Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6756 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/03/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 24/03/2011), n.6756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M., P.A., B.S., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo

studio dell’avvocato MONTALDO PAOLO MARIA, che li rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

CASSA DEPOSITI & PRESTITI S.P.A., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, gia’ elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANTONIO BERTOLONI 19, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTI

LUCA, (studio legale MONACO E ASSOCIATI), che la rappresenta e

difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso e

da ultimo domiciliata d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE; ed ora in Via A. Caroncini 51, Roma;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3126/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/07/2006 R.G.N. 2510/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

Udito l’Avvocato MONTALDO PAOLO MARIA;

udito l’Avvocato SIMONETTI LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da B.S. ed altri tre dipendenti della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. diretta al riconoscimento del loro diritto all’inquadramento nel secondo livello di cui al D.P.R. 23 ottobre 1987, invece che nel primo, con le relative conseguenze economiche, in relazione alle mansioni svolte nel periodo dal 1 marzo 1998 al novembre 1998 o, quanto al B., fino al maggio 1999, durante la loro assegnazione all’archivio generale della Cassa, in via di Montesacro in Roma.

La Corte di merito – dopo avere ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per la controversia, in considerazione della qualificabilita’ della Cassa depositi e prestiti come ente pubblico economico (come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione) prima che il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 la definisse come Amministrazione dello Stato, ed avere altresi’ rilevato che conseguentemente non erano applicabili le disposizioni sul pubblico impiego – ricordava che la declaratoria del 1^ livello fa riferimento ad attivita’ semplici, il cui espletamento richiede preparazione e conoscenze normali da acquisire nell’esercizio dell’attivita’ medesima, mentre quella del 2^ livello riguarda attivita’ di carattere esecutivo nell’ambito delle direttive permanenti o specifiche commissioni, richiedenti conoscenze teorico – pratiche, con responsabilita’ per la corretta esecuzione del proprio lavoro, nonche’ funzioni relative a unita’ periferiche e ausiliarie nei settori informatici o a quelle di operai specializzati.

Tanto premesso, escludeva la pertinenza della previsione della disciplina sull’inquadramento di funzioni relative a unita’ periferiche e ausiliarie nei settori informatici o di quelle di operai specializzati, data l’allegazione degli appellanti di avere svolto le pretese funzioni superiori presso l’archivio generale “sito in Roma, Via di monte Sacro n. 16”. Riteneva quindi rilevante nella specie l’elemento saliente e discriminatorio tra i due livelli costituito dalla responsabilita’ per l’esecuzione del proprio lavoro (richiesto per il 2 livello). Doveva pertanto rilevarsi che nelle mansioni descritte dai ricorrenti non era rilevabile tale elemento della responsabilita’, con conseguente irrilevanza della prova richiesta. Al contrario le mansioni stesse erano riconducibili a quelle di cui al 1^ livello, relative ad attivita’ semplici cosi’ come definite dalla relativa declaratoria.

Tre degli appellanti e cioe’ B.S., P.A. e P.M. ricorrono per cassazione con due motivi.

La societa’ intimata ha depositato procura difensiva in calce alla copia del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia insufficiente motivazione. Si lamenta che, stante l’affermato e documentato svolgimento oltre che di attivita’ di commesso di attivita’ comportanti l’utilizzo di videoterminali per l’inserimento di dati (con l’assegnazione di apposita password, di partecipazione a corsi di aggiornamento per le innovazione del software, ecc), in connessione con l’inserimento, ordinamento, estrazione e movimentazione delle pratiche, si sia immotivatamente trascurata la riconducibilita’ all’ipotesi di svolgimento di funzioni relative a unita’ periferiche e ausiliarie nei settori informatici, nonche’ il fatto che i compiti espletati non erano qualificabili come attivita’ semplici, ma come attivita’ di carattere esecutivo aventi le caratteristiche indicate per il 2 livello, compresa l’assunzione di responsabilita’ in ordine all’esito del lavoro svolto.

Il secondo motivo denuncia erronea interpretazione della norma contenuta nel D.P.R. 23 ottobre 1987, art. 11 formulando il conclusivo “principio di diritto”, secondo cui le mansioni di archiviazione e immissione dati con l’uso di computer configurano funzioni relative ad unita’ periferiche ed ausiliarie nei settori informatici e conseguentemente sono da ricondurre alla declaratoria del 2^ livello e non del 1^ livello di detto testo normativo.

Il ricorso, i cui due motivi sono esaminati congiuntamente stante la loro connessione, e’ fondato.

Conviene premettere che l’inquadramento in livelli del personale della Cassa depositi e prestiti risulta regolato nel periodo di asserito svolgimento di mansioni superiori, come ritenuto dal giudice di merito e non contestato nella presente sede, dal D.P.R. 4 agosto 1984, emanato in forza della L. n. 197 del 1983, art. 11, comma 4, pubblicato nella G.U. 11.8.1984 n. 221, e successive modificazioni (D.P.R. 4 agosto 1986, D.P.R. 23 ottobre 1987, D.P.R. 5 dicembre 1988, pubblicato nella G.U. 23.2.1989 n. 45 – comportante modifiche delle declaratorie del 1^ e del 2^ livello -, ecc, come da documentazione al riguardo prodotta in appello dagli attuali ricorrenti). Tale normativa, avente evidente natura regolamentare, ha diretta rilevanza nel giudizio di cassazione.

Nell’art. 11 di detto decreto del 1984, relativo ai livelli funzionali e qualifiche dei funzionari e degli impiegati, e’ cosi’ riportata la declaratoria del livello 2^: “Attivita’ di carattere esecutivo nell’ambito di direttive permanenti o specifiche commissioni richiedenti conoscenze tecnico – pratiche.

Responsabilita’ per la corretta esecuzione del proprio lavoro.

Funzioni operative relative ad unita’ periferiche ed ausiliarie nei settori informatici. Funzioni operaie specializzate”.

La declaratoria del livello 1^ e’ invece la seguente: “Attivita’ semplici il cui espletamento richiede preparazione e conoscenze personali da acquisire nell’esercizio delle attivita’ medesime”.

Nell’esame delle censure formulate dai ricorrenti puo’ essere opportuno innanzitutto rilevare che il giudice di appello, sulla base evidentemente di una determinata interpretazione della previsione della declaratoria relativa a livello 2, esclude la rilevanza delle allegazioni dei ricorrenti circa lo svolgimento di mansioni comportanti attivita’ ai videoterminali per l’inserimento di dati, in connessione ad operazioni varie riguardanti le pratiche da archiviare o in archivio. Poiche’ tale rilevanza e’ esclusa sulla base della semplice osservazione che i ricorrenti avevano svolto le loro mansioni presso l’archivio generale della Cassa, si puo’ arguire che il giudice di merito abbia interpretato la dizione in esame della declaratoria nel senso che essa richiede l’adibizione del lavoratore a qualche nucleo tecnico-operativo costituente parte organica della struttura aziendale dedicata alla gestione del sistema informatico.

Tale interpretazione non e’ condivisibile, in quanto la norma richiede soltanto lo svolgimento di funzioni operative relative ad unita’ periferiche ed ausiliarie del settore informatico un videoterminale del sistema informatico costituisce senza dubbio – anche dal punto di vista della terminologia in uso nel settore – un’unita’ periferica del medesimo. D’altra parte,, quando l’addetto ad un videoterminale e’ autorizzato anche ad effettuare immissioni di dati nel sistema informatico, come e’ allegato dai ricorrenti, e’ altresi’ indubbiamente integrato il requisito dell’effettuazione di “funzioni operative” relative alla unita’ periferica. L’esclusione in radice dell’applicabilita’ alla specie della previsione in questione della declaratoria del livello 2 e’ quindi basata sulla violazione di una norma di diritto.

Sono fondate anche le censure di vizio di motivazione di cui al primo motivo, in quanto l’esclusione della riconducibilita’ delle mansioni dei ricorrenti al livello 2 anche in relazione alle previsioni di carattere piu’ generale della relativa declaratoria e’ basata su motivazione insufficiente e illogica.

Senza prendere esplicitamente e concretamente in considerazione il contenuto delle mansioni cosi’ come allegato ed evidenziabile dalla prova orale e documentale dedotta dagli interessati – i cui elementi sono specificamente richiamati nel ricorso -, nella sentenza impugnata si da rilievo ostativo all’accoglimento della domanda al fatto che nelle allegazioni in questione non sia evidenziato l’elemento della responsabilita’, senza considerare che l’accertamento della sussistenza di una “responsabilita’ per la corretta esecuzione del proprio lavoro” (nozione evidentemente relativa a funzioni meramente operative ed esecutive, quali quelle previste per il 2 livello) costituisce un giudizio valutativo, da operare essenzialmente sulla base della natura delle funzioni affidate ad un lavoratore.

L’affermazione, poi, che le mansioni allegate dai ricorrenti siano qualificabili come attivita’ semplici, il cui espletamento richiede preparazione e conoscenze da acquisire nell’esercizio dell’attivita’ medesima, come previsto per il 1 livello, e’ insufficientemente motivata e appare in contrasto con la descrizione delle stesse mansioni di cui alle allegazioni di parte, richiamanti elementi (tra l’altro la necessita’ di una certa istruzione circa le procedure da seguire) che potrebbero al contrario integrare le previsioni di cui al 2 livello.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che provvedera’ a nuovo esame, attenendosi il principio di diritto gia’ indicato circa l’interpretazione della declaratoria del livello 2 e provvedendo ad adeguata motivazione circa l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti.

Al giudice di rinvio si demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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