Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6756 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 19/03/2010), n.6756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12,

e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.M. Elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Santo

n. 2, nello studio dell’Avv. Galli Claudio; rappresentata e difesa,

giusta delega in atti, dall’Avv. CARLONE Giancarlo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, Sezione distaccata di Pescara, n. 118/10/04, depositata

in data 10 novembre 2004;

sentita la relazione della causa svolta alla Udienza pubblica del 26

novembre 2009 dal consigliere Dott. CAMPANILE Pietro;

Sentito l’Avv. Gen. Dello Stato Massimo Santoro, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

1.1 – D.M. impugnava l’avviso di mora, in quanto non preceduto da regolare notifica della cartella esattoriale, conseguente all’iscrizione a ruolo delle somme risultate non versate, relativamente all’IRPEF dell’anno 1992, all’esito di controllo eseguito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.

Successivamente la stessa contribuente presentava distinti ricorsi avverso le cartelle esattoriali relative agli anni 1993 e 1994, eccependone la nullita’ per mancata sottoscrizione e, comunque, per essersi verificata decadenza dal potere di riscossione e per non essere state precedute dal c.d. avviso bonario.

1.2 – In tutti i giudizi cosi’ instaurati si costituivano l’Agenzia delle Entrate, che eccepiva l’inammissibilita’ dei ricorsi, nonche’ la SE.RI.T S.p.a., concessionaria per la riscossione, che sosteneva, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva, e, in subordine, l’infondatezza dei ricorsi.

1.3 – La Commissione tributaria provinciale accoglieva, previa riunione, tutti i ricorsi, condividendo, fra l’altro, la tesi della ricorrente secondo cui l’Ufficio sarebbe decaduto dal potere di riscossione, e rilevando altresi’ l’intervenuta maturazione dei termini per le attivita’ di liquidazione delle dichiarazione dei redditi relative agli anni di imposta in contestazione.

1.4 – La Commissione tributaria regionale degli Abruzzi, con la decisione indicata in epigrafe, pronunciando sull’appello proposto dall’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, operava una netta distinzione fra le censure attinenti al potere di liquidazione, in relazione alle quali riteneva pienamente legittimata la sola Agenzia, e quelle concernenti la riscossione, per le quali affermava la legittimazione passiva del solo concessionario. Esaminati, quindi i motivi di appello dell’Agenzia, ne rilevava la fondatezza, avuto riguardo alla proroga dei termini per il controllo formale delle dichiarazioni sancita dalla L. n. 448 del 1998, art. 9 ed alla natura ordinatoria del termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis come confermato dalla norma interpretativa contenuta nella L. n. 448 del 1997, art. 28.

Affermava, tuttavia, la Commissione tributaria regionale che il gravame dell’Agenzia, ancorche’ fondato in relazione alle suindicate questioni di merito, non potesse essere accolto, non risultando che la Concessionaria avesse proposto appello in ordine ai punti della decisione di primo grado relativi alla fase di riscossione, con conseguente formazione del giudicato interno sulle questioni inerenti ai vizi propri degli atti impugnati, essendo, sotto tale profilo, inammissibili i motivi di appello proposti dall’unica patte appellante, a tanto non legittimata.

1.5 Con ricorso tempestivamente notificato l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso detta sentenza, affidato a tre motivi, chiedendo, quindi, la cassazione del provvedimento impugnato.

1.6. Si e’ costituita con controricorso la D., contestando la fondatezza dell’impugnazione, della quale ha chiesto, pertanto, il rigetto.

Diritto

2.1 – Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per aver la Commissione tributaria regionale omesso di esaminare i motivi di appello proposti in relazione ai vizi delle cartelle e dell’avviso, ritenendo erroneamente che si fosse al riguardo formato il giudicato, per non aver la Concessionaria proposto impugnazione.

2.2. Con il secondo motivo la sentenza viene censurata sotto il profilo della violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 14; degli artt. 100, 102 e 105 c.p.c. anche in relazione al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 nonche’ vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Si afferma., in proposito, la legittimazione dell’Amministrazione a partecipare ai giudizi relativi all’impugnazione degli atti di riscossione, e, quindi, ad impugnare autonomamente – avendo per altro partecipato al giudizio di primo grado – anche in parte qua, la sentenza sfavorevole.

2.3 – Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2909 c.c. nonche’ illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, ponendosi in evidenza l’aporia derivante dall’affermazione dell’opponibilita’ del giudicato nei confronti dell’Ufficio, ritenuto tuttavia privo di legittimazione in merito a quelle stesse questioni sulle quali si sarebbe formata la cosa giudicata.

2.4 – I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in considerazione dell’identita’ delle questioni giuridiche ad essi sottese, sono fondati.

Deve, in via preliminare, tenuto anche conto delle piu’ recenti elaborazioni di questa Corte in materia, evidenziarsi l’erroneita’ della dicotomia operata dalla Commissione tributaria regionale in merito alla legittimazione dell’Ufficio rispetto a quella del concessionario. Deve, invero, ritenersi ormai consolidato il principio secondo cui la posizione del concessionario nei confronti del contribuente, esaurendosi nella funzione di mero destinatario del pagamento, non comporta una situazione di litisconsorzio necessario, ne’ sostanziale, ne’ processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ultimo (a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo cosi’ come formato dall’ente (Cass., 26 gennaio 2010, N. 1372; Cass., 16 gennaio 2009 n. 933). Gia’ in precedenza questa Corte, dapprima con la sentenza n. 19150 del 2004 e poi con la nota decisione delle Sez. Unite n. 16412 del 2007, ha stabilito il principio secondo cui nelle liti riguardanti l’impugnazione della cartella esattoriale “la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non gia’ al concessionario, al quale, se e’ fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non e’ configurabile nella specie un litisconsorzio necessario”.

Alla stregua dei suesposti principi (applicabili anche all’avviso di mora non preceduto da notifica della cartella, secondo la citata decisione delle S.U. di questa Corte) appare evidente la fondatezza del secondo motivo di ricorso, per essere stata erroneamente esclusa la legittimazione dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, per altro gia’ convenuto in primo grado, ad impugnare sotto ogni aspetto (anche in relazione ai dedotti vizi delle cartelle e dell’avviso di mora) la decisione di primo grado.

Dalla fondatezza di tale rilievo discende la condivisibilita’ dell’altra censura, concernente l’affermazione della formazione del giudicato interno, certamente erronea, sia perche’ l’ammissibilita’, anche in parte qua, dell’appello proposto dall’ente titolare della pretesa era ostativa al riguardo, sia per l’intima contraddizione – correttamente denunciata con il terzo motivo – consistente nel ritenere opponibile la cosa giudicata a un soggetto nello stesso tempo considerato estraneo all’oggetto della controversia (per casi analoghi: Cass., 9 aprile 2003, n. 5559; 21 marzo 1978, n. 1402, in tema di cause riunite).

3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che decidera’ nel merito, uniformandosi ai suindicati principi di diritto e provvedendo, altresi’, alla regolazione delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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