considerati i continui fenomeni epidemici legati alla rapida trasmissione di numerose malattie altamente infettive e contagiose (doc. n. 4) citando le fonti COI che attestano tale situazione. Inoltre ribadisce che nel Paese di origine vi è una violenza generalizzata, diffusa e indiscriminata.
6. Il motivo è inammissibile.
Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858 del 31/05/2018).
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato – mediante il ricorso a fonti internazionali aggiornate (Report EASO 2018) – l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in Gambia dopo l’elezione del nuovo president Adama Barrow, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 2/12/2018 n. 32064). Ne consegue che le censure del ricorrente si appalesano come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giiudice di merito (Cass. 8757/2017).
Quanto alle dedotte malattie infettive e contagiose (compresa la pandemia del Covid ‘19), va osservato che, posto nel provvedimento impugnato non vi è alcuna traccia dell’esame di tali questioni, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430)
7. Con il quarto motivo di ricorso la difesa contesta l’omesso esame di elementi fattuali di indiscutibile rilevanza, l’omessa considerazione degli elementi di vulnerabilità soggettiva e oggettiva forniti dal ricorrente, le violenze subite, l’assenza di legami sociali con il Paese di origine, il clima di diffusa insicurezza nella regione di provenienza, l’integrazione socio-culturale sul territorio italiano.
8. Il motivo è inammissibile per genericità, essendo stati indicati in modo aspecifico i fatti di cui il Tribunale avrebbe omesso l’esame e che integrerebbero la condizione di vulnerabilità oggettiva e soggettiva. In ogni caso, non è stato indicato dal richiedente “come” e “dove” tali questioni avrebbero formato oggetto di discussione tra le parti, né la loro decisività.
Non si liquidano le spese di lite in conseguenza della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022